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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30422/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2010, con recupero di maggiori ricavi ai fini IRAP e IVA, e dai conseguenti avvisi emessi ai fini IRPEF nei confronti dei soci. In primo grado i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili; in appello la CTR aveva riformato tale statuizione ma aveva comunque rigettato nel merito le impugnazioni dei contribuenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, anche in presenza di accertamento induttivo puro, l’ufficio avrebbe dovuto considerare i costi relativi a lavoro dipendente e beni strumentali, oltre a quelli già presi in considerazione in alcune componenti della ricostruzione dei ricavi; 2) violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente e contraddittoria, poiché la CTR aveva qualificato l’accertamento in modo non coerente, prima come induttivo puro e poi come analitico-induttivo, richiamando la relativa giurisprudenza in tema di prova dei costi.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha osservato che, nonostante alcuni passaggi della sentenza di merito fossero lessicalmente contraddittori, era pacifico tra le parti che si trattasse di un accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. a) e c), d.P.R. n. 600/1973; la CTR, inoltre, aveva comunque richiamato correttamente la giurisprudenza secondo cui, nell’accertamento induttivo, alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere anche la considerazione dei costi. La Corte ha ribadito che, in applicazione del principio di capacità contributiva, l’amministrazione deve tener conto anche delle componenti negative, eventualmente determinandole in via presuntiva o forfettaria, per evitare di tassare il profitto lordo anziché quello netto. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che l’ufficio avesse già tenuto conto dei costi e che i contribuenti non avessero offerto prova specifica di ulteriori costi non contabilizzati; pertanto non era dovuto alcun riconoscimento di maggiori costi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel caso di accertamento induttivo dei redditi d’impresa l’amministrazione può ricostruire i ricavi in via presuntiva, ma deve considerare anche i costi, eventualmente determinandoli in via induttiva o forfettaria, per rispettare il principio di capacità contributiva.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato dalla CTR in un passaggio motivazionale ritenuto non coerente, ma la Corte lo considera un riferimento incongruo o materiale rispetto alla reale natura dell’accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo per violazione di legge relativo alla disciplina dell’accertamento fiscale e al trattamento dei costi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo relativo al vizio di motivazione apparente o contraddittoria della sentenza di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è ritenuta non nulla perché, pur con alcune imprecisioni lessicali, consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale semplificato di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell’accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’amministrazione finanziaria deve ricostruire non solo i ricavi ma anche i costi, in modo da evitare una tassazione del profitto lordo anziché del profitto netto, in coerenza con il principio di capacità contributiva.
  • L’obbligo di considerare i costi non esclude che, in mancanza di dati contabili attendibili, essi possano essere determinati in via presuntiva o forfettaria dall’ufficio.
  • Una volta che l’amministrazione abbia già considerato i costi nella ricostruzione induttiva, spetta al contribuente dimostrare specificamente l’esistenza e l’ammontare di ulteriori costi non contabilizzati che pretende di dedurre.
  • La motivazione della sentenza di merito non è nulla per mera imprecisione terminologica, se dal complesso della decisione emerge con chiarezza la qualificazione dell’accertamento e la ratio della decisione sul punto.
  • La censura di motivazione apparente o contraddittoria non può essere accolta quando l’eventuale incongruenza lessicale non abbia inciso sulla comprensibilità del percorso decisionale e non risulti decisiva sul contenuto della statuizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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