Sentenza del 27/02/2019 n. 433 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - intimazione di pagamento cumulativa - riferimento ad atti pregressi - autonoma impugnabilità - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti alla commissione tributaria un’intimazione di pagamento cumulativa, sostenendo presumibilmente di poter contestare gli importi richiesti o gli atti presupposti. L’intimazione richiamava precedenti intimazioni, le quali a loro volta facevano riferimento a cartelle di pagamento che non erano state impugnate nei termini. La questione riguardava quindi l’autonoma impugnabilità dell’intimazione cumulativa ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La sentenza ha escluso l’autonoma impugnabilità dell’intimazione di pagamento cumulativa. L’atto non è compreso nell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992 e, limitandosi a richiamare atti precedenti già notificati e non contestati, non riapre i termini per impugnare le cartelle o le intimazioni pregresse. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto o dichiarato inammissibile, con prevalenza della posizione dell’ente impositore o dell’agente della riscossione.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
Elencazione degli atti autonomamente impugnabili davanti alla commissione tributaria.
L’intimazione di pagamento cumulativa, quando richiama precedenti intimazioni riferite a cartelle non impugnate, non è autonomamente impugnabile perché non rientra tra gli atti espressamente indicati dalla norma e non contiene, di per sé, una nuova pretesa tributaria.
Massime di principio
- Un atto della riscossione è autonomamente impugnabile solo se rientra nell’elenco previsto dalla legge oppure se introduce una pretesa nuova, attuale e lesiva.
- Un’intimazione di pagamento che si limita a richiamare cartelle o intimazioni precedenti normalmente non consente di contestare nuovamente il merito della pretesa.
- Se le cartelle o gli atti presupposti non sono stati impugnati tempestivamente, le relative contestazioni non possono generalmente essere recuperate attraverso l’impugnazione di un successivo atto meramente esecutivo o riepilogativo.
- È necessario distinguere tra un atto meramente confermativo o cumulativo e un atto successivo che contenga una nuova autonoma pretesa o renda conoscibile per la prima volta un atto precedente: solo in quest’ultimo caso può configurarsi un’autonoma tutela.
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