Ordinanza n. 1911/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione dirigenziale contenente ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive, con preannuncio di acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordine comunale di demolizione relativo a opere abusive realizzate dalla società conduttrice sul fondo di loro proprietà. Hanno dedotto la propria estraneità alla realizzazione degli abusi, evidenziando che il contratto di locazione limitava espressamente l’utilizzo del terreno a deposito e parcheggio a raso e vietava il mutamento, anche di fatto, della destinazione. Hanno inoltre rappresentato che la società aveva presentato una SCIA per opere di pavimentazione, dichiarando che i lavori non erano ancora iniziati, ma aveva poi realizzato le opere nonostante il diniego comunale. Le trasformazioni avrebbero comportato il livellamento e la completa trasformazione del suolo, lo sversamento di materiali, l’installazione di recinzioni e cancelli e la realizzazione di un manufatto prefabbricato. Le proprietarie hanno riferito di essersi attivate per ottenere la risoluzione giudiziale della locazione, la restituzione del fondo e il risarcimento dei danni, nonché per verificare gli abusi e promuoverne il ripristino. Hanno contestato anche l’applicazione, nei loro confronti, delle conseguenze acquisitive e pecuniarie dell’inottemperanza, lamentando l’omessa considerazione della loro estraneità, della condotta collaborativa e della materiale indisponibilità dell’immobile, sottoposto a sequestro e affidato in custodia al legale rappresentante della società. È stata inoltre proposta domanda avverso il silenzio serbato dal Comune su un’istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto le relazioni tecniche e i verbali posti a fondamento del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha richiamato l’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, secondo cui l’ordine di demolizione è rivolto al proprietario e al responsabile dell’abuso, rilevando che la misura demolitoria può essere legittimamente adottata anche nei confronti del proprietario estraneo alla realizzazione dell’opera, poiché l’abusività ha natura reale e segue l’immobile. Ha quindi ritenuto non sufficiente, in questa fase cautelare, l’estraneità delle proprietarie ai fatti e la loro condotta nei confronti della conduttrice per escludere la legittimità dell’ordine di demolizione. Quanto all’acquisizione gratuita e alla sanzione pecuniaria, il Collegio ha osservato che si tratta di misure future ed eventuali, non immediatamente lesive: l’acquisizione richiede uno specifico provvedimento dirigenziale fondato sull’accertamento dell’inottemperanza, mentre la sanzione pecuniaria presuppone il formale accertamento della mancata demolizione ed è applicata automaticamente in caso di inottemperanza. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
la demolizione è irrogata dal competente dirigente nei confronti del proprietario e del responsabile dell’abuso
L’ordine di demolizione può essere legittimamente rivolto anche al proprietario estraneo alla commissione dell’abuso, poiché l’abusività dell’opera ha natura reale e la misura demolitoria è, di regola, atto dovuto.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare, respinta per mancanza di idoneo fumus di fondatezza.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 può essere adottato nei confronti del proprietario dell’immobile anche quando questi non abbia realizzato l’abuso e ne sia estraneo, poiché l’abusività dell’opera costituisce una connotazione reale dell’immobile e la demolizione è normalmente un atto vincolato.
- L’ordine di demolizione e le conseguenze dell’inottemperanza sono piani distinti: l’estraneità del proprietario alla realizzazione dell’abuso non esclude, di per sé, la legittimità dell’ordine demolitorio, mentre può assumere rilievo rispetto alle successive misure acquisitive e sanzionatorie secondo i presupposti propri di queste ultime.
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non si produce per il solo effetto dell’avvertimento contenuto nell’ordine di demolizione, ma richiede un autonomo provvedimento dirigenziale preceduto dall’accertamento dell’inottemperanza.
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 presuppone il formale accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ed è applicata automaticamente una volta verificata tale inottemperanza.
- Nella fase cautelare, la prospettata estraneità del proprietario all’abuso e le iniziative intraprese nei confronti dell’autore materiale non integrano, da sole, un fumus idoneo a sospendere l’ordine di demolizione quando la misura sia rivolta anche al proprietario in quanto titolare del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →