Sentenza del 27/02/2019 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
L'agriturismo è soggetto passivo del canone di abbonamento speciale quando è impresa turistica di lusso a scopo di lucro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa relativa al canone è stata ritenuta fondata. L'agriturismo è stato considerato soggetto passivo del canone di abbonamento speciale previsto dall'art. 16, comma 1, lettera c), della L. 488/1999, in quanto impresa turistica esercitata a scopo di lucro e dotata di apparecchi televisivi destinati all'uso nell'ambito dell'attività ricettiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento dell'agriturismo al canone di abbonamento speciale. La struttura sosteneva, implicitamente, di non essere tenuta al pagamento; tuttavia, è stata qualificata come impresa turistica con scopo di lucro ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 79/2011, poiché si presentava come struttura ricettiva di lusso, offriva servizi di bed and breakfast, accoglienza e somministrazione, disponeva di numerose stanze e metteva a disposizione apparecchi televisivi nelle camere.
Norme richiamate
Art. 4 del D.Lgs. 79/2011
La disposizione è stata utilizzata per qualificare l'agriturismo come impresa turistica, rilevando la natura organizzata e lucrativa dell'attività ricettiva e dei servizi offerti.
Art. 16, comma 1, lettera c), della L. 488/1999
La norma fonda l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento speciale per l'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi nell'ambito di attività o locali non riconducibili all'uso privato domestico.
Massime di principio
- Una struttura ricettiva che svolge professionalmente un'attività economica a scopo di lucro può essere soggetta al canone speciale, anche se qualificata come agriturismo.
- La denominazione di agriturismo non esclude automaticamente l'obbligo: assumono rilievo concreto la tipologia della struttura, i servizi offerti, il numero di camere e l'organizzazione imprenditoriale.
- La presenza di televisori nelle camere o in altri ambienti destinati agli ospiti può integrare il presupposto del canone speciale, perché gli apparecchi sono utilizzati nell'esercizio dell'attività ricettiva.
- Per valutare l'obbligo occorre distinguere tra uso privato dell'apparecchio e uso nell'ambito di un'attività commerciale o ricettiva: nel secondo caso può essere dovuto il canone speciale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 27 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 291 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 433 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 438 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 feb 2019Sentenza del 27/02/2019 n. 538 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →