Sentenza del 18/04/2017 n. 9761 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte - Accertamento induttivo - Pagamenti risultanti da emissioni di assegni bancari regolarmente contabilizzati- Presunzione di omessa fatturazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento IRES e altre imposte relativo al 2007, contestando la ripresa fiscale fondata sui prelevamenti dai conti correnti qualificati dall'Amministrazione come "uscite di cassa" e presunti ricavi non fatturati. La CTR aveva ritenuto insufficiente la prova fornita dalla società, richiedendo anche la dimostrazione dell'inerenza dei prelevamenti all'attività d'impresa. La società ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, sostenendo che era sufficiente dimostrare l'identità dei beneficiari degli assegni e la loro corretta contabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri due motivi, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società contribuente nei limiti esaminati. Ha stabilito che la presunzione di omessa fatturazione è superata quando gli assegni risultano regolarmente contabilizzati e il contribuente fornisce giustificazioni sul loro transito e sulla contabilizzazione. Non era invece necessario dimostrare anche l'inerenza dei prelevamenti all'attività d'impresa, requisito riferibile alle componenti negative del reddito e non alla presunzione di ricavi non dichiarati. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
La norma consente l'utilizzo dei dati dei conti bancari ai fini dell'accertamento presuntivo.
La presunzione bancaria può fondare l'accertamento, ma il contribuente può superarla fornendo una spiegazione documentata dei movimenti finanziari e dimostrando il loro corretto trattamento contabile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione utilizzando i dati relativi ai movimenti dei conti bancari.
La presunzione di omessa fatturazione collegata ai prelevamenti è superata quando gli assegni sono regolarmente contabilizzati e il contribuente giustifica il loro transito e conteggio in contabilità.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5
La disposizione riguarda l'inerenza delle componenti negative del reddito d'impresa. Non può essere utilizzata per imporre, nell'ambito della presunzione di ricavi non dichiarati derivante da movimentazioni bancarie, un ulteriore onere probatorio relativo all'inerenza dei prelevamenti.
Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 14420 dell'8 luglio 2005
La presunzione di omessa fatturazione è superata qualora gli assegni siano regolarmente contabilizzati e la società fornisca giustificazioni sul loro transito e conteggio in contabilità.
Il principio richiede la riconducibilità contabile e documentale dei movimenti, non la prova ulteriore dell'inerenza degli stessi all'attività d'impresa.
Massime di principio
- In caso di accertamento fondato su prelevamenti bancari, la presunzione fiscale può essere superata dimostrando chi ha ricevuto le somme, la causale del pagamento e la corretta registrazione contabile del movimento.
- La regolare contabilizzazione degli assegni non è da sola necessariamente sufficiente: il contribuente deve anche fornire giustificazioni coerenti e documentate sul transito delle somme e sul loro trattamento contabile.
- L'Amministrazione o il giudice non possono aggiungere, per i ricavi presunti, l'obbligo di provare l'inerenza del prelevamento all'attività d'impresa quando tale requisito riguarda invece principalmente la deducibilità dei costi.
- I finanziamenti o trasferimenti verso imprese collegate possono essere considerati operazioni infragruppo ordinarie, purché adeguatamente documentati e contabilizzati.
- La decisione riguarda specificamente la presunzione bancaria e non esclude che l'Amministrazione possa contestare autonomamente l'operazione per altri motivi, come l'inesistenza, l'indeterminatezza della causale o l'inattendibilità della documentazione.
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