Sentenza del 27/02/2019 n. 27 - Corte Costituzionale
GIOCHI E LOTTERIE - Contenzioso - Autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito - Rispetto della distanza non inferiore a 300 metri da luoghi sensibili, incluse le caserme militari - Attribuzione Regionale - Fondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego relativo al rilascio della tabella dei giochi proibiti e all'installazione di apparecchi da gioco leciti ex art. 110, comma 6, TULPS. Il Comune aveva ritenuto necessaria l'autorizzazione del sindaco e l'ubicazione dell'esercizio a una distanza minima di 300 metri dai luoghi sensibili previsti dalla legge regionale abruzzese, tra cui una caserma dei Carabinieri situata nelle vicinanze. Il TAR Abruzzo dubitava della legittimità costituzionale dell'inclusione delle caserme militari tra i luoghi sensibili, denunciando la violazione degli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera h), e terzo, Cost., per asserita irragionevolezza e invasione della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni. Ha stabilito che, sebbene la disciplina dei giochi leciti e dei relativi titoli di pubblica sicurezza rientri in larga parte nella competenza statale, le Regioni possono introdurre limiti localizzativi e distanze minime per prevenire la ludopatia e tutelare la salute. L'elenco statale dei luoghi sensibili non è tassativo e le Regioni possono includervi ulteriori luoghi, purché la scelta sia ragionevole. Le caserme sono state ritenute idonee a essere considerate luoghi sensibili perché frequentate da giovani militari in formazione e, quando svolgono attività operative rivolte al pubblico, anche da persone in situazioni di difficoltà o vulnerabilità. Il diniego comunale, fondato sulla distanza dalla caserma, è quindi rimasto giuridicamente compatibile con la Costituzione. Le ulteriori censure formulate dalla ricorrente, relative all'art. 41 Cost., alla tutela della concorrenza e alle modalità di pianificazione statale, non sono state esaminate perché estranee al thema decidendum fissato dal TAR.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera c), punto IV, legge Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40
La norma include le caserme militari tra i luoghi sensibili rispetto ai quali le attività di gioco devono rispettare una distanza minima.
Art. 3, comma 2, legge Regione Abruzzo n. 40 del 2013
"distanza non inferiore a 300 metri"
L'autorizzazione per sale da gioco o apparecchi per il gioco lecito può essere rilasciata solo per esercizi situati ad almeno 300 metri dai luoghi sensibili.
Art. 3 Costituzione
La Corte ha ritenuto ragionevole l'inclusione delle caserme tra i luoghi sensibili, escludendo una violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza.
Art. 117, secondo comma, lettera h), Costituzione
"ordine pubblico e sicurezza"
La disciplina statale dei giochi leciti e dei titoli di pubblica sicurezza rientra nella competenza esclusiva statale, ma le misure regionali sulle distanze, se finalizzate alla prevenzione della ludopatia, non invadono tale competenza.
Art. 117, terzo comma, Costituzione
Le Regioni possono adottare misure di prevenzione della ludopatia nell'ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, anche prevedendo livelli di protezione più elevati.
Art. 7, comma 10, decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
"progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta"
La disposizione statale conferma la rilevanza della distanza dai luoghi sensibili, ma l'elenco statale non impedisce alle Regioni di individuare ulteriori luoghi e di intervenire anche prima dell'attuazione della pianificazione nazionale.
Art. 1, comma 936, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Prevede criteri coordinati per la distribuzione territoriale dei punti di gioco e valorizza la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della prevenzione dell'accesso dei minori.
Art. 86 e art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Regolano il regime autorizzatorio di pubblica sicurezza per le attività di gioco; tale regime statale coesiste con i limiti regionali di localizzazione adottati per finalità sanitarie e territoriali.
Massime di principio
- La competenza statale sui giochi leciti riguarda soprattutto l'individuazione dei giochi autorizzati, le modalità di installazione e utilizzo degli apparecchi e i titoli di pubblica sicurezza; non esclude automaticamente interventi regionali o comunali contro la ludopatia.
- Regioni e Comuni possono imporre distanze minime dai luoghi sensibili, anche individuando luoghi ulteriori rispetto a quelli elencati dalla normativa statale, purché la misura persegua concretamente finalità di tutela della salute, prevenzione della dipendenza e protezione di soggetti vulnerabili.
- Un luogo può essere qualificato come sensibile anche senza ospitare esclusivamente persone vulnerabili: è sufficiente che, per funzione e frequentazione, costituisca un centro di aggregazione di giovani o un luogo accessibile a persone in condizioni di difficoltà.
- L'inclusione di una specifica categoria di luoghi non è irragionevole solo perché altre strutture apparentemente simili non sono comprese nell'elenco; occorre dimostrare una concreta e significativa assimilabilità.
- La mancata attuazione della pianificazione statale non paralizza necessariamente la potestà normativa regionale: le discipline territoriali possono operare autonomamente, nel rispetto dei principi fondamentali statali e senza rendere illusoria, in modo sproporzionato, l'attività economica.
- Il possesso di autorizzazioni statali o di pubblica sicurezza non garantisce il diritto a operare in qualsiasi ubicazione: restano applicabili i limiti territoriali e sanitari stabiliti dalla normativa regionale o comunale.
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