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Sentenza

Sentenza del 27/02/2019 n. 291 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Errore della Cassazione e Ricorso in riassunzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato 109.054,28 euro di IVA detratta dalla XXX S.r.l. in relazione all’acquisto di un immobile dalla SXX S.r.l., ritenendo l’operazione abusiva ed elusiva. La società contestava, tra l’altro, la violazione del contraddittorio preventivo, la mancata redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni, l’inapplicabilità dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, nonché la legittimità della detrazione e del rimborso IVA. In via preliminare, l’Agenzia eccepiva l’incompetenza territoriale della CTR Piemonte, poiché l’ordinanza della Cassazione aveva disposto il rinvio alla CTR Piemonte invece che alla CTR Toscana, giudice che aveva emesso la sentenza cassata.

La decisione

La CTR Piemonte ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che il rinvio alla CTR Piemonte fosse frutto di un mero errore materiale della Cassazione. Tuttavia, ha affermato di non poter restituire gli atti alla Suprema Corte, poiché la correzione dell’errore ex art. 391-bis c.p.c. deve essere richiesta dalla parte interessata. Poiché il contribuente aveva riassunto il giudizio conformandosi all’ordinanza, la CTR Piemonte ha esaminato l’appello. Nel merito ha respinto tutte le censure: ha ritenuto non configurata la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in conformità al principio già espresso dalla Cassazione, e ha riconosciuto l’abuso del diritto sulla base di una pluralità di elementi: sostanziale identità delle compagini societarie, mancato versamento dell’IVA da parte della venditrice, mancato pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente, richiesta di rimborso dell’eccedenza, difficoltà debitorie della venditrice, retrocessione dell’immobile in subaffitto e ulteriori elementi indicativi di una pianificazione fiscale. L’appello è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della XXX S.r.l. al pagamento di 3.500 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    correzione dell’errore materiale o di calcolo contenuto nella sentenza o nell’ordinanza della Corte di cassazione

    La richiesta di correzione dell’errore materiale della pronuncia di cassazione spetta alla parte interessata e costituisce un incidente nel medesimo giudizio, non una nuova fase processuale. Il giudice del rinvio non può autonomamente restituire gli atti alla Cassazione.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni

    Nel caso concreto la Cassazione aveva escluso la violazione della norma, ritenendo rispettato il termine e comunque non indicate dal contribuente concrete ragioni difensive che avrebbe potuto far valere mediante un contraddittorio anticipato.

  • Art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    l’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente di chiarimenti

    La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere l’obbligo di contraddittorio preventivo nelle contestazioni di elusione. La CTR, esaminando il merito, ha comunque ritenuto sussistente l’abuso del diritto e legittimo il recupero dell’IVA.

  • Art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    diritto alla detrazione dell’imposta assolta o dovuta sugli acquisti

    Il diritto alla detrazione, pur costituendo elemento essenziale della neutralità IVA, non può essere esercitato per operazioni formalmente regolari ma sostanzialmente abusive e finalizzate a ottenere un vantaggio fiscale contrario alla ratio della disciplina.

  • Art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    rimborso del credito IVA infrannuale

    Il rimborso dell’eccedenza IVA presuppone la spettanza della detrazione. Se l’operazione sottostante è ritenuta abusiva e l’IVA non è stata effettivamente versata, il rimborso può essere negato.

  • Art. 5, comma 3, Trattato istitutivo della Comunità Europea

    principio di proporzionalità

    È stato richiamato dal contribuente per sostenere che le limitazioni alla detrazione e al rimborso IVA non devono compromettere la neutralità dell’imposta. La CTR ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, la necessità di contrastare l’abuso.

  • Art. 53 Costituzione

    tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

    La giurisprudenza richiamata ha individuato anche nel principio di capacità contributiva il fondamento del divieto generale di abuso del diritto in materia tributaria.

  • Art. 5 d.lgs. n. 546/1992

    competenza territoriale delle commissioni tributarie

    L’Agenzia lo ha richiamato per sostenere la competenza della CTR Toscana. La CTR Piemonte ha però ritenuto prevalente l’effetto vincolante dell’ordinanza di rinvio, interpretata alla luce dell’effettiva volontà della Cassazione.

  • Art. 18 della direttiva 77/388/CEE

    qualora l’importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell’imposta dovuta, gli Stati membri possono procedere al rimborso o riportare l’eccedenza

    Il principio europeo tutela la neutralità dell’IVA e il recupero dell’eccedenza, ma non impedisce agli Stati di negare la detrazione o il rimborso quando l’operazione costituisce abuso del diritto.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 8491/2009

    la CTR ricevente non si può spogliare degli atti restituendoli alla Corte di cassazione

    Il giudice designato nell’ordinanza di rinvio deve procedere all’interpretazione del comando giudiziale e decidere la causa, lasciando alla parte interessata la facoltà di chiedere la correzione dell’errore materiale.

  • Corte di giustizia UE, causa C-255/02 Halifax

    il diritto dell’Unione non può essere invocato fraudolentemente o abusivamente

    Anche in materia IVA, operazioni formalmente conformi alle norme possono essere disconosciute quando il loro risultato consiste nell’ottenimento di un vantaggio fiscale contrario agli obiettivi della disciplina.

Massime di principio

  • Se una sentenza o ordinanza della Cassazione indica per errore un diverso giudice del rinvio, la parte interessata deve valutare tempestivamente la richiesta di correzione ex art. 391-bis c.p.c.; tuttavia, se il giudizio viene riassunto davanti al giudice espressamente indicato dalla Cassazione, quest’ultimo, secondo l’orientamento richiamato, non può rimettere autonomamente gli atti alla Suprema Corte e deve decidere la controversia.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto e i limiti fissati dalla Cassazione, riesaminando anche le questioni assorbite quando ciò sia espressamente richiesto dall’ordinanza.
  • La mera regolarità formale di un’operazione non esclude l’abuso del diritto: possono assumere rilievo congiunto i rapporti tra le società, l’identità dei soci o amministratori, l’assenza di effettivi flussi finanziari, il mancato versamento dell’imposta e la mancanza di valide ragioni economiche.
  • Il diritto alla detrazione e al rimborso IVA è normalmente tutelato dal principio di neutralità, ma può essere negato quando l’Amministrazione dimostri che l’operazione è stata costruita essenzialmente per conseguire un vantaggio fiscale contrario alla finalità della normativa.
  • Per contestare efficacemente un accertamento fondato sull’abuso del diritto, il contribuente deve documentare concrete ragioni economiche, l’effettività dell’operazione, i pagamenti, l’inerenza del bene all’attività e la reale autonomia delle società coinvolte.
  • La violazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l’annullamento dell’atto in ogni fattispecie: occorre verificare la specifica disciplina applicabile ratione temporis, la natura dell’accertamento e, secondo l’impostazione recepita nella decisione, le concrete difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere.

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