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Ordinanza

Ordinanza n. 35/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione cautelare Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 1323 del 31.12.2025 del Responsabile del Settore Edilizia e Territorio, avente ad oggetto “Avviso di selezione pubblica n. 4 per l’affidamento di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa sita in Via Lungomare Trieste, stabilimento balneare “Bagno Lignano”, individuata dal PUD con il numero 210. Aggiudicazione”; - dell’Avviso ammessi del 18.09.2025, avente ad oggetto “Avviso di Selezione pubblica n. 4 per l’affidamento di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa sita in Via Lungomare Trieste, stabilimento balneare “Bagno Lignano”, individuata dal PUD con il numero 210. Operatori ammessi alla fase di apertura delle buste tecniche”; - dello “Avviso di selezione pubblica n. 4 per l’affidamento di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa sita in Via Lungomare Trieste, stabilimento balneare “Bagno Lignano”, individuata dal PUD con il numero 210”; - del “Verbale n. 1 – Valutazione della busta Amministrativa”, del 18.09.2025, nella parte in cui disponeva l’ammissione con riserva del RTI controinteressato; - del “Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice – Valutazione delle offerte tecniche”, del 30.10.202; - del “Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice – Caricamento delle valutazioni delle offerte tecniche sulla piattaforma e-Appalti FVG ed apertura della busta economica, valutazione delle offerte economiche, conferma delle valutazioni delle offerte economiche sul portale e-Appalti FVG, attribuzione del punteggio finale, proposta d’aggiudicazione e trasmissione dei verbali alla responsabile del procedimento”, del 06.11.2025; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso, anche se non conosciuto dalla ricorrente; per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Bagni di Lignano di Augusto Angelo Marin & C. s.a.s. e da Mandic s.r.l. il 19/2/2026: dell’aggiudicazione - e dei relativi verbali - in parte qua, ovvero nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ricorrente in via principale;

Giustizia amministrativa202600074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa relativa allo stabilimento balneare “Bagno Lignano”, nonché gli atti della procedura di selezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, seconda classificata con 83,46 punti, ha impugnato l’aggiudicazione, disposta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese primo classificato con 84,47 punti, deducendo l’illegittima ammissione dell’aggiudicatario. In particolare, ha sostenuto che la mandataria e la mandante non avessero ottemperato alla richiesta di soccorso istruttorio del responsabile del procedimento, non fornendo adeguati chiarimenti sul numero medio annuo del personale impiegato, cioè il dato ULA; ha inoltre dedotto l’incertezza sul possesso dei requisiti di ordine generale della mandante, a causa di un verbale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro non definitivo e privo di esito liberatorio. La ricorrente ha contestato anche l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice relativamente ai sub-criteri 1a, concernente il piano degli investimenti indicato nel piano economico-finanziario sulla base del computo metrico estimativo, e 1b, concernente la qualità del programma di interventi edilizi, chiedendone la rideterminazione a proprio vantaggio. Il raggruppamento aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, contestando la mancata esclusione della ricorrente principale.

La decisione

Il TAR ha respinto, nella fase cautelare, la domanda di sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che il ricorso principale presentasse apprezzabili elementi di fumus boni iuris, in particolare con riferimento al terzo motivo relativo all’erronea applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis per i sub-criteri 1a e 1b. Tuttavia, ha escluso la sussistenza del periculum in mora. L’interesse della seconda classificata è stato qualificato come eminentemente economico e quindi integralmente risarcibile o comunque ristorabile in un momento successivo. Nel bilanciamento degli interessi, tale interesse è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico all’avvio della concessione e della stagione balneare 2026. Il giudice ha inoltre considerato che entrambe le concorrenti avevano previsto l’inizio dei lavori nell’ottobre 2026, sicché non risultava un pericolo di alterazione irreversibile dello stato dei luoghi prima della decisione di merito; la sospensione avrebbe, d’altra parte, esposto l’aggiudicataria a un analogo pregiudizio economico. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti. È stata fissata l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del merito, anticipata rispetto all’inizio programmato dei lavori edilizi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per carenza del periculum in mora, pur in presenza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la presenza di un apprezzabile fumus boni iuris non è sufficiente a ottenere la sospensione dell’atto impugnato quando manchi il periculum in mora.
  • L’interesse prevalentemente economico del concorrente non aggiudicatario, ove suscettibile di reintegrazione o ristoro successivo, può essere ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tempestiva esecuzione della concessione o all’avvio del servizio.
  • Nel bilanciamento cautelare deve essere considerato anche il pregiudizio che la sospensione dell’aggiudicazione arrecherebbe all’aggiudicatario, soprattutto quando il danno economico prospettato dalle parti sia sostanzialmente simmetrico.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può costituire una misura idonea a contenere il rischio derivante dal differimento della tutela, specialmente quando i lavori o le modifiche materiali non siano imminenti e non vi sia un pericolo di irreversibile alterazione dello stato dei luoghi.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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