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Sentenza

Sentenza n. 480/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Napoli Poggioreale “-OMISSIS-” n. -OMISSIS-/-OMISSIS-DS10 del 20/4/2023, notificato al ricorrente in data 24/4/2023, con il quale è stata disposta la destituzione dal servizio del sig. -OMISSIS- dal 24/5/2017; 2) del Decreto n. -OMISSIS-/-OMISSIS-DS06 del 25/5/2017 – sospensione dal servizio – richiamato nel provvedimento di cui sub. 1; 3) del verbale del Consiglio Centrale di Disciplina del 22/2/2023, richiamato nel provvedimento di cui sub 1; 4) dell'atto di contestazione degli addebiti del 9/8/2022 richiamato nel provvedimento di cui al sub. 1; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il verbale del Consiglio Centrale di Disciplina del 22/2/2023 richiamato nel provvedimento di cui al sub 1; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 02/10/2023 e depositati in giudizio il 03/10/2023: 1) di tutti gli atti depositati dall'Amministrazione resistente in data 20/7/2023, relativi al procedimento disciplinare concluso con provvedimento di destituzione dal servizio impugnato con ricorso principale, ed in particolare della nota prot.-OMISSIS- del 25/5/2017, con la quale era comunicato dal Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria della casa circondariale di Poggioreale al Direttore dell'ufficio del personale e delle risorse, Ordinanza Cautelare n. -OMISSIS- di avvenuta misura cautelare in danno del ricorrente; 2) del provvedimento del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria della casa circondariale di Poggioreale al Direttore dell'ufficio del personale e delle risorse prot. n. -OMISSIS-, con il quale era disposta la sospensione dal servizio del ricorrente; 3) della nota pec del 25/1/2018 della Sezione undicesima del Tribunale di Napoli Sez. Penale, con la quale era comunicata all'Amministrazione resistente la sentenza di primo grado n. -OMISSIS-; 4) della nota prot. n.-OMISSIS-con la quale il coordinatore dell'U.O. risorse umane e comunicazione, inviava al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale Poggioreale di Napoli la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. -OMISSIS- 5) della nota prot. -OMISSIS-, con la quale il Funzionario istruttore richiedeva al DAP Direzione Generale del personale e delle risorse di voler eseguire la notifica al sig. -OMISSIS- della contestazione di addebito disciplinare; 6) della nota prot. n. -OMISSIS-del 16/9/2022, con la quale il Direttore del DAP Direzione Generale del personale e delle risorse accettava la proroga dei termini di conclusione dell'inchiesta disciplinare, non definita nel termine di 45 giorni ex art. 15 D.Lgs. 449/1992; 7) della nota prot.-OMISSIS- di definizione dell'inchiesta disciplinare; 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202302985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di destituzione dal servizio con decorrenza retrodatata all'inizio della sospensione cautelare, unitamente agli atti del procedimento disciplinare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di destituzione dal servizio adottato all'esito di un procedimento disciplinare avviato dopo una condanna penale irrevocabile per atti persecutori aggravati, nonché la precedente sospensione cautelare, il verbale del Consiglio Centrale di Disciplina, la contestazione degli addebiti e gli ulteriori atti istruttori, proponendo anche motivi aggiunti contro la documentazione e gli atti depositati dall'Amministrazione. Ha dedotto: l'incompetenza del Consiglio Centrale di Disciplina e la sua illegittima composizione; la violazione dei termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare, sostenendo il decorso del termine di 90 giorni dalla contestazione degli addebiti; il difetto di istruttoria e di autonoma valutazione amministrativa dei fatti rispetto alla sentenza penale; il difetto di motivazione, il travisamento, l'omessa valutazione delle giustificazioni, l'insussistenza della responsabilità disciplinare e la sproporzione della destituzione; la violazione del principio di irretroattività, per avere l'Amministrazione fatto decorrere la destituzione dalla data dell'arresto e dell'inizio della sospensione cautelare anziché dalla data del provvedimento finale. Con i motivi aggiunti ha inoltre contestato la data di conoscenza della sentenza penale da parte dell'Amministrazione, invocando la comunicazione prevista dall'art. 154-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, e ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti successivi.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le censure relative alla legittimità della destituzione, accogliendo soltanto quella concernente la decorrenza del provvedimento. Ha ritenuto competente il Consiglio Centrale di Disciplina, poiché la destituzione era stata disposta ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. 449/1992, con decreto del Capo del Dipartimento previo giudizio del Consiglio Centrale. Ha ritenuto regolare la composizione del collegio, essendo all'epoca non ancora nominati i primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria e potendo quindi partecipare un secondo dirigente penitenziario. Quanto ai termini, ha affermato che, nei procedimenti disciplinari conseguenti a condanna penale, l'Amministrazione dispone complessivamente di 270 giorni: 180 giorni dalla conoscenza della sentenza irrevocabile per iniziare il procedimento e i successivi 90 giorni per concluderlo, con decorrenza del termine finale dalla scadenza, anche virtuale, del primo termine; i termini interni alle singole fasi sono ordinatori. Poiché la sentenza è stata conosciuta integralmente il 2 agosto 2022, la contestazione del 9 agosto 2022 e il decreto notificato il 24 aprile 2023 sono stati ritenuti tempestivi. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l'Amministrazione aveva autonomamente valutato la gravità dei fatti e la loro incidenza sul rapporto di servizio e sull'immagine del Corpo, pur utilizzando legittimamente la sentenza penale come elemento istruttorio. La destituzione è stata ritenuta proporzionata e non sindacabile nel merito, in assenza di travisamento, illogicità o irragionevolezza. È stata invece annullata la sola parte del decreto che faceva decorrere la destituzione dal 24 maggio 2017, data di inizio della sospensione cautelare, anziché dalla data di adozione del provvedimento di destituzione, poiché il dipendente era stato successivamente riammesso in servizio per scelta discrezionale dell'Amministrazione e aveva effettivamente ripreso servizio. Restano esclusi emolumenti ulteriori rispetto all'assegno alimentare per il periodo di sospensione cautelare. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 449/1992

    La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.

    La destituzione può essere disposta per le condotte previste dalla norma, previo giudizio del Consiglio Centrale di Disciplina, quando i fatti rendano incompatibile la permanenza in servizio.

  • art. 13 d.lgs. 449/1992

    Disciplina la competenza degli organi collegiali disciplinari; nel caso concreto la competenza è stata riconosciuta al Consiglio Centrale di Disciplina.

  • art. 15 d.lgs. 449/1992

    Prevede termini relativi alle fasi del procedimento disciplinare, qualificati dal TAR come ordinatori.

  • art. 16 d.lgs. 449/1992

    Richiamato con riguardo ai termini delle fasi procedimentali disciplinari, ritenuti ordinatori.

  • art. 9 l. 19/1990

    La sospensione cautelare non può protrarsi oltre il limite massimo previsto; la riammissione in servizio può interrompere la continuità tra sospensione e successiva destituzione quando avvenga per scelta discrezionale dell'Amministrazione.

  • art. 154-ter disp. att. c.p.p.

    Prevede la comunicazione della sentenza penale all'Amministrazione; nel caso concreto non è stata provata una comunicazione anteriore al 2 agosto 2022.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento disciplinare è sufficiente quando espone la gravità delle condotte, la loro incidenza sul rapporto di servizio e sull'immagine dell'Amministrazione e consente di comprendere la ragione della sanzione.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Chi invoca un fatto a sostegno della propria tesi deve provarlo; il ricorrente non ha provato che la sentenza penale fosse stata comunicata all'Amministrazione prima del 2 agosto 2022.

  • art. 10, comma 2, d.P.R. 82/1999

    È richiamato quale fondamento dei doveri di dignità e correttezza gravanti sul personale di polizia penitenziaria anche al di fuori del servizio.

  • art. 54, comma 2, Cost.

    È richiamato per i doveri di fedeltà, rettitudine e comportamento conforme alla legge gravanti sui titolari di funzioni pubbliche.

Massime di principio

  • Nei procedimenti disciplinari nei confronti del personale di polizia penitenziaria instaurati a seguito di una condanna penale irrevocabile, il termine complessivo per l'avvio e la conclusione del procedimento è di 270 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza da parte dell'Amministrazione: 180 giorni per l'avvio e i successivi 90 giorni per la conclusione; il termine finale decorre dalla scadenza, anche virtuale, del termine per l'avvio, mentre i termini interni alle singole fasi sono ordinatori.
  • L'Amministrazione può fondare il procedimento disciplinare sui fatti accertati in una sentenza penale irrevocabile, purché proceda a una propria autonoma valutazione della rilevanza disciplinare delle condotte e della loro incidenza sul rapporto di servizio, senza limitarsi a un recepimento meramente automatico della decisione penale.
  • La scelta della sanzione disciplinare nell'ambito delle forze di polizia costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice di legittimità soltanto per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità o irragionevolezza, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'Amministrazione.
  • Quando un dipendente pubblico, dopo essere stato sospeso cautelarmente, viene riammesso in servizio per una scelta discrezionale dell'Amministrazione e presta nuovamente servizio, la successiva destituzione non può retroagire alla data iniziale della sospensione, ma deve decorrere dalla data di adozione del provvedimento di destituzione.
  • La legittima sospensione cautelare resta coperta dal successivo provvedimento di destituzione; pertanto, per il periodo di sospensione, non spettano differenze stipendiali rispetto all'assegno alimentare già percepito, anche quando la destituzione decorra dalla sua adozione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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