Direttiva 2008/11
Direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/11/CE modifica la direttiva 2003/71/CE per allinearla alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Rafforza il quadro delle misure di esecuzione della Commissione in materia di prospetti, prevedendo anche criteri di equivalenza per i prospetti di paesi terzi. Trattandosi di un adeguamento tecnico relativo alla sola procedura di adozione degli atti di esecuzione, la direttiva afferma espressamente che non richiede recepimento nazionale autonomo.
Direttiva che adegua la direttiva 2003/71/CE (prospetto per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari) alla procedura di regolamentazione con controllo per le competenze di esecuzione della Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva e incide sulla direttiva 2003/71/CE in materia di prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari. L’intervento riguarda esclusivamente aspetti tecnici di comitologia e l’adeguamento delle procedure di adozione delle misure di esecuzione della Commissione; il considerando 8 precisa che non è necessario un recepimento nazionale specifico per queste modifiche.
Direttiva 2008/11/CE: adeguamento tecnico della disciplina del prospetto alle nuove regole di comitologia
La direttiva 2008/11/CE interviene sulla direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per allinearne le disposizioni di esecuzione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Il testo chiarisce che l’obiettivo è garantire uniformità applicativa e consentire alla Commissione di adottare misure tecniche di dettaglio su elementi non essenziali, senza incidere sul contenuto sostanziale della disciplina del prospetto.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2003/71/CE prevedeva già misure adottabili secondo la decisione 1999/468/CE. L’aggiornamento del 2008 recepisce l’evoluzione della disciplina dei poteri di esecuzione della Commissione, in particolare l’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di portata generale destinati a modificare o completare elementi non essenziali di un atto adottato in codecisione.
Il considerando 4 sottolinea che la Commissione deve poter adeguare definizioni e specificazioni tecniche del prospetto in funzione degli sviluppi dei mercati finanziari, al fine di assicurare un’applicazione uniforme della direttiva. Il considerando 5 evidenzia inoltre la volontà di eliminare il limite di durata delle competenze di esecuzione, coerentemente con l’impostazione orizzontale della decisione 2006/512/CE.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva non disciplina ex novo il prospetto, ma modifica la cornice procedurale della direttiva 2003/71/CE. Le modifiche riguardano:
- le disposizioni che autorizzano la Commissione ad adottare misure di esecuzione su aspetti tecnici del prospetto;
- i rinvii alla procedura di controllo sulle misure che incidono su elementi non essenziali;
- la disciplina dell’equivalenza dei prospetti redatti in paesi terzi;
- l’obbligo di riesame periodico delle competenze di esecuzione.
Misure di esecuzione e procedura di regolamentazione con controllo
La novità centrale consiste nella sostituzione, in una serie di articoli della direttiva 2003/71/CE, del rinvio alla procedura precedente con una formula che consente l’adozione di misure di esecuzione, quando esse modificano o completano elementi non essenziali, mediante procedura di regolamentazione con controllo ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 bis.
In pratica, la Commissione conserva il potere di intervenire su profili tecnici del prospetto, ma l’esercizio di tali poteri è sottoposto al controllo del legislatore europeo secondo il meccanismo previsto dalla decisione 1999/468/CE, come modificata.
Equivalenza dei prospetti di paesi terzi
L’articolo 20, paragrafo 3, viene riformulato per attribuire alla Commissione il potere di fissare criteri generali di equivalenza fondati sui requisiti degli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/71/CE. Tali criteri servono a verificare se un prospetto redatto in un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello richiesto dal diritto UE.
Sulla base di questi criteri, la Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, per dichiarare l’equivalenza di prospetti redatti nel territorio di un paese terzo, quando ciò discenda dalla legislazione nazionale di quel paese oppure da prassi o procedure fondate su norme internazionali, compresi gli standard IOSCO in materia di informativa.
Riesame periodico delle competenze della Commissione
Il nuovo articolo 24, paragrafo 3, impone alla Commissione un obbligo di revisione periodica delle disposizioni che le attribuiscono competenze di esecuzione. La prima relazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2010, e successivamente almeno ogni tre anni.
La relazione deve:
- esaminare il funzionamento delle competenze di esecuzione;
- valutare se sia necessario proporre modifiche alla direttiva per assicurare l’adeguatezza della portata di tali competenze;
- indicare in modo dettagliato le ragioni della conclusione raggiunta;
- essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica della direttiva.
Entrata in vigore e recepimento
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 8 è particolarmente rilevante per gli operatori: dichiara espressamente che le modifiche introdotte sono adeguamenti tecnici relativi soltanto alla procedura di comitato e, pertanto, non richiedono recepimento da parte degli Stati membri né l’adozione di disposizioni nazionali ad hoc.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il rilievo della direttiva è essenzialmente sistematico: essa non modifica direttamente gli obblighi informativi sostanziali del prospetto, ma incide sul modo in cui tali obblighi possono essere integrati e specificati a livello UE. Resta centrale, in particolare, la possibilità di riconoscere prospetti di paesi terzi come equivalenti, tema importante per operazioni transfrontaliere e per l’accesso ai mercati europei di emittenti non UE.
Disposizioni principali
Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo
Per varie disposizioni della direttiva 2003/71/CE (articolo 2, paragrafo 4; articolo 4, paragrafo 3; articolo 5, paragrafo 5; articolo 7, paragrafo 1; articolo 8, paragrafo 4; articolo 11, paragrafo 3; articolo 13, paragrafo 7; articolo 14, paragrafo 8; articolo 15, paragrafo 7) viene soppressa la formula di rinvio alla procedura dell’articolo 24, paragrafo 2, e sostituita con una clausola che prevede l’adozione delle misure di esecuzione, quando incidono su elementi non essenziali, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 2 bis.
Criteri di equivalenza e paesi terzi
L’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE è sostituito per consentire alla Commissione di adottare misure di esecuzione volte a stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti degli articoli 5 e 7, al fine di assicurare l’applicazione uniforme della direttiva. Su tale base, la Commissione può inoltre adottare misure che dichiarino l’equivalenza, rispetto alla direttiva, dei prospetti redatti in un paese terzo secondo la sua legislazione nazionale o secondo prassi/procedure fondate su norme internazionali, inclusi gli standard IOSCO in materia di informativa.
Inserimento della procedura di regolamentazione con controllo
All’articolo 24 della direttiva 2003/71/CE è inserito il paragrafo 2 bis, che rende applicabili, nei casi di rinvio, l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione.
Riesame periodico delle competenze di esecuzione
L’articolo 24, paragrafi 3 e 4, è sostituito: la Commissione deve rivedere le disposizioni sulle sue competenze di esecuzione entro il 31 dicembre 2010 e successivamente almeno ogni tre anni, presentando al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. La relazione deve esaminare, in particolare, la necessità di modifiche della direttiva per garantire l’adeguata portata delle competenze conferite; la conclusione deve essere motivata dettagliatamente e, se necessario, la relazione deve essere accompagnata da una proposta legislativa.
Entrata in vigore e assenza di recepimento autonomo
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 8 precisa che, poiché le modifiche sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri e non occorre adottare disposizioni nazionali a tal fine.
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