Ordinanza n. 91/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato, rilasciati per silentium nell’ambito del decreto flussi 2024, relativi a cinque lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato cinque provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. I ricorsi sono stati riuniti per connessione. Dalla motivazione emerge che la revoca era stata contestata in relazione alla ritenuta insussistenza dei requisiti necessari all’assunzione dei lavoratori stranieri, in particolare per carenza della capacità economico-finanziaria dell’impresa datrice di lavoro. Il ricorrente ha valorizzato il fatturato dell’impresa, indicato nell’asseverazione in euro 559.291, e ha dedotto l’incidenza favorevole delle dimissioni volontarie di alcuni lavoratori precedentemente dipendenti, nonché della documentazione relativa all’affidamento di lavori edili nella provincia di Mantova, prodotta in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris e ha respinto la domanda cautelare. Ha qualificato la revoca del nulla osta non come esercizio di autotutela facoltativa ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, ma come forma di autotutela doverosa e legalmente prevista, avente natura sanzionatoria, esercitabile anche dopo il rilascio del nulla osta quando siano accertate la carenza dei requisiti per l’assunzione o altre mancanze, inclusa l’insufficiente capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. Nel caso concreto, il fatturato di euro 559.291 è stato ritenuto inidoneo rispetto a 93 richieste di nulla osta: anche considerando soltanto le 44 richieste riferite alle province di Mantova e Brescia, il fatturato pro capite risultava pari a euro 12.711, inferiore alla soglia di euro 30.000 annui per lavoratore richiamata dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 5 luglio 2022. Le dimissioni di alcuni lavoratori sono state ritenute irrilevanti, anche perché in parte successive alle domande di nulla osta. È stata inoltre ritenuta non decisiva la documentazione sull’affidamento di lavori edili nella provincia di Mantova, poiché non risultava trasmessa all’amministrazione durante il procedimento, ma prodotta soltanto in giudizio; la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione e agli atti disponibili al momento della sua adozione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta incidentalmente; la misura è stata negata per assenza di sufficienti profili di fumus boni iuris.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il giudice ha escluso che la revoca dei nulla osta costituisca autotutela facoltativa ai sensi di tale disposizione.
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
Costituisce la base legale della revoca del nulla osta quando siano accertate successivamente carenze dei requisiti necessari per l’assunzione del lavoratore straniero; la revoca è stata qualificata come autotutela doverosa e sanzionatoria.
artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998
Le situazioni impeditive previste da tali disposizioni rientrano tra le carenze che possono giustificare la revoca del nulla osta, insieme ad altre mancanze relative al datore di lavoro.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
Il SUI procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ... nonché ... della congruità del numero delle richieste presentate ... in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa.
Impone la verifica della documentazione e della congruità del numero di richieste di nulla osta rispetto alla capacità economica del datore di lavoro e agli impegni retributivi e assicurativi.
circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022
In relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui.
È stata utilizzata quale parametro per valutare la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro in rapporto a ciascun lavoratore richiesto.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, quando successivamente emerga la carenza dei requisiti necessari all’assunzione del lavoratore straniero, costituisce autotutela doverosa e legalmente prevista, di natura sanzionatoria, e non revoca facoltativa ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990.
- La revoca del nulla osta può essere disposta anche dopo il suo rilascio per carenze non limitate alle situazioni impeditive previste dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, comprendendo anche l’insufficiente capacità economico-finanziaria del datore di lavoro o la mancanza dell’asseverazione richiesta.
- La capacità economico-finanziaria del datore di lavoro deve essere valutata anche in rapporto al numero complessivo delle richieste di nulla osta presentate e, secondo il parametro richiamato dal giudice, richiede un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui per ciascun lavoratore richiesto.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e alla documentazione disponibili al momento della sua adozione; la produzione in giudizio di documenti non trasmessi durante il procedimento non può rendere illegittimo, ex post, un provvedimento che al momento dell’adozione risultava legittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →