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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28004/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria accolta dal Tribunale, con dichiarazione di inefficacia dell'atto di trasferimento di un immobile. La soccombente in primo grado propose appello, ma la Corte d'appello lo dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo notificata la sentenza di primo grado e quindi decorso il termine breve di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. Al ricorso per cassazione sono stati affidati cinque motivi: (1) violazione degli artt. 324, 325, 326 e 327 c.p.c., dell'art. 124 disp. att. c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto provata la notifica della sentenza sulla base di una fotocopia priva di attestazione di conformità; (2) violazione delle medesime norme, per avere considerato idonea a far decorrere il termine breve una copia fotostatica della sentenza con relate di notifica, senza originale; (3) violazione dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 215, 324, 325, 326 e 327 c.p.c., per avere reputato tardivo il disconoscimento della copia fotostatica della relata di notifica; (4) violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., per avere ritenuto necessaria una tempestiva contestazione della copia pur in mancanza di conoscenza degli atti depositati; (5) violazione dell'art. 77 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per asserita invalidità della costituzione della parte appellata e per conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata da uno dei difensori, con riflessi sulla prova della notifica. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il quinto motivo e lo ha respinto, affermando la validità della costituzione della parte appellata e la persistenza degli effetti degli atti difensivi già compiuti dal precedente difensore, non travolti dalla successiva revoca del mandato. Ha poi respinto anche il terzo e il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche va effettuato specificamente e nella prima difesa utile; inoltre, per atti pubblici come la sentenza e la relata di notifica, la contestazione della difformità richiede querela di falso, non essendo sufficiente il mero disconoscimento. I primi due motivi sono stati ritenuti assorbiti e, comunque, inconferenti perché l'art. 124 disp. att. c.p.c. concerne la certificazione del passaggio in giudicato, non la prova della notifica ai fini del termine breve. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla legittimazione e alla validità della costituzione della parte appellata, affermando che la revoca della procura o la sostituzione del difensore non eliminano gli effetti degli atti già compiuti dal difensore precedentemente costituito, salvo espresso abbandono delle difese svolte. Ha poi escluso l'errore della Corte d'appello sulla prova della notifica della sentenza: la contestazione della conformità delle copie fotostatiche deve essere specifica e tempestiva, e, trattandosi di sentenza e relata di notifica, l'eventuale difformità dall'originale richiede querela di falso. Ha inoltre chiarito che il richiamo all'art. 124 disp. att. c.p.c. era inconferente, poiché la questione riguardava non il giudicato, ma la decorrenza del termine breve di impugnazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notifica della sentenza fa decorrere il termine breve di trenta giorni per impugnare; se tale termine è spirato, l'appello è tardivo.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo opera solo in difetto di notifica della sentenza; nel caso concreto è stato ritenuto inconferente perché la questione riguardava la notifica e il termine breve.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato come norma relativa al giudicato, ma non decisiva nella controversia sulla tempestività dell'appello.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato nel quadro dei termini di impugnazione, senza autonoma decisività nella soluzione.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo invocava per sostenere l'assenza di prova della notifica; la Corte ha ritenuto che la prova fosse validamente data e che la contestazione fosse inefficace nei termini prospettati.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È riferito alla certificazione del passaggio in giudicato da parte del cancelliere e non alla prova della notifica della sentenza ai fini del termine breve.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità all'originale delle copie fotostatiche deve essere specifica e tempestiva; in mancanza, la copia si ha per riconosciuta.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nel sistema del disconoscimento: la contestazione della copia richiede una difesa specifica nella prima occasione utile.

  • art. 215 c.p.c.

    La Corte lo utilizza, in combinazione con l'art. 214 c.p.c., per affermare la tempestività del disconoscimento delle copie; non basta una contestazione generica o tardiva.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo per contestare la costituzione in giudizio e la spendita del mandato difensivo, ma la doglianza è stata respinta.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura in calce o a margine dell'atto, con autentica del difensore, è contestabile solo con querela di falso, non con mero disconoscimento.

  • art. 85 c.p.c.

    La revoca o rinuncia al mandato non produce effetti verso l'altra parte finché non vi sia sostituzione del difensore; gli atti già compiuti restano validi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica deve essere specifica, circostanziata e proposta nella prima difesa utile; un disconoscimento generico o tardivo è inefficace.
  • Per gli atti pubblici, come la sentenza e la relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario, la dedotta difformità dall'originale non può essere fatta valere con il mero disconoscimento, ma richiede querela di falso.
  • La notifica della sentenza di primo grado fa decorrere il termine breve per l'impugnazione; in presenza di valida prova della notifica, l'appello proposto oltre trenta giorni è inammissibile per tardività.
  • La revoca della procura o la sostituzione del difensore non travolge gli atti processuali già validamente compiuti dal difensore revocato, salvo che la parte li abbandoni espressamente o li sostituisca nei limiti consentiti dalle preclusioni.
  • La validità della procura alle liti autenticata dal difensore non è contestabile con semplice disconoscimento della controparte, ma solo con gli strumenti propri della querela di falso quando si metta in discussione l'autenticità dell'attestazione del difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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