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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07122/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio, per l'anno 2007, aveva rideterminato sinteticamente il reddito sulla base di indici di capacità contributiva, tra cui il possesso di due autovetture, dell'abitazione principale e di spese per premi assicurativi. Il contribuente aveva sostenuto che tali spese erano state sostenute utilizzando risparmi accumulati negli anni precedenti, soprattutto tramite depositi bancari, cassette di sicurezza e assegni circolari. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte con rideterminazione del reddito; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente, annullando l'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto sufficiente la mera prova della disponibilità di somme in epoca risalente, senza accertare l'effettivo possesso di quelle disponibilità nell'annualità accertata e senza verificare che derivassero da redditi esenti o già tassati; e omesso esame di un fatto decisivo, cioè il possesso duraturo delle disponibilità finanziarie e la considerazione, da parte dell'Ufficio, degli assegni circolari girati dal padre al contribuente per 40.000 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che il giudice di appello aveva commesso un duplice errore di diritto: aveva ritenuto sufficiente, per superare la presunzione legale a favore dell'erario, la prova di disponibilità finanziarie in un periodo diverso da quello d'imposta accertato; e aveva escluso un onere ulteriore del contribuente di dimostrare anche la provenienza delle somme da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La Corte ha chiarito che l'art. 38, comma 6, nel testo applicabile, richiede invece sia la prova dell'entità dei redditi/risorse sia della durata del loro possesso nell'anno d'imposta considerato, oltre alla dimostrazione che tali somme provengano da redditi esenti o già assoggettati a imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo ratione temporis applicabile, per vincere l'accertamento sintetico il contribuente deve provare con idonea documentazione non solo l'entità delle disponibilità finanziarie, ma anche la durata del loro possesso nell'anno d'imposta, oltre alla provenienza da redditi esenti o già soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova nel giudizio sull'accertamento sintetico, con onere gravante sul contribuente di dimostrare i fatti impeditivi della pretesa fiscale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel secondo motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito, il contribuente non può limitarsi a dimostrare di aver avuto in passato disponibilità finanziarie astrattamente idonee a sostenere le spese contestate: deve provare che tali disponibilità fossero effettivamente possedute e permanevano nell'anno d'imposta oggetto di accertamento.
  • Per superare la presunzione legale posta a favore dell'erario, la prova contraria deve riguardare anche la provenienza delle somme da redditi esenti o da redditi già assoggettati a imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
  • La documentazione prodotta dal contribuente deve consentire un collegamento concreto tra le risorse finanziarie dedotte in giustificazione e le spese indice di capacità contributiva contestate dal fisco; la mera esibizione di titoli o depositi risalenti nel tempo non è di per sé sufficiente.
  • Nel giudizio di legittimità, la sentenza di merito che riduca l'onere probatorio del contribuente al solo possesso storico di somme, senza richiedere durata del possesso e prova della loro natura fiscalmente rilevante, incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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