Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2118/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Liguria che aveva negato la tutela cautelare nella controversia relativa alla valutazione delle offerte in una gara comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa concorrente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Liguria n. 63 del 2026. Dal testo emerge che l’appello, così come il ricorso introduttivo, contestava la determinazione dei criteri di valutazione e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in via preliminare, la genericità della formulazione dell’appello. Nel merito cautelare, l’appellante sosteneva implicitamente l’illegittimità della valutazione delle offerte, ma il giudice ha ritenuto che i criteri fossero chiaramente delineati nel bando di gara del 6 marzo 2025 e che i punteggi attribuiti dalla commissione per ciascun criterio e sottocriterio fossero ampiamente motivati nei verbali depositati in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a., ritenendo insussistente un adeguato fumus boni iuris. La decisione si fonda sulla chiarezza dei criteri di valutazione previsti dal bando e sull’ampia motivazione dei punteggi attribuiti dalla commissione, risultante dai verbali di gara. Il giudice ha inoltre posto a carico dell’appellante le spese della fase cautelare, liquidate in favore del Comune di Zoagli in € 2.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha respinto l’appello per l’insufficienza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la genericità dei motivi può concorrere a escludere la concessione della tutela, soprattutto quando non siano puntualmente individuati gli errori della decisione di primo grado o dell’atto impugnato.
  • Non sussiste un adeguato fumus boni iuris quando il bando di gara delinei in modo sufficientemente chiaro criteri e sottocriteri di valutazione e i punteggi attribuiti dalla commissione risultino ampiamente motivati nei verbali.
  • La motivazione dei punteggi può risultare dai verbali della commissione di gara, purché dalla loro lettura siano ricostruibili le ragioni delle valutazioni espresse per ciascun criterio e sottocriterio.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.