Cassazione Civile, Ordinanza n. 35822/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a un avviso di accertamento IRPEF 2004, notificata il 25 maggio 2012. Il contribuente ha contestato davanti al giudice tributario la validità della notificazione della cartella, sostenendo che fosse inesistente perché eseguita direttamente a mezzo posta dalla concessionaria della riscossione e priva di relata di notifica. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: il primo per asserita carenza assoluta di motivazione della sentenza d’appello sulla dedotta inesistenza della notifica; il secondo per violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la norma, nel testo ratione temporis, non consentisse al concessionario di notificare direttamente la cartella per posta; il terzo per la medesima violazione di legge, deducendo che la notifica sarebbe comunque inesistente per mancanza di relata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era chiara e comprensibile e richiamava un precedente di legittimità pertinente al caso. Ha respinto anche il secondo motivo affermando che, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, modalità alternativa a quella eseguita dai soggetti indicati nella prima parte della norma; la soppressione dell’inciso "da parte dell'esattore" non elimina tale facoltà. Ha infine rigettato il terzo motivo, ribadendo che in tale forma di notifica non è necessaria una relata, essendo sufficiente l’avviso di ricevimento, con efficacia probatoria dell’attestazione dell’agente postale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro di deduzione del vizio di motivazione e della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento; tale modalità è alternativa a quella tramite i soggetti indicati nella prima parte della norma e non richiede relata di notifica.
art. 12 d.lgs. n. 46/1999
La soppressione dell’inciso "da parte dell'esattore" non è stata letta come abrogazione della facoltà del concessionario di notificare direttamente la cartella a mezzo posta.
art. 11 d.lgs. n. 46/1999
Conferma che il concessionario è il soggetto cui spetta notificare la cartella di pagamento.
art. 2700 c.c.
L’attestazione dell’agente postale nell’avviso di ricevimento ha efficacia probatoria privilegiata quanto all’avvenuta notificazione e alla corrispondenza tra destinatario e consegnatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La notificazione della cartella esattoriale può avvenire, nel regime dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 applicabile ratione temporis, anche mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità autonoma e alternativa rispetto alla notificazione eseguita tramite gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati.
- Quando la cartella di pagamento è notificata con raccomandata A/R inviata dal concessionario, la notifica si perfeziona alla data risultante dall’avviso di ricevimento e non è necessaria un’apposita relata di notifica.
- La soppressione, nel testo dell’art. 26, dell’inciso "da parte dell'esattore" non comporta il venir meno del potere del concessionario di procedere direttamente alla notifica postale della cartella, dovendosi leggere la norma in coerenza con il principio per cui è il concessionario a notificare la cartella.
- In sede di legittimità, la motivazione è sufficiente quando, pur sintetica, rende chiara la ratio decidendi e richiama un precedente pertinente e conferente al caso concreto.
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