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Sentenza

Sentenza n. 10184/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione n. 1.139 (vincitore) e non nella superiore posizione n. 161 (vincitore), e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitogli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di ben 2 quesiti contenuti nella prova scritta; - dell’esito della prova scritta valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 27; - delle domande n. 32 e n. 29 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino; - di ogni verbale di Commissione di Valutazione; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e conseguenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 27 a 29 o altro maggiore o minore punteggio che sarà determinato dal Tar; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio di 29; in via subordinata al pagamento (recte: risarcimento) del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202604510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito e valutazione della prova scritta del concorso per il reclutamento di assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con attribuzione di 27/30 e contestazione delle risposte ai quesiti n. 29 e n. 32

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, nella parte in cui lo collocava alla posizione n. 1.139 anziché in una posizione superiore, nonché l'esito della prova scritta e i quesiti n. 29 e n. 32. Ha dedotto l'erroneità, illogicità e illegittimità della correzione di tali quesiti, sostenendo di aver risposto correttamente e chiedendo l'attribuzione di un punteggio pari a 29/30 o comunque di un punteggio maggiore, con conseguente rettifica della graduatoria. Ha inoltre domandato il risarcimento in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e l'irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell'esito della prova scritta, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, rilevando che, pur non avendo adottato direttamente gli atti della procedura, esso è destinatario degli effetti della stessa e risulta inciso dall'attività amministrativa. Ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la lesione si sia concretizzata solo con la pubblicazione della graduatoria, poiché il ricorrente aveva superato la prova scritta con un punteggio superiore alla soglia di idoneità. Nel merito, ha ritenuto corrette entrambe le risposte indicate dall'amministrazione, richiamando precedenti conformi della Sezione. Per il quesito n. 29, la formulazione distingue tra il mangiare sempre un panino quando si va allo stadio e la mera possibilità di prendere anche la coca cola se si è corso al mattino; pertanto, non è necessariamente vero che, andando allo stadio dopo aver corso, si prendano sicuramente entrambi, mentre è corretta la risposta secondo cui, pur avendo corso, si può non prendere la coca cola. Per il quesito n. 32, dalle premesse secondo cui tutti gli alpha sono beta e nessun delta è alpha deriva che non è possibile che tutti i beta siano delta, né che tutti gli alpha siano delta; è invece possibile che tutti i gamma siano delta, poiché non è stabilito alcun rapporto necessario tra gamma e delta. Le risposte selezionate dal ricorrente sono state quindi ritenute errate e il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ritenuti completi il contraddittorio e la documentazione.

  • art. 74 c.p.a.

    motivazione consistente in un sintetico riferimento ai precedenti conformi di questa Sezione

    Ha consentito una motivazione semplificata mediante richiamo sintetico a precedenti conformi della Sezione.

  • art. 30 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Era indicato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica e subordinatamente per equivalente; la domanda non è stata accolta per effetto del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La legittimazione passiva dell'amministrazione destinataria degli effetti di una procedura concorsuale sussiste anche quando l'ente non abbia adottato direttamente gli atti della procedura, se l'attività amministrativa incide sulla sua sfera istituzionale.
  • In una procedura concorsuale, quando il candidato supera la prova scritta con un punteggio superiore alla soglia di idoneità, la lesione derivante dal punteggio può concretizzarsi solo con la pubblicazione della graduatoria finale; l'impugnazione dell'esito della prova non è per ciò solo tardiva se proposta entro il termine decorrente dalla graduatoria.
  • Nella valutazione di un quesito logico, la locuzione "ogni volta che" esprime la necessità della prima conseguenza, mentre l'indicazione secondo cui una seconda prestazione è compiuta solo al ricorrere di una determinata condizione non rende necessariamente certa tale prestazione; è quindi errata una risposta che trasformi una mera possibilità in una conseguenza necessaria.
  • Quando le premesse logiche stabiliscono che tutti gli elementi di una classe appartengono a una seconda classe e che nessun elemento della prima appartiene a una terza classe, non può essere vera l'affermazione secondo cui tutti gli elementi della seconda classe appartengono alla terza; analogamente, è esclusa l'appartenenza della prima classe alla terza, mentre una relazione non disciplinata dalle premesse può rimanere logicamente possibile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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