Sentenza del 26/02/2020 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Fallimento - Socio illimitatamente responsabile - Notifica al solo curatore - Insufficienza - Fondamento - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'annullamento di un'intimazione di pagamento (e delle cartelle di pagamento sottostanti) emesse per crediti tributari e alcune pretese extra-tributarie. Il nucleo della controversia riguarda la regolarità delle notifiche: molte cartelle erano state notificate in pendenza della procedura fallimentare esclusivamente al curatore e non anche al socio fallito; le cartelle notificati dopo la chiusura del fallimento sarebbero state notificate al contribuente ma senza completare gli adempimenti previsti per l'irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c., raccomandata informativa con A/R). L'Agenzia deduceva altresì la correttezza delle notifiche e la mancata prescrizione dei crediti; l'Agenzia - Riscossione contestava la giurisdizione tributaria su alcune cartelle con pretese extra-tributarie.
La decisione
L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione è stato accolto parzialmente: la Commissione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per due cartelle che contenevano pretese extratributarie (violazioni al codice della strada e spese processuali), mentre ha respinto le altre censure. Sul merito, la Corte ha confermato che la notifica esclusiva al curatore in pendenza del fallimento è insufficiente quando la curatela rimanga inerte e la mancata notifica al socio fallito pregiudichi la sua situazione; pertanto le cartelle non precedute da valida notifica al fallito sono nulle. Quanto alle notifiche post-chiusura, è stata richiamata l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa e la necessità del perfezionamento tramite raccomandata informativa effettivamente ricevuta, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 258/2012 e della giurisprudenza di legittimità. Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti per gravi ed eccezionali motivi.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notifica delle cartelle di pagamento; dopo la Corte Cost. n. 258/2012 l'art. 26 va interpretato con riferimento agli adempimenti dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, per il perfezionamento della notifica mediante invio e ricezione della raccomandata informativa
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Collegato all'art. 26 per il perfezionamento delle notifiche in materia tributaria; contribuisce a far valere l'obbligo informativo verso il destinatario in caso di deposito comunale
art. 140 cod. proc. civ.
Stabilisce le formalità da rispettare in caso di irreperibilità relativa (deposito in Comune e invio di raccomandata informativa con A/R); la mancata effettuazione o ricezione della raccomandata rende la notifica invalida
Sentenza Corte Costituzionale n. 258/2012
Ha dichiarato l'illegittimità di alcune modalità di notifica previste dall'art. 26, imponendo l'applicazione delle formalità dell'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità relativa; la pronuncia incide retroattivamente sulla valutazione di ritualità degli atti quando questa viene contestata
r.d. n. 1611/1933, art. 43, comma 4
Regola le condizioni in cui l'Amministrazione può derogare all'uso dell'Avvocatura dello Stato; la Corte ha precisato che, salvo riserva nella convenzione, non è sempre necessaria una delibera per avvalersi di avvocati del libero foro
d.l. n. 193/2016, art. 1, comma 5 (richiamo ai criteri generali)
Indica criteri generali per la scelta del patrocinio esterno; la costituzione in giudizio dell'Agenzia - Riscossione con avvocato del libero foro è compatibile con la normativa sopravvenuta
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6-5 Ordinanza n. 26127/2019; Sez. 5 Sentenza n. 25079/2014; Sez. 5 Ordinanza n. 33610/2019)
Confermano il principio secondo cui, nel fallimento di società di persone con soci illimitatamente responsabili, l'atto impositivo relativo a crediti anteriori o nel periodo d'imposta del fallimento deve essere notificato anche al socio fallito (salvo che la curatela impugni l'atto); inoltre affermano l'obbligo di applicare l'art. 140 c.p.c. per il perfezionamento delle notifiche in caso di irreperibilità relativa, anche se l'atto è stato compiuto quando la normativa era diversa, quando la ritualità viene contestata
Massime di principio
- In fallimento di società di persone con soci illimitatamente responsabili, le cartelle relative a crediti tributari anteriori o maturati nel periodo d'imposta del fallimento devono essere notificate sia al curatore che al socio fallito; il socio è eccezionalmente legittimato ad impugnare l'atto se la curatela rimane inerte
- Se la curatela impugna validamente l'atto, la mancata notifica al fallito non determina di per sé nullità: la notifica al curatore è sufficiente quando la procedura esercita i rimedi in suo nome
- Per le notifiche eseguite in caso di 'irreperibilità relativa' è necessario seguire gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c.: il deposito in Comune deve essere seguito dall'invio e dalla effettiva ricezione della raccomandata informativa (non è sufficiente la sola spedizione)
- Quando si contesta la ritualità di una notifica alla luce di una pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma processuale, la verifica deve considerare il nuovo parametro costituzionale anche con riguardo ad atti compiuti anteriormente
- Il giudice tributario non ha giurisdizione sulle pretese non tributarie contenute nelle cartelle (es. sanzioni stradali, spese processuali): tali profili devono essere estromessi per difetto di giurisdizione
- In giudizio per cartelle di pagamento, sono parte legittimate tanto il concessionario della riscossione quanto l'ente impositore; l'Amministrazione finanziaria può costituirsi con avvocati del libero foro salvo riserve contrattuali o obblighi di ricorso all'Avvocatura dello Stato
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta per gravi ed eccezionali motivi in presenza di complessità, questioni giurisdizionali e assenza di univoci indirizzi giurisprudenziali
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