Cassazione Penale, Sentenza n. 44640/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati per due rapine. MAURIELLO ha contestato l'identificazione (altezza dei rapinatori, cadenza/gli accenti, valutazione delle testimonianze), ha lamentato l'eccessivo rilievo attribuito all'impronta palmare sul casco e la mancata perizia fisiognomica, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. CAVATAIO ha censurato la ricostruzione relativa al suo ruolo di basista (attribuzione della disponibilità del Citroën Berlingo, valutazione delle immagini e delle dichiarazioni dei testi, rilevanza delle intercettazioni), ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e ha contestato l'aumento di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi reiterativi e in gran parte infondati o inammissibili. In particolare: il primo motivo di MAURIELLO (identificazione e valutazione delle prove) è stato dichiarato infondato perché la Corte territoriale ha fornito una motivazione logica e congrua (valore delle immagini video, impronta rilevante, spiegazione sull'uso dei guanti). Le doglianze sulle attenuanti di entrambi gli imputati sono state ritenute infondate: i giudici hanno valutato assenti elementi particolarmente significativi per riconoscere le attenuanti generiche. Le doglianze di CAVATAIO sulla disponibilità del furgone, sul ruolo di "basista" e sulle intercettazioni sono state giudicate valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione e comunque motivate in modo non viziato. La richiesta di perizia fisiognomica è stata ritenuta non adeguatamente fondata. Il quarto motivo di CAVATAIO (contestazione dell'aumento di pena/continuazione) è stato dichiarato inammissibile per genericità. Complessivamente i ricorsi sono stati respinti o dichiarati inammissibili, confermando la condanna di merito.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione: divieto di rivedere i fatti e le valutazioni di merito; controllo circoscritto alla logicità, completezza e non contraddittorietà della motivazione
art. 603, cod. proc. pen.
Potere di rinnovazione dell'istruttoria; la Corte può disporre perizia solo se ritiene di non poter decidere sugli atti già acquisiti; il diniego può essere implicito se la motivazione mostra elementi sufficienti
art. 62-bis e art. 69, cod. pen.
Regole sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: richiedono elementi di specialità e rilevanza; l'assenza di tali elementi legittima il diniego
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Condizione di interesse per l'impugnazione: l'interesse deve essere attuale e concreto; la mancanza di interesse rende inammissibile la doglianza
art. 110; art. 628, commi 1 e 3; art. 605; art. 81, cod. pen.; art. 61 n.2; art. 133 cod. pen.
Norme penali richiamate in relazione al concorso di persone nel reato, alla rapina, alle aggravanti/attenuanti e alla quantificazione della pena (in particolare la valutazione della continuazione e dei parametri per la determinazione della pena)
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione probatoria senza indicare vizi logici nella motivazione sono inammissibili o infondati
- Per ottenere l'ammissione di una rinnovazione istruttoria (es. perizia fisiognomica) la parte deve indicare elementi specifici che rendano indispensabile la nuova prova; il semplice "suggerimento" generico non basta
- Il valore probatorio di tracce materiali (impronte) e delle videoriprese, se adeguatamente motivate dal giudice di merito, è idoneo a sorreggere una condanna anche in presenza di elementi di prova "mancanti" o di testimonianze contraddittorie
- Le attenuanti generiche richiedono profili speciali e rilevanti: incensuratezza, occasionalità o modesto tenore del fatto non sempre sono sufficienti se contrapposti alla gravità del reato e alla personalità criminosa emersa
- Il giudicato su provvedimenti cautelari ha valore relativo e non vincola il giudice del dibattimento: un rigetto cautelare non impedisce la riconsiderazione della posizione nel merito se emergono elementi diversi in dibattimento
- I ricorsi devono essere articolati con chiarezza e specificità: la genericità, la ripetitività o l'esposizione caotica delle doglianze possono portare all'inammissibilità per carenza di specificità
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