Ordinanza n. 2118/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Liguria che aveva negato la tutela cautelare nella controversia relativa alla valutazione delle offerte in una gara comunale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa concorrente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Liguria n. 63 del 2026. Dal testo emerge che l’appello, così come il ricorso introduttivo, contestava la determinazione dei criteri di valutazione e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in via preliminare, la genericità della formulazione dell’appello. Nel merito cautelare, l’appellante sosteneva implicitamente l’illegittimità della valutazione delle offerte, ma il giudice ha ritenuto che i criteri fossero chiaramente delineati nel bando di gara del 6 marzo 2025 e che i punteggi attribuiti dalla commissione per ciascun criterio e sottocriterio fossero ampiamente motivati nei verbali depositati in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a., ritenendo insussistente un adeguato fumus boni iuris. La decisione si fonda sulla chiarezza dei criteri di valutazione previsti dal bando e sull’ampia motivazione dei punteggi attribuiti dalla commissione, risultante dai verbali di gara. Il giudice ha inoltre posto a carico dell’appellante le spese della fase cautelare, liquidate in favore del Comune di Zoagli in € 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha respinto l’appello per l’insufficienza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la genericità dei motivi può concorrere a escludere la concessione della tutela, soprattutto quando non siano puntualmente individuati gli errori della decisione di primo grado o dell’atto impugnato.
- Non sussiste un adeguato fumus boni iuris quando il bando di gara delinei in modo sufficientemente chiaro criteri e sottocriteri di valutazione e i punteggi attribuiti dalla commissione risultino ampiamente motivati nei verbali.
- La motivazione dei punteggi può risultare dai verbali della commissione di gara, purché dalla loro lettura siano ricostruibili le ragioni delle valutazioni espresse per ciascun criterio e sottocriterio.
Come è indicizzato
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