Direttiva 2008/18
Direttiva 2008/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/18/CE aggiorna la direttiva 85/611/CEE per allinearla alla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo. L'intervento riguarda esclusivamente le competenze di esecuzione della Commissione in materia di OICVM, consentendo l'adozione di modifiche tecniche su definizioni e terminologia. Non prevede nuovi obblighi sostanziali per gli operatori né un recepimento nazionale, poiché si tratta di un adeguamento tecnico della procedura decisionale.
Adegua la direttiva 85/611/CEE sulle OICVM alla procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di modifiche tecniche da parte della Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica al quadro normativo degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) disciplinati dalla direttiva 85/611/CEE, limitatamente alle disposizioni sulla delega di competenze di esecuzione alla Commissione e alla procedura di comitato. Non introduce regole operative per gli operatori del settore, ma modifica il meccanismo con cui possono essere adottate future misure tecniche di attuazione. La direttiva è rivolta agli Stati membri in quanto destinatari formali, ma il considerando 6 precisa che non è necessario alcun recepimento nazionale perché le modifiche sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato.
Direttiva 2008/18/CE: competenze di esecuzione della Commissione in materia di OICVM
La direttiva 2008/18/CE interviene sulla direttiva 85/611/CEE, coordinando la disciplina degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari con la successiva evoluzione del sistema di comitatologia dell'Unione. L'obiettivo è consentire alla Commissione di adottare modifiche tecniche tramite la procedura di regolamentazione con controllo per assicurare uniformità interpretativa e coerenza terminologica.
Finalità dell'intervento
L'intervento normativo risponde all'esigenza, richiamata nei considerando, di adeguare gli atti già vigenti alla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale dirette a modificare elementi non essenziali di un atto base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.
La direttiva chiarisce che le misure affidate alla Commissione devono:
- chiarire le definizioni per garantire un'applicazione uniforme della direttiva 85/611/CEE in tutta la Comunità;
- allineare la terminologia e riformulare le definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli o.i.c.v.m. e le materie connesse.
Ambito di applicazione
La direttiva non disciplina il funzionamento degli OICVM in senso sostanziale, ma solo il meccanismo di adozione delle future modifiche tecniche della direttiva 85/611/CEE. L'ambito è quindi circoscritto:
- al settore degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari;
- alle disposizioni che conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione;
- alla procedura di regolamentazione con controllo e al ruolo del comitato europeo dei valori mobiliari.
Non risultano introdotte deroghe settoriali, esclusioni soggettive o obblighi operativi nuovi per gli intermediari o i gestori.
Contenuto normativo dell'articolo 1
L'articolo 1 sostituisce gli articoli 53 bis e 53 ter della direttiva 85/611/CEE.
Articolo 53 bis
La Commissione è autorizzata ad adottare modifiche tecniche nei seguenti ambiti:
- chiarimento delle definizioni;
- allineamento della terminologia;
- riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi relativi agli o.i.c.v.m. e alle materie connesse.
La direttiva precisa che si tratta di misure destinate a incidere soltanto su elementi non essenziali della direttiva di base e che tali misure devono essere adottate mediante la procedura di regolamentazione con controllo.
Articolo 53 ter
La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE. Nei casi di rinvio al paragrafo 2 si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della medesima decisione.
Entrata in vigore e recepimento
L'articolo 2 dispone che la direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Non è indicato alcun termine di recepimento. Il considerando 6 afferma espressamente che non è necessario recepire le modifiche negli ordinamenti nazionali, in quanto si tratta di adeguamenti tecnici relativi esclusivamente alla procedura di comitato.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto sistematico:
- rafforza il meccanismo di aggiornamento tecnico della disciplina OICVM;
- conferma la centralità della procedura di regolamentazione con controllo per le misure non essenziali;
- segnala che le future evoluzioni della materia possono derivare da atti della Commissione adottati entro il perimetro definito dagli articoli 53 bis e 53 ter della direttiva 85/611/CEE.
Non emergono, dal testo fornito, effetti immediati su adempimenti fiscali, societari o operativi degli operatori economici; il contenuto è essenzialmente istituzionale e procedurale.
Disposizioni principali
Modifica degli articoli 53 bis e 53 ter della direttiva 85/611/CEE
L'articolo 1 sostituisce integralmente gli articoli 53 bis e 53 ter della direttiva 85/611/CEE. Il nuovo articolo 53 bis attribuisce alla Commissione il potere di adottare modifiche tecniche nei settori del chiarimento delle definizioni, per garantire un'applicazione uniforme della direttiva in tutta la Comunità, e dell'allineamento della terminologia e della riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi relativi agli o.i.c.v.m. e alle materie connesse. Tali misure devono incidere solo su elementi non essenziali e sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2.
Procedura di regolamentazione con controllo e comitato competente
Il nuovo articolo 53 ter, paragrafo 1, dispone che la Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE. Il paragrafo 2 rinvia all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa, per i casi in cui sia previsto tale rinvio.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 2, la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari e recepimento
L'articolo 3 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva. Tuttavia, il considerando 6 precisa che non è necessario il recepimento nazionale, poiché le modifiche apportate alla direttiva 85/611/CEE sono adeguamenti tecnici che riguardano soltanto la procedura di comitato.
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