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direttiva

Direttiva 2008/13

Direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/13/CE abroga la direttiva 84/539/CEE, ritenendo non più necessario il precedente metodo di valutazione della conformità per le finalità del mercato interno e del commercio con i paesi terzi. Il legislatore europeo evidenzia che la protezione degli utilizzatori e degli animali può essere garantita in misura maggiore mediante altre norme dell’Unione. L’abrogazione opera dal 31 dicembre 2008 e comporta la cessazione dell’uso del marchio di conformità previsto dalla vecchia disciplina, nonché l’adeguamento delle misure nazionali corrispondenti.

Abrogazione della direttiva 84/539/CEE sugli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria, con cessazione del relativo marchio di conformità.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto impone l’abrogazione della disciplina armonizzata precedente relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria. Gli effetti riguardano il mercato interno, il commercio con i paesi terzi e le misure nazionali di attuazione connesse alla direttiva 84/539/CEE; dal 31 dicembre 2008 non deve più essere utilizzato il marchio di conformità previsto da tale direttiva, né mantenute le corrispondenti misure nazionali.

Abrogazione della direttiva 84/539/CEE sugli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria

La direttiva 2008/13/CE interviene in un’ottica di better regulation e semplificazione normativa, ritenendo non più necessario il meccanismo di valutazione della conformità previsto dalla direttiva 84/539/CEE per le esigenze del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi. Secondo il legislatore dell’Unione, la tutela degli utilizzatori e degli animali può essere assicurata in modo più efficace mediante altre norme comunitarie.

Finalità e contesto normativo

I considerando richiamano espressamente la politica comunitaria per una migliore regolamentazione e il collegamento con gli obiettivi dell’Agenda di Lisbona. L’abrogazione mira dunque a rimuovere un regime ritenuto non più necessario, riducendo gli oneri regolatori e semplificando il quadro applicabile agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria.

Ambito di applicazione ed effetti dell’abrogazione

La direttiva non introduce un nuovo regime materiale, ma dispone la cessazione della direttiva 84/539/CEE. L’effetto giuridico riguarda gli Stati membri, che devono eliminare dall’ordinamento le misure nazionali di attuazione collegate alla disciplina abrogata.

In particolare, dai considerando emerge che:

  • dopo il 31 dicembre 2008 il marchio di conformità di cui all’allegato III della direttiva 84/539/CEE non deve più essere utilizzato;
  • le misure nazionali corrispondenti devono essere abrogate di conseguenza.

Disposizioni operative principali

L’articolo 1 sancisce l’abrogazione della direttiva 84/539/CEE a decorrere dal 31 dicembre 2008. Si tratta del nucleo precettivo della direttiva, che produce un risultato uniforme negli ordinamenti nazionali senza dettare modalità dettagliate di sostituzione.

L’articolo 2 stabilisce il termine di recepimento: entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di attuazione;
  • trasmettere una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva;
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali, oppure corredarle di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità del richiamo formale sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La direttiva è stata adottata a Strasburgo l’11 marzo 2008 e pubblicata il 19 marzo 2008.

Rilevanza pratica per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per la verifica dell’eventuale sopravvivenza di riferimenti nazionali alla direttiva 84/539/CEE, del corretto adeguamento dei testi normativi interni e della cessazione di qualunque requisito fondato sul marchio di conformità previsto dalla disciplina abrogata. Dopo il 31 dicembre 2008, l’assetto regolatorio di settore deve considerarsi superato nella parte derivante dalla direttiva 84/539/CEE.

Disposizioni principali

Abrogazione della direttiva 84/539/CEE

L’articolo 1 dispone che la direttiva 84/539/CEE è abrogata a partire dal 31 dicembre 2008. La direttiva incide quindi non creando una nuova disciplina tecnica sostitutiva, ma eliminando dal quadro giuridico dell’Unione la precedente armonizzazione sugli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria.

Effetti dell’abrogazione sul marchio di conformità e sulle norme nazionali

Dai considerando emerge che, dopo il 31 dicembre 2008, il marchio di conformità di cui all’allegato III della direttiva 84/539/CEE non deve più essere utilizzato e le misure di attuazione nazionali corrispondenti devono essere abrogate di conseguenza. Si tratta di un effetto di risultato che gli Stati membri devono assicurare nel proprio ordinamento.

Termine di recepimento e obblighi procedurali degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Richiamo formale alla direttiva nel diritto nazionale

Sempre ai sensi dell’articolo 2, le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un riferimento analogo al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità tecniche del richiamo sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione è del 19 marzo 2008, con conseguente entrata in vigore secondo il termine ordinario previsto dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materiemercato internonormazione tecnicamedicina veterinarialibera circolazione delle mercisemplificazione normativa

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