Direttiva 2008/19
Direttiva 2008/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/19/CE modifica in modo puntuale la direttiva 2002/83/CE per allinearla alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. L'intervento riguarda soltanto le competenze di esecuzione della Commissione in materia di misure tecniche dell'assicurazione sulla vita. Non sono previsti obblighi di recepimento sostanziale, poiché la direttiva è qualificata come puramente tecnica e non richiede disposizioni nazionali di attuazione.
Adeguamento tecnico della direttiva 2002/83/CE sull'assicurazione sulla vita alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di esecuzione della Commissione
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell'atto e riguarda esclusivamente il quadro procedurale delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dalla direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita. Non introduce nuove regole sostanziali per imprese o assicurati, ma modifica le modalità con cui talune misure tecniche della direttiva madre possono essere adottate a livello UE. La stessa direttiva afferma espressamente che, trattandosi di modifiche di natura tecnica e attinenti solo alla procedura di comitato, non è necessaria alcuna attuazione da parte degli Stati membri.
Direttiva 2008/19/CE: adeguamento della direttiva 2002/83/CE sulla vita alla procedura di regolamentazione con controllo
La direttiva 2008/19/CE interviene sulla direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita per adeguarne le disposizioni in materia di misure di esecuzione alla nuova procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 2006/512/CE. Il provvedimento è motivato dall'esigenza di consentire alla Commissione l'adozione di misure tecniche di portata generale che incidono solo su elementi non essenziali dell'atto base, nel rispetto della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione richiamata nei considerando.
Finalità e contesto normativo
La direttiva prende atto che la direttiva 2002/83/CE già prevedeva l'adozione di alcune misure secondo la decisione 1999/468/CE. Poiché tale decisione è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, introducendo la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, era necessario adeguare il testo della direttiva 2002/83/CE. L'obiettivo è assicurare che le misure tecniche di esecuzione siano adottate con una procedura coerente con il nuovo quadro comitologico e con un'applicazione uniforme della disciplina assicurativa.
Ambito materiale dell'intervento
L'intervento non incide sulla disciplina sostanziale dell'assicurazione sulla vita, ma solo sulla tecnica di adozione di determinate misure esecutive. I considerando elencano le categorie di interventi che possono essere adottati dalla Commissione tramite la procedura di regolamentazione con controllo, tra cui:
- adeguamento degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile;
- estensione dell'elenco delle forme giuridiche;
- modifica dell'elenco dei rami assicurativi o adattamento della terminologia usata;
- precisazione o adeguamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità;
- modifica dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche e delle regole di dispersione degli investimenti;
- modifica delle disposizioni volte a temperare le regole della congruenza;
- precisazione delle definizioni;
- modifiche tecniche delle norme sulla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse.
Modifiche normative apportate alla direttiva 2002/83/CE
L'articolo 1 modifica due disposizioni della direttiva 2002/83/CE.
In primo luogo, l'articolo 64 viene riformulato nella parte introduttiva per prevedere che le modifiche tecniche volte a modificare elementi non essenziali della direttiva siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 2.
In secondo luogo, l'articolo 65, paragrafo 2, è sostituito con un rinvio espresso all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della medesima decisione. Questo recepisce nel testo della direttiva il meccanismo procedurale aggiornato per l'adozione delle misure di esecuzione.
Infine, l'articolo 65, paragrafo 3, è abrogato.
Natura tecnica dell'atto e assenza di recepimento
Il considerando 6 chiarisce che le modifiche introdotte dalla direttiva 2008/19/CE sono esclusivamente tecniche e riguardano soltanto la procedura di comitato. Per questa ragione non è necessario alcun intervento di attuazione da parte degli Stati membri. Non risultano quindi previsti obblighi nazionali di recepimento sostanziale, né termini di trasposizione specifici.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli unici destinatari formali sono gli Stati membri, ma l'atto non impone loro misure di implementazione, trattandosi di un adeguamento procedurale del diritto UE già vigente.
Disposizioni principali
Adeguamento dell'articolo 64 della direttiva 2002/83/CE
La frase introduttiva dell'articolo 64 viene sostituita per stabilire che le modifiche tecniche volte a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/83/CE sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 2.
Nuovo rinvio procedurale all'articolo 65, paragrafo 2
L'articolo 65, paragrafo 2, è sostituito e rinvia all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa. In tal modo si applica la procedura di regolamentazione con controllo per i casi richiamati dalla direttiva.
Abrogazione dell'articolo 65, paragrafo 3
Il paragrafo 3 dell'articolo 65 è abrogato, con conseguente eliminazione della disposizione non più coerente con il nuovo assetto procedurale.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Assenza di necessità di recepimento nazionale
Il considerando finale chiarisce che le modifiche sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; pertanto non è necessario che siano attuate dagli Stati membri e non occorrono disposizioni di recepimento.
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