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Direttiva 2008/10

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Normativa europea32008L0010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/10/CE modifica in modo puntuale la direttiva 2004/39/CE per allineare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. L’intervento riguarda esclusivamente aspetti procedurali e tecnici, senza incidere sulla disciplina sostanziale della MiFID. La direttiva sopprime o sostituisce i riferimenti alla vecchia procedura di comitato in numerosi articoli e aggiorna l’articolo 64 sulle modalità di esercizio delle competenze della Commissione e sulla loro revisione periodica. Non essendo necessaria una trasposizione nazionale specifica, l’effetto principale è l’adeguamento del quadro di adozione delle misure di esecuzione UE.

Modifica tecnica della direttiva 2004/39/CE (MiFID) per adeguare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari formali dell’atto, ma il suo contenuto è esclusivamente di adeguamento tecnico della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari. Incide sulla disciplina delle misure di esecuzione conferite alla Commissione, in particolare per quanto riguarda definizioni, esenzioni, requisiti organizzativi e di esercizio per imprese di investimento ed enti creditizi, nonché obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione per le sedi di negoziazione. Non introduce nuove regole sostanziali per gli operatori di mercato e, secondo il considerando 8, non richiede recepimento nazionale autonomo.

Modifica della direttiva 2004/39/CE per le competenze di esecuzione della Commissione

La direttiva 2008/10/CE interviene sulla direttiva 2004/39/CE, che disciplina i mercati degli strumenti finanziari, con un intervento limitato e di natura procedurale. L’obiettivo è adeguare i poteri di esecuzione conferiti alla Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE, garantendo al contempo l’uniformità di applicazione della direttiva MiFID e il controllo politico sulle misure di dettaglio.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che la direttiva 2004/39/CE già prevedeva misure di esecuzione adottate secondo la decisione 1999/468/CE. Dopo la modifica di tale decisione operata con la decisione 2006/512/CE, si è reso necessario allineare gli atti di base già vigenti alla nuova procedura di regolamentazione con controllo, riservata alle misure di portata generale dirette a modificare elementi non essenziali di un atto adottato con procedura di codecisione.

La Commissione deve poter adottare misure tecniche per tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e assicurare un’applicazione uniforme della disciplina. Tra le materie richiamate figurano l’adeguamento delle definizioni, la modifica della portata delle esenzioni, l’integrazione delle disposizioni su requisiti organizzativi e condizioni di esercizio per imprese di investimento ed enti creditizi, nonché i dettagli sugli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione.

Ambito materiale dell’intervento

La direttiva non riscrive la disciplina sostanziale dei mercati finanziari, ma modifica il meccanismo con cui la Commissione può adottare atti di esecuzione nell’ambito della direttiva 2004/39/CE.

In particolare, gli interventi riguardano:

  • definizioni e ambito delle esenzioni;
  • requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
  • trasparenza di mercato prima e dopo la negoziazione;
  • aggiornamento della procedura applicabile alle misure di esecuzione di carattere tecnico.

Modifiche ai rinvii procedurali contenuti nella direttiva 2004/39/CE

L’articolo 1 sostituisce o elimina i riferimenti alla procedura prevista dall’articolo 64, paragrafo 2, in numerosi articoli della direttiva 2004/39/CE, tra cui gli articoli 2, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 e 56.

Per molte di queste disposizioni viene espressamente precisato che le misure in questione, in quanto destinate a modificare elementi non essenziali della direttiva completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.

Distinzione tra procedura di regolamentazione con controllo e procedura di regolamentazione

La direttiva introduce anche una distinzione puntuale in alcuni rinvii: negli articoli 15, paragrafo 3, e 58, paragrafo 4, il riferimento è sostituito con quello alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 64, paragrafo 3.

L’articolo 64, paragrafo 2, rinvia ora all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa. Il paragrafo 3 rinvia agli articoli 5 e 7 della medesima decisione e fissa in tre mesi il periodo previsto dall’articolo 5, paragrafo 6.

Revisione periodica delle competenze di esecuzione

È inserito un nuovo articolo 64, paragrafo 4, che impone alla Commissione un obbligo di revisione periodica delle competenze di esecuzione.

La Commissione deve:

  • riesaminare le disposizioni sulle proprie competenze di esecuzione entro il 31 dicembre 2010;
  • ripetere l’esercizio almeno ogni tre anni;
  • presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali competenze;
  • valutare, in particolare, se sia necessario proporre modifiche della direttiva per garantire l’idonea portata delle competenze conferite;
  • motivare dettagliatamente le conclusioni raggiunte;
  • corredare la relazione, se necessario, con una proposta legislativa di modifica delle disposizioni pertinenti.

Effetti sugli Stati membri e recepimento

Il considerando 8 afferma espressamente che le modifiche introdotte sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; pertanto non è necessario il recepimento nazionale. Non è previsto un termine di trasposizione, proprio perché la direttiva non introduce obblighi sostanziali nuovi per gli ordinamenti nazionali.

Resta tuttavia ferma la qualità di atto vincolante per gli Stati membri in quanto destinatari, con effetto di aggiornamento del quadro procedurale UE applicabile alle future misure di esecuzione della direttiva 2004/39/CE.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Rilevanza pratica per operatori e professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto istituzionale e di tecnica normativa: non modifica direttamente gli obblighi degli intermediari, ma incide sul modo in cui la Commissione può adottare atti di dettaglio destinati a integrare o aggiornare la disciplina MiFID. In concreto, la disciplina sostanziale applicabile agli operatori dipenderà dalle successive misure di esecuzione adottate secondo la nuova procedura, con un rafforzamento del controllo su atti che incidono su elementi non essenziali della direttiva quadro.

Disposizioni principali

Adeguamento della direttiva 2004/39/CE alla regolamentazione con controllo

L’articolo 1 modifica numerosi articoli della direttiva 2004/39/CE (artt. 2, 4, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, 56 e 58) sostituendo o eliminando i riferimenti alla procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, e inserendo, per molte misure di portata generale che modificano elementi non essenziali della direttiva, il rinvio alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.

Modifica dell’articolo 64 sulla procedura di comitato

Il paragrafo 2 è sostituito e rinvia all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa. Il paragrafo 3 è sostituito e rinvia agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con periodo di tre mesi per il meccanismo di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Alcuni rinvii precedenti alla procedura del paragrafo 2 sono sostituiti con la procedura di cui al paragrafo 3.

Revisione periodica delle competenze di esecuzione

È inserito all’articolo 64, paragrafo 4, l’obbligo per la Commissione di rivedere entro il 31 dicembre 2010, e successivamente almeno ogni tre anni, le disposizioni sulle proprie competenze di esecuzione e di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione deve esaminare in particolare se sia necessario proporre modifiche della direttiva per garantire l’adeguata portata delle competenze conferite; se del caso, deve essere accompagnata da una proposta legislativa.

Natura tecnica e assenza di recepimento nazionale autonomo

Il considerando 8 chiarisce che le modifiche introdotte sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; perciò non è necessario che siano recepite dagli Stati membri e non occorre adottare disposizioni nazionali specifiche in materia.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di investimentogovernance europeaprocedura legislativatrasparenza di mercato

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