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Sentenza

Sentenza del 27/02/2019 n. 880 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta, oltre alle sanzioni. I costi derivavano da fatture emesse dalla ditta individuale BR, ritenuta un'impresa cartiera e, quindi, riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio contestava inoltre alla sentenza di primo grado l'errata valutazione delle prove e dell'onere probatorio. I contribuenti sostenevano l'assenza di elementi gravi, precisi e concordanti, la propria buona fede, l'inammissibilità dell'appello e la decadenza dell'Ufficio per tardività dell'accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della CTP che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti. Ha ritenuto provata, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la fittizietà soggettiva delle operazioni e la carenza della diligenza esigibile dalla contribuente. Sono stati valorizzati l'assenza di dipendenti del fornitore, le anomalie nella numerazione delle fatture, le rilevanti incongruenze tra ricavi dichiarati e fatture comunicate dai clienti, le dichiarazioni del fornitore e la mancanza di controlli da parte della società. È stato inoltre respinto l'appello incidentale dei contribuenti sulla decadenza, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini in presenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale, anche senza effettiva presentazione della denuncia. Gli avvisi di accertamento sono stati dichiarati legittimi e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    L'onere della prova grava su chi intende far valere un diritto e su chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

    Nel caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, anche presunta, del destinatario; successivamente spetta al contribuente dimostrare di avere agito con la massima diligenza esigibile.

  • Art. 37, comma 24, del decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006

    La disposizione ha modificato le norme sul raddoppio dei termini di accertamento quando emergono fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale.

  • Art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973

    Prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi in presenza di fatti che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, secondo il regime temporale applicabile.

  • Art. 57, comma 2-bis, del d.P.R. n. 633/1972

    Estende il meccanismo del raddoppio dei termini agli accertamenti IVA, alle condizioni previste dalla disciplina applicabile ratione temporis.

  • Art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128/2015

    La modifica normativa non è stata ritenuta applicabile agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-277/14 del 22 ottobre 2015

    La detrazione IVA può essere negata anche quando l'operazione è effettiva sul piano oggettivo, se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 247/2011

    "Il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale".

    Ai fini del raddoppio non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia; il giudice deve verificare, con una valutazione riferita al momento dell'accertamento, se sussistessero i presupposti dell'obbligo di denuncia.

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 17161 del 28 giugno 2018

    Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare la non operatività del fornitore e la consapevolezza del destinatario, anche mediante presunzioni. Il contribuente deve dimostrare la propria diligenza; non sono sufficienti la regolarità contabile, i pagamenti tracciati o l'assenza di un vantaggio diretto.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente dimostrare che i beni o servizi siano stati materialmente ricevuti: occorre anche verificare che il soggetto formalmente indicato in fattura fosse un fornitore effettivo e operativo.
  • La regolare tenuta della contabilità, il pagamento delle fatture e la tracciabilità dei versamenti non dimostrano da soli la buona fede del contribuente.
  • Una volta che il Fisco fornisce elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sulla natura fittizia del fornitore e sulla possibile conoscibilità della frode, il contribuente deve provare di aver adottato controlli adeguati e proporzionati alla propria attività.
  • Sono rilevanti, come indici di anomalia, l'assenza di dipendenti o strutture operative, le incongruenze tra fatture e ricavi dichiarati, le anomalie nella numerazione, la documentazione generica o priva di data certa e le dichiarazioni incoerenti del fornitore.
  • La conoscenza personale o la durata dichiarata dei rapporti commerciali non escludono la responsabilità del contribuente, soprattutto se risultano contraddette dai dati ufficiali dell'Anagrafe Tributaria.
  • Per il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis, può essere sufficiente l'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale; non è necessariamente richiesta la prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti dettagliati, prove dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, documentazione dei controlli sul fornitore, elementi sulla sua capacità organizzativa e ogni documento idoneo a dimostrare la buona fede e la diligenza dell'operatore.

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