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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34554/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 96.766,41. La parte opponente contestava l'esistenza del credito dedotto dalla società opposta, sostenendo che la documentazione prodotta a fondamento del monitorio non fosse idonea a provarlo: in particolare, si deduceva l'inidoneità di documenti di trasporto/fatture immediate perché privi di sottoscrizione del destinatario e la non conformità delle fatture alla disciplina fiscale, per asserita irregolarità della numerazione. In primo grado l'opposizione era stata rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. In appello veniva ribadita la censura sull'insussistenza del credito e veniva contestata la prova testimoniale, ritenuta inattendibile o inammissibile per asserita incapacità di alcuni testi e per omessa valutazione dell'interrogatorio formale. Con il ricorso per cassazione si articolavano cinque motivi: (1) violazione dell'art. 116 c.p.c. e del d.P.R. 633/1972 per errata valutazione delle prove e delle fatture; (2) violazione degli artt. 246, 252, 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, per omessa considerazione dell'interrogatorio formale, inattendibilità e incapacità di un testimone dipendente; (3) travisamento della prova e manifesta illogicità nella valutazione delle testimonianze, da cui sarebbe dovuto emergere il mancato pagamento; (4) nullità della sentenza e delle prove per difetto di motivazione sull'ordinanza di primo grado che aveva escluso l'interesse del teste; (5) omessa motivazione sulla domanda ex art. 96 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando che i giudici di merito avevano accertato in fatto la corrispondenza della numerazione delle fatture e che la prova della consegna della merce era stata raggiunta anche per testimoni; ha inoltre ritenuto non più deducibile il mero vizio di insufficienza motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha considerato correttamente valutata l'attendibilità dei testi e sanata/ comunque non riproposta l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ha reputato assorbita la domanda ex art. 96 c.p.c. per la soccombenza della parte che l'aveva formulata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha confermato l'accertamento della Corte d'appello sulla prova del credito e sulla regolarità, in fatto, della documentazione contabile/fatturazione; ha escluso la rilevanza dei vizi motivazionali nei termini prospettati; ha inoltre osservato che l'eccezione di incapacità a testimoniare, respinta in primo grado, doveva essere reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, altrimenti doveva intendersi rinunciata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito del giudice.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in tema di fatturazione; la Corte non ne ricava una nullità del credito, valorizzando invece l'accertamento di fatto sulla corrispondenza numerica delle fatture.

  • art. 23 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente sulle scritture contabili; la Corte ritiene irrilevante la contestazione, perché i giudici di merito hanno accertato la sostanziale corrispondenza della documentazione.

  • art. 35 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della prova del credito nel caso concreto.

  • art. 246 c.p.c.

    L'eccezione di incapacità a testimoniare va valutata in concreto; nel caso, il teste non è stato considerato in conflitto di interessi tale da renderlo incapace.

  • art. 252 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'onere della prova; la Corte ritiene che il credito sia stato provato dalla parte opposta mediante documenti e testimonianze.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è dedotto in modo non consentito nei termini prospettati, perché non è più denunciabile la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata proposta dalla parte soccombente è stata ritenuta assorbita/inammissibile, perché tale domanda compete alla parte vittoriosa contro la parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sono stati riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito probatorio: la censura è ammissibile solo se denuncia un vero errore di diritto o l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già la mera dissenso rispetto all'apprezzamento del giudice di merito.
  • La prova della consegna di merce in un rapporto di fornitura può essere fornita con ogni mezzo consentito dalla legge, anche mediante prova testimoniale, non essendo necessario che la consegna risulti da documenti sottoscritti dal destinatario.
  • La valutazione dell'attendibilità del testimone appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può valorizzare elementi oggettivi e soggettivi, compresi i rapporti con le parti e l'eventuale interesse al giudizio.
  • L'eccezione di incapacità a testimoniare, se respinta con ordinanza nel corso del processo, deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni; in mancanza, deve intendersi rinunciata e la relativa nullità si sana per acquiescenza.
  • La domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza della controparte e, di regola, la qualità di parte vittoriosa in capo a chi la propone; non può essere utilmente coltivata dalla parte che ha perso la lite.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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