Sentenza del 27/02/2019 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Assenza di notifica di un atto e avviso di iscrizione ipotecaria. - Inammissibilità di un ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato quattro cartelle esattoriali relative a IRPEF, IRAP e IVA, sostenendo di non averne mai ricevuto la notifica e di averle conosciute soltanto tramite un estratto di ruolo richiesto nel 2016. Ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza o nullità delle notifiche, la decadenza dei crediti, la violazione degli obblighi di invio dell'avviso bonario, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa sottoscrizione dei ruoli e la prescrizione. L'Agenzia della riscossione ha eccepito la tardività del ricorso, rilevando che alla contribuente era stato notificato il 16 marzo 2016 un avviso di iscrizione ipotecaria, dal quale aveva avuto conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato irregolare e non ammessa la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo nulla la procura conferita a un avvocato del libero foro, in quanto nei giudizi tributari l'ente avrebbe dovuto agire tramite propri funzionari o la struttura territorialmente sovraordinata. Tuttavia, nel merito, ha respinto l'appello della contribuente. Ha stabilito che la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria del 16 marzo 2016 aveva reso conoscibile l'iscrizione a ruolo e fatto decorrere il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Poiché il ricorso era stato notificato il 14 luglio 2016, esso era tardivo e quindi inammissibile. Il giudice poteva rilevare d'ufficio tale inammissibilità, anche se le parti non l'avevano tempestivamente eccepita. Le ulteriori contestazioni sono rimaste assorbite. Non sono state liquidate spese, data la costituzione irregolare dell'Agenzia.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Il termine di 60 giorni decorre dalla conoscenza legale dell'atto o della pretesa tributaria. Nel caso esaminato, la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria è stata ritenuta sufficiente a far conoscere l'iscrizione a ruolo e a imporre la tempestiva impugnazione.
Art. 11 del D.Lgs. 546/1992
Disciplina la rappresentanza e la difesa dell'agente della riscossione nei giudizi tributari. La decisione ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovesse costituirsi tramite propri funzionari delegati o tramite la struttura territorialmente sovraordinata, con conseguente nullità della costituzione mediante avvocato del libero foro.
Art. 9 del D.Lgs. 156/2015
Ha modificato le regole sulla rappresentanza processuale dell'agente della riscossione nei giudizi tributari, rafforzando il principio secondo cui l'ente deve essere rappresentato dal proprio personale o dalla struttura interna competente.
Art. 1, commi 3 e 8, del D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016
Ha disciplinato il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti giuridici di Equitalia e il relativo regime di rappresentanza processuale. La sentenza ha ritenuto che tale disciplina non consentisse, nel contenzioso tributario, il ricorso discrezionale a un legale esterno.
Art. 26 del D.P.R. 602/1973
Riguarda la notificazione delle cartelle di pagamento e i relativi termini. Le questioni fondate su tale disposizione non sono state esaminate nel merito, perché il ricorso è stato dichiarato tardivo.
Art. 6, comma 5, della L. 212/2000
Prevede, in determinate ipotesi, l'obbligo di comunicazione preventiva al contribuente. La censura è rimasta assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità.
Art. 7 della L. 212/2000
Riguarda l'obbligo di motivazione e l'indicazione di elementi identificativi dell'atto, tra cui il responsabile del procedimento. Anche tale questione non è stata valutata per la tardività del ricorso.
Art. 12 del D.P.R. 602/1973
Disciplina la formazione e la sottoscrizione dei ruoli. La relativa contestazione non è stata esaminata nel merito, essendo stata ritenuta preclusa dall'inammissibilità del ricorso.
Art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 546/1992
È stato invocato dalla contribuente per ottenere la rimessione della causa al primo grado, sostenendo un'errata individuazione dell'atto impugnato e una violazione del contraddittorio. La richiesta è stata respinta implicitamente, poiché la tardività rendeva inutile l'esame delle ulteriori censure.
Massime di principio
- Quando un contribuente sostiene di non aver ricevuto la cartella, la notifica di un successivo atto della riscossione, come un avviso di iscrizione ipotecaria, può essere considerata prova della conoscenza legale della pretesa e far decorrere il termine per impugnare.
- Il termine di 60 giorni per il ricorso tributario deve essere calcolato dalla notifica dell'atto che rende concretamente conoscibile l'iscrizione a ruolo, anche se il contribuente contesta di aver ricevuto la cartella originaria.
- La tardività del ricorso comporta l'inammissibilità e impedisce al giudice di esaminare le contestazioni sostanziali sulla validità, prescrizione o notifica delle cartelle.
- L'inammissibilità per tardività può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualsiasi momento del giudizio, anche se la parte interessata non l'ha eccepita tempestivamente.
- Nei giudizi tributari è essenziale verificare che l'agente della riscossione sia rappresentato secondo le modalità processuali previste dalla legge; una costituzione irregolare può comportare l'inutilizzabilità delle difese e dei documenti prodotti, senza necessariamente determinare la vittoria del contribuente nel merito.
- La contestazione dell'atto effettivamente impugnato deve essere chiara e coerente con la documentazione processuale: tuttavia, un errore del giudice nell'individuazione dell'atto non supera il problema preliminare della tardività se la conoscenza della pretesa risulta comunque provata.
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