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Direttiva 2008/24

Direttiva 2008/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2006/48/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/24/CE adegua la direttiva 2006/48/CE alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. L'obiettivo è consentire alla Commissione di adottare adattamenti tecnici e misure di esecuzione su elementi non essenziali della disciplina bancaria, assicurando al contempo un controllo rafforzato da parte di Parlamento e Consiglio. La direttiva elimina inoltre il limite di durata delle competenze di esecuzione della Commissione e prevede una revisione periodica del loro funzionamento.

Modifica tecnica della direttiva 2006/48/CE per adeguare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri, in quanto destinatari dell'atto, ma le modifiche introdotte incidono esclusivamente sulla direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio. L'intervento riguarda in particolare le procedure di adozione di misure di esecuzione e adattamenti tecnici attribuiti alla Commissione nel quadro della normativa bancaria dell'Unione; non introduce nuovi obblighi sostanziali per operatori o autorità nazionali e, secondo il considerando 8, non richiede recepimento nazionale perché ha natura meramente tecnica e procedurale.

Modifica della direttiva 2006/48/CE per le competenze di esecuzione della Commissione

La direttiva 2008/24/CE interviene in modo puntuale sulla direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, per allineare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Il legislatore unionale evidenzia la necessità di adeguare gli atti già vigenti, garantendo al contempo uniformità applicativa, controllo democratico e aggiornamento tecnico della disciplina bancaria.

Obiettivi dell'intervento

L'obiettivo principale è consentire alla Commissione di adottare adattamenti tecnici e misure di esecuzione su elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE, in particolare per:

  • chiarire definizioni;
  • modificare la portata delle esenzioni;
  • completare disposizioni tecniche sulla determinazione dei fondi propri;
  • disciplinare organizzazione, calcolo e valutazione di rischi ed esposizioni.

La direttiva precisa che tali misure, in quanto di portata generale e incidenti su elementi non essenziali dell'atto base, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

L'articolo 1 modifica gli articoli 150 e 151 della direttiva 2006/48/CE.

In particolare, l'articolo 150 viene riformulato per prevedere che gli adattamenti tecnici diretti a modificare elementi non essenziali della direttiva siano adottati tramite la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 151, paragrafo 2. Per alcune misure specificamente indicate nel testo della direttiva modificata, quando esse completano la direttiva modificando elementi non essenziali, si applica la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2; per altre misure si applica invece la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2 bis.

Procedura di regolamentazione con controllo e decisione 1999/468/CE

L'articolo 151, paragrafo 2, rinvia all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa decisione. È inoltre introdotto il paragrafo 2 bis, che rinvia agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con tenuta conto dell'articolo 8.

Per la procedura di cui al paragrafo 2 bis, il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Si tratta di un elemento procedurale rilevante per il controllo esercitato da Parlamento europeo e Consiglio sulle misure adottate dalla Commissione.

Revisione periodica delle competenze della Commissione

Il nuovo articolo 151, paragrafo 3, impone alla Commissione un obbligo di revisione periodica: entro il 31 dicembre 2010 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione deve riesaminare le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La relazione deve esaminare in particolare la necessità di proporre modifiche alla direttiva 2006/48/CE per garantire un'adeguata portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Se la Commissione conclude che una modifica è necessaria, la relazione deve essere accompagnata da una proposta legislativa e da una dichiarazione dettagliata dei motivi.

Entrata in vigore e recepimento

L'articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 3 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Il considerando 8 chiarisce tuttavia che non è necessario alcun recepimento nazionale, poiché le modifiche hanno natura esclusivamente tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato. Di conseguenza, la direttiva non impone obblighi sostanziali di trasposizione agli ordinamenti nazionali, ma opera come adeguamento procedurale del quadro unionale esistente.

Disposizioni principali

Adeguamento degli adattamenti tecnici e delle misure di esecuzione

L'articolo 1 modifica l'articolo 150 della direttiva 2006/48/CE. Gli adattamenti tecnici destinati a modificare elementi non essenziali della direttiva sono assoggettati alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 151, paragrafo 2. Per alcune misure indicate alle lettere a), b), c) e f), quando completano la direttiva modificando elementi non essenziali, si applica la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2; per le misure di cui alle lettere d) ed e) si applica la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2 bis.

Richiamo alle procedure della decisione 1999/468/CE

L'articolo 151, paragrafo 2, è sostituito e rinvia all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa. È inoltre inserito il paragrafo 2 bis, che rinvia agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con riferimento all'articolo 8; per tale procedura il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Revisione periodica delle competenze di esecuzione

Il nuovo articolo 151, paragrafo 3, impone alla Commissione di riesaminare entro il 31 dicembre 2010 e successivamente almeno ogni tre anni le disposizioni relative alle sue competenze di esecuzione e di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul loro funzionamento. La relazione deve valutare, in particolare, se sia necessario proporre modifiche alla direttiva per garantire un'adeguata portata delle competenze attribuite alla Commissione; se necessario, deve essere accompagnata da una proposta legislativa e da una dichiarazione dettagliata dei motivi.

Entrata in vigore e assenza di recepimento

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articolo 2). Il considerando 8 precisa che, trattandosi di adeguamenti tecnici che riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario il recepimento da parte degli Stati membri e non occorre adottare disposizioni nazionali specifiche.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziaridiritto bancarioprocedure di comitatofonti dell'unione europeacontrollo degli atti di esecuzione

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