Sentenza del 27/02/2019 n. 291 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Errore della Cassazione e Ricorso in riassunzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato 109.054,28 euro di IVA detratta dalla XXX S.r.l. in relazione all’acquisto di un immobile dalla SXX S.r.l., ritenendo l’operazione abusiva ed elusiva. La società contestava, tra l’altro, la violazione del contraddittorio preventivo, la mancata redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni, l’inapplicabilità dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, nonché la legittimità della detrazione e del rimborso IVA. In via preliminare, l’Agenzia eccepiva l’incompetenza territoriale della CTR Piemonte, poiché l’ordinanza della Cassazione aveva disposto il rinvio alla CTR Piemonte invece che alla CTR Toscana, giudice che aveva emesso la sentenza cassata.
La decisione
La CTR Piemonte ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che il rinvio alla CTR Piemonte fosse frutto di un mero errore materiale della Cassazione. Tuttavia, ha affermato di non poter restituire gli atti alla Suprema Corte, poiché la correzione dell’errore ex art. 391-bis c.p.c. deve essere richiesta dalla parte interessata. Poiché il contribuente aveva riassunto il giudizio conformandosi all’ordinanza, la CTR Piemonte ha esaminato l’appello. Nel merito ha respinto tutte le censure: ha ritenuto non configurata la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in conformità al principio già espresso dalla Cassazione, e ha riconosciuto l’abuso del diritto sulla base di una pluralità di elementi: sostanziale identità delle compagini societarie, mancato versamento dell’IVA da parte della venditrice, mancato pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente, richiesta di rimborso dell’eccedenza, difficoltà debitorie della venditrice, retrocessione dell’immobile in subaffitto e ulteriori elementi indicativi di una pianificazione fiscale. L’appello è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della XXX S.r.l. al pagamento di 3.500 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
correzione dell’errore materiale o di calcolo contenuto nella sentenza o nell’ordinanza della Corte di cassazione
La richiesta di correzione dell’errore materiale della pronuncia di cassazione spetta alla parte interessata e costituisce un incidente nel medesimo giudizio, non una nuova fase processuale. Il giudice del rinvio non può autonomamente restituire gli atti alla Cassazione.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni
Nel caso concreto la Cassazione aveva escluso la violazione della norma, ritenendo rispettato il termine e comunque non indicate dal contribuente concrete ragioni difensive che avrebbe potuto far valere mediante un contraddittorio anticipato.
Art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
l’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente di chiarimenti
La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere l’obbligo di contraddittorio preventivo nelle contestazioni di elusione. La CTR, esaminando il merito, ha comunque ritenuto sussistente l’abuso del diritto e legittimo il recupero dell’IVA.
Art. 19 d.P.R. n. 633/1972
diritto alla detrazione dell’imposta assolta o dovuta sugli acquisti
Il diritto alla detrazione, pur costituendo elemento essenziale della neutralità IVA, non può essere esercitato per operazioni formalmente regolari ma sostanzialmente abusive e finalizzate a ottenere un vantaggio fiscale contrario alla ratio della disciplina.
Art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
rimborso del credito IVA infrannuale
Il rimborso dell’eccedenza IVA presuppone la spettanza della detrazione. Se l’operazione sottostante è ritenuta abusiva e l’IVA non è stata effettivamente versata, il rimborso può essere negato.
Art. 5, comma 3, Trattato istitutivo della Comunità Europea
principio di proporzionalità
È stato richiamato dal contribuente per sostenere che le limitazioni alla detrazione e al rimborso IVA non devono compromettere la neutralità dell’imposta. La CTR ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, la necessità di contrastare l’abuso.
Art. 53 Costituzione
tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
La giurisprudenza richiamata ha individuato anche nel principio di capacità contributiva il fondamento del divieto generale di abuso del diritto in materia tributaria.
Art. 5 d.lgs. n. 546/1992
competenza territoriale delle commissioni tributarie
L’Agenzia lo ha richiamato per sostenere la competenza della CTR Toscana. La CTR Piemonte ha però ritenuto prevalente l’effetto vincolante dell’ordinanza di rinvio, interpretata alla luce dell’effettiva volontà della Cassazione.
Art. 18 della direttiva 77/388/CEE
qualora l’importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell’imposta dovuta, gli Stati membri possono procedere al rimborso o riportare l’eccedenza
Il principio europeo tutela la neutralità dell’IVA e il recupero dell’eccedenza, ma non impedisce agli Stati di negare la detrazione o il rimborso quando l’operazione costituisce abuso del diritto.
Corte di cassazione, sentenza n. 8491/2009
la CTR ricevente non si può spogliare degli atti restituendoli alla Corte di cassazione
Il giudice designato nell’ordinanza di rinvio deve procedere all’interpretazione del comando giudiziale e decidere la causa, lasciando alla parte interessata la facoltà di chiedere la correzione dell’errore materiale.
Corte di giustizia UE, causa C-255/02 Halifax
il diritto dell’Unione non può essere invocato fraudolentemente o abusivamente
Anche in materia IVA, operazioni formalmente conformi alle norme possono essere disconosciute quando il loro risultato consiste nell’ottenimento di un vantaggio fiscale contrario agli obiettivi della disciplina.
Massime di principio
- Se una sentenza o ordinanza della Cassazione indica per errore un diverso giudice del rinvio, la parte interessata deve valutare tempestivamente la richiesta di correzione ex art. 391-bis c.p.c.; tuttavia, se il giudizio viene riassunto davanti al giudice espressamente indicato dalla Cassazione, quest’ultimo, secondo l’orientamento richiamato, non può rimettere autonomamente gli atti alla Suprema Corte e deve decidere la controversia.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto e i limiti fissati dalla Cassazione, riesaminando anche le questioni assorbite quando ciò sia espressamente richiesto dall’ordinanza.
- La mera regolarità formale di un’operazione non esclude l’abuso del diritto: possono assumere rilievo congiunto i rapporti tra le società, l’identità dei soci o amministratori, l’assenza di effettivi flussi finanziari, il mancato versamento dell’imposta e la mancanza di valide ragioni economiche.
- Il diritto alla detrazione e al rimborso IVA è normalmente tutelato dal principio di neutralità, ma può essere negato quando l’Amministrazione dimostri che l’operazione è stata costruita essenzialmente per conseguire un vantaggio fiscale contrario alla finalità della normativa.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato sull’abuso del diritto, il contribuente deve documentare concrete ragioni economiche, l’effettività dell’operazione, i pagamenti, l’inerenza del bene all’attività e la reale autonomia delle società coinvolte.
- La violazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l’annullamento dell’atto in ogni fattispecie: occorre verificare la specifica disciplina applicabile ratione temporis, la natura dell’accertamento e, secondo l’impostazione recepita nella decisione, le concrete difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 27 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 433 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 438 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 538 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →