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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00290/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Tre censure principali: (1) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, per assenza di prove dirette e perquisizioni negative, nonché spiegazione alternativa circa l'attività lavorativa dell'indagato tra i container; (2) insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione (si contesta la valutazione basata sul quantitativo di droga e sulla presunta contiguità a circuiti criminali) e mancata considerazione della documentazione che inibisce l'accesso al porto di Gioia Tauro; (3) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare, ritenuta eccessivamente gravosa rispetto alla situazione personale dell'indagato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure proposte si risolvono in una diversa valutazione del compendio indiziario e non denunciano violazioni di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione; pertanto non sono riesaminabili in cassazione. Il Tribunale del riesame aveva motivato coerentemente la sussistenza dei gravi indizi (posizionamento dell'indagato nello stretto corridoio fra container, fuga alla vista dei militari, rinvenimento di strumenti e segni dell'attività di 'tramacco', ingente quantitativo di cocaina pari a 228,080 Kg, elementi che indicano professionalità e contiguità ad organizzazioni criminali). Ha altresì correttamente valutato le esigenze cautelari: pericolo di reiterazione fondato sulle modalità e circostanze del fatto, e pericolo di fuga giustificato dalla fuga dell'indagato. Infine la Corte ha ritenuto proporzionata la custodia in carcere, escludendo che misure meno afflittive impedissero il contributo dell'indagato a organizzazioni criminali. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; obbligo di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73 commi 1 e 2

    Norma sostanziale che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; la fattispecie contestata (traffico di 228,080 Kg di cocaina) costituisce elemento centrale per valutare la gravità del fatto e la pericolosità dell'indagato.

  • DPR 309/1990 art. 80 comma 2

    Previsione di circostanze aggravanti correlate al reato di stupefacenti, richiamata in relazione alla gravità complessiva del fatto.

  • Codice di procedura penale art. 274 lett. b)

    Prevede il pericolo di fuga come esigenza cautelare; la Corte ha ritenuto che la fuga dell'indagato alla vista dei militari concretizzi tale pericolo.

  • Codice di procedura penale artt. 274 e 275

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione) e i principi di proporzionalità e gradualità nella scelta della misura; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale secondo tali criteri.

  • Codice di procedura penale art. 275-bis

    Riguarda strumenti alternativi/tecnologici di controllo (richiamati dalla difesa come possibili misure alternative); la Corte ha ritenuto che tali misure non sarebbero state sufficienti a impedire il contributo dell'indagato all'associazione criminale.

  • Codice di procedura penale art. 291

    Norma sulla richiesta del pubblico ministero; la Corte ricorda che il giudice del riesame può confermare la misura anche per esigenze diverse da quelle inizialmente poste a base dell'applicazione, indipendentemente da una specifica indicazione del P.M.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Prevede l'onere di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata alla condanna alle spese.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p. art. 94, comma 1-ter

    Impone l'obbligo di informare il direttore dell'istituto penitenziario circa la decisione che non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza per l'adempimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente a versare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha determinato equitativamente l'importo di euro 3.000.

Massime di principio

  • In cassazione contro provvedimenti cautelari personali la verifica è limitata: è ammissibile solo se si denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti o degli indizi.
  • La gravità del fatto, le modalità operative e un ingente quantitativo di stupefacente possono da soli costituire elemento idoneo a fondare il pericolo di reiterazione e la professionalità dell'indagato, anche in assenza di precedenti penali.
  • La fuga del sospetto alla vista delle forze dell'ordine è elemento concreto e rilevante per ritenere sussistente il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 274 c.p.p., anche se tale pericolo non era stato originariamente indicato dal pubblico ministero o dal GIP.
  • Il giudice del riesame può confermare la misura cautelare anche sulla base di esigenze cautelari diverse da quelle indicate nell'ordinanza originaria, purché motivi adeguatamente la decisione.
  • Nel bilanciamento della proporzionalità, quando vi è rischio che misure meno afflittive non impediscano il contributo dell'indagato ad un'organizzazione criminale, la custodia cautelare in carcere può essere ritenuta necessaria e adeguata.

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