Direttiva 2008/12
Direttiva 2008/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/12/CE modifica in modo puntuale la direttiva 2006/66/CE sulle pile e accumulatori per allinearla alla nuova procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. L’intervento riguarda solo alcune misure di esecuzione e adattamento tecnico, come la metodologia di calcolo delle vendite, i requisiti di etichettatura, la registrazione dei produttori e le modalità applicative per esportazioni e equivalenza delle condizioni. La direttiva precisa che si tratta di modifiche tecniche di comitologia, senza necessità di recepimento da parte degli Stati membri.
Direttiva tecnica che adegua la direttiva 2006/66/CE sulle pile e accumulatori alle nuove regole di comitologia, introducendo la procedura di regolamentazione con controllo per alcune misure di esecuzione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in relazione alla direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori. Incide solo sulle modalità di adozione di alcune misure di esecuzione e di adattamento tecnico della direttiva di base, in particolare su allegato III, esportazioni, etichettatura, registrazione dei produttori e indicazione della capacità delle pile e accumulatori portatili e per autoveicoli. La direttiva dichiara espressamente che le modifiche sono adeguamenti di natura tecnica riguardanti soltanto la procedura di comitato e non richiedono recepimento nazionale.
Direttiva 2008/12/CE che modifica la direttiva 2006/66/CE per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
La direttiva interviene esclusivamente sulla direttiva 2006/66/CE in materia di pile e accumulatori e dei relativi rifiuti, per adeguarla alla decisione 2006/512/CE che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo. Il legislatore unionale chiarisce che si tratta di un adeguamento tecnico della disciplina di esecuzione, volto a consentire alla Commissione di adottare o aggiornare determinate misure non essenziali della direttiva di base.
Finalità e contesto normativo
I considerando spiegano che la direttiva 2006/66/CE rinviava già in alcune ipotesi alla decisione 1999/468/CE per l’adozione di misure di esecuzione. Dopo la modifica di tale decisione operata dalla decisione 2006/512/CE, per gli atti di base adottati secondo la procedura dell’articolo 251 del trattato è necessario un adeguamento formale affinché possa operare la procedura di regolamentazione con controllo.
La direttiva 2008/12/CE serve dunque a riallineare i rinvii procedurali della direttiva 2006/66/CE, attribuendo alla Commissione il potere di adottare, aggiornare o completare alcune misure di dettaglio senza modificare gli elementi essenziali del regime sulle pile e accumulatori.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda gli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di applicare, nella direttiva 2006/66/CE, le nuove regole di adozione delle misure di esecuzione. Le disposizioni toccate sono quelle relative a:
- la metodologia comune per il calcolo delle vendite annuali di pile e accumulatori portatili;
- l’aggiornamento dell’allegato III;
- le modalità di applicazione per le esportazioni;
- la registrazione dei produttori;
- l’etichettatura della capacità delle pile e accumulatori portatili e per autoveicoli;
- le deroghe all’obbligo di etichettatura.
La direttiva precisa espressamente che le modifiche apportate sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato: per questo motivo non impone un recepimento nazionale autonomo.
Modifiche introdotte alla direttiva 2006/66/CE
Articolo 10, paragrafo 4
La nuova formulazione consente di stabilire disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà di uno Stato membro nel soddisfare i requisiti del paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche. Inoltre, entro il 26 settembre 2007 deve essere definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali. Tale misura è qualificata come non essenziale e deve essere adottata con la procedura di regolamentazione con controllo.
Articolo 12, paragrafo 6
L’allegato III può essere adattato o completato tenendo conto dei progressi scientifici o tecnici. Anche questo potere di aggiornamento è assoggettato alla procedura di regolamentazione con controllo, poiché incide su elementi non essenziali della direttiva.
Articolo 15, paragrafo 3
Sono previste modalità di applicazione dell’articolo, in particolare i criteri per valutare le condizioni equivalenti di cui al paragrafo 2. Anche qui il legislatore rinvia alla procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione delle relative misure integrative.
Articolo 17 sulla registrazione dei produttori
La direttiva riscrive l’articolo 17 imponendo agli Stati membri di garantire che ciascun produttore sia registrato. La registrazione deve essere soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro, così da assicurare un quadro omogeneo a livello UE. Gli obblighi procedurali di registrazione sono però demandati a misure di esecuzione adottate con regolamentazione con controllo.
Articolo 21 sull’etichettatura della capacità
Gli Stati membri devono garantire che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata in modo visibile, leggibile e indelebile entro il 26 settembre 2009. Le modalità applicative di tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e del suo uso appropriato, devono essere definite entro il 26 marzo 2009.
Il paragrafo 7 è inoltre riscritto per consentire deroghe all’obbligo di etichettatura, da adottarsi anch’esse tramite procedura di regolamentazione con controllo.
Regole procedurali applicabili
L’articolo 24, paragrafo 3, viene sostituito per chiarire che, quando la direttiva rinvia a tale paragrafo, trovano applicazione l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione. Il cuore della modifica è quindi procedurale: si rafforza il controllo del Parlamento e del Consiglio sugli atti della Commissione che incidono su elementi non essenziali della disciplina.
Entrata in vigore e recepimento
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è previsto alcun termine di trasposizione, poiché il testo afferma espressamente che le modifiche sono adeguamenti tecnici che non richiedono recepimento da parte degli Stati membri.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti, il rilievo principale della direttiva è limitato ma importante sul piano sistematico: essa non modifica il regime sostanziale delle pile e accumulatori, ma sposta su una base procedurale aggiornata l’adozione di misure tecniche future. Rilevano in particolare i temi della registrazione dei produttori, dell’etichettatura della capacità, della definizione di metodi armonizzati di calcolo e delle eventuali deroghe, tutti aspetti che saranno concretamente determinati da successivi atti della Commissione adottati con la procedura di regolamentazione con controllo.
Disposizioni principali
Adeguamento della comitologia nella direttiva 2006/66/CE
La direttiva sostituisce le disposizioni della direttiva 2006/66/CE che rinviano alla decisione 1999/468/CE, inserendo per varie misure la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3. Il riferimento è, in particolare, all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, come modificata dalla decisione 2006/512/CE.
Metodologia comune per il calcolo delle vendite annuali
L’articolo 10, paragrafo 4, è sostituito prevedendo che entro il 26 settembre 2007 sia definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali. La misura è qualificata come atto di portata generale che completa la direttiva e deve essere adottata con procedura di regolamentazione con controllo.
Adattamento dell’allegato III
L’articolo 12, paragrafo 6, stabilisce che l’allegato III può essere adattato o completato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici. Anche tali misure, incidendo su elementi non essenziali, sono adottate con procedura di regolamentazione con controllo.
Modalità di applicazione per le esportazioni
L’articolo 15, paragrafo 3, prevede che siano stabilite le modalità di applicazione dell’articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti di cui al paragrafo 2. Anche queste misure integrative sono sottoposte alla procedura di regolamentazione con controllo.
Registrazione dei produttori
L’articolo 17 è sostituito imponendo agli Stati membri di provvedere affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione deve essere soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro; gli obblighi procedurali di registrazione sono poi definiti tramite procedura di regolamentazione con controllo.
Etichettatura della capacità e relative deroghe
All’articolo 21, paragrafo 2, gli Stati membri devono garantire che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata in modo visibile, leggibile e indelebile entro il 26 settembre 2009. Le modalità di applicazione, compresi metodi armonizzati per determinare la capacità e il suo uso appropriato, devono essere definite entro il 26 marzo 2009. Il paragrafo 7 consente deroghe all’obbligo di etichettatura, da adottarsi anch’esse con procedura di regolamentazione con controllo.
Regole procedurali della regolamentazione con controllo
L’articolo 24, paragrafo 3, è sostituito per stabilire che, nei casi di rinvio a tale paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione.
Entrata in vigore e assenza di recepimento
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa espressamente che, trattandosi di adeguamenti tecnici relativi solo alla procedura di comitato, non è necessario alcun recepimento da parte degli Stati membri.
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