Sentenza del 27/02/2019 n. 438 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - abitazioni catastalmente distinte ma funzionalmente collegate - applicazione del tributo in modo autonomo - consegue - abitazione principale - status riferibile a uno solo immobile - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che le due abitazioni devono essere considerate autonomamente ai fini IMU. Una sola unità può beneficiare del regime agevolato previsto per l’abitazione principale, mentre l’altra deve scontare l’IMU secondo il regime ordinario. Il testo non specifica quale parte processuale abbia proposto il ricorso né l’esito formale in termini di accoglimento o rigetto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini IMU di due unità immobiliari catastalmente distinte, sebbene funzionalmente collegate tramite una scala. Il principio affermato è che l’autonomia catastale prevale sul collegamento funzionale: ciascuna unità deve essere assoggettata autonomamente al tributo. Poiché lo status di abitazione principale può riferirsi a un solo immobile, non è possibile estendere tale agevolazione a entrambe le unità distintamente censite.
Norme richiamate
Disciplina IMU dell’abitazione principale
L’agevolazione per l’abitazione principale è riferibile a una singola unità immobiliare; non può essere riconosciuta contemporaneamente a due immobili distinti catastalmente, anche se collegati funzionalmente.
Principio dell’autonomia catastale delle unità immobiliari
Le unità immobiliari autonomamente censite in catasto devono essere considerate separatamente ai fini dell’applicazione dell’IMU, indipendentemente dall’eventuale collegamento materiale o funzionale tra esse.
Massime di principio
- Il collegamento fisico o funzionale tra due immobili non è sufficiente, da solo, a consentire il trattamento unitario ai fini IMU quando le unità risultano catastalmente distinte.
- In presenza di più unità immobiliari autonomamente accatastate, l’agevolazione per l’abitazione principale può essere applicata, in linea generale, a una sola di esse.
- L’immobile non individuato come abitazione principale è normalmente soggetto all’IMU secondo il regime ordinario, anche se viene utilizzato insieme all’abitazione agevolata.
- Per ottenere un diverso trattamento fiscale può essere rilevante l’unificazione catastale delle unità, ove tecnicamente e giuridicamente possibile; il mero uso congiunto non produce automaticamente tale effetto.
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