Cassazione Penale, Sentenza n. 40803/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) censura sulla valutazione della gravità indiziaria e sulla qualificazione dell'evento estorsivo (contestata l'espressione "solido quadro indiziario", mancata prova della consapevolezza di Mazzitelli circa la natura estorsiva dell'incontro con Albanese e non valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Furfaro; richiesta di riqualificazione in art. 513-bis o esclusione della minaccia); 2) omissione di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis comma 1 (fine di agevolare la cosca); 3) vizio di motivazione sulla sussistenza del delitto associativo (insufficienza del singolo delitto fine a comprovare una partecipazione stabile al sodalizio); 4) insufficienza degli elementi relativi al narcotraffico (art. 74 DPR 309/90) per comprovare la partecipazione associativa in quel settore; 5) rilevanza della sporadicità temporale (fatti limitati a oct-nov 2019, decorso di circa tre anni) e chiedeva la modifica della misura cautelare con gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, per il resto, lo ha rigettato. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto infondato (l'uso della locuzione "solido quadro indiziario" non invalida la motivazione; la partecipazione materiale di Mazzitelli all'incontro e il suo operare in altri episodi analoghi giustificano la valutazione della consapevolezza; le dichiarazioni di Furfaro non escludono la responsabilità e sono temporalmente e contenutisticamente non determinanti; la qualificazione come estorsione contrattuale è condivisibile e l'ipotesi alternativa ex art. 513-bis non scalfisce la tesi estorsiva; la nozione di estorsione "ambientale" giustifica l'assenza di minacce esplicite). Il secondo motivo (aggravante mafiosa) è infondato o inammissibile dove non idoneo a produrre utilità impugnatoria; la Corte ritiene adeguatamente motivata la sussistenza dell'elemento soggettivo di agevolazione del sodalizio. Terzo motivo: infondato e/o generico, tenuto conto della precedente condanna per adesione alla cosca Molè e del ruolo di fatto svolto da Mazzitelli. Quarto motivo: infondato perché gli episodi riferiti (aiuto per occultamento di stupefacente e collaborazione per il recupero del carico) sono ritenuti contributi significativi all'attività di narcotraffico e idonei a fondare la gravità indiziaria. Quinto motivo: infondato; la Corte aderisce a un approccio "intermedio" sulle presunzioni di pericolosità derivanti dall'art. 275 c.p.p.: il tempo trascorso può essere valutato, ma non elimina la presunzione salvo prova di recisione stabile dei legami con il sodalizio; nel caso concreto non sono emersi elementi idonei a dimostrare il venire meno delle esigenze cautelari e Mazzitelli risultava già condannato per partecipazione alla cosca, pertanto la misura carceraria è stata confermata.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
richiede la gravità degli indizi come presupposto cautelare; la Corte ammette che la motivazione può usare espressioni non rituali purché dia autonoma valutazione degli indizi
art. 292 cod. proc. pen. comma 2 lett. c)
esige l'esposizione e l'autonoma valutazione degli indizi che giustificano la misura; utilizzata per ribadire i contenuti minimi della motivazione
art. 309 cod. proc. pen. comma 9
regola il giudizio di riesame; richiamato per i criteri di motivazione del tribunale del riesame
art. 416-bis cod. pen. (e comma 1, circ. aggravante)
la circostanza aggravante "per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa" ha natura soggettiva e può essere riconosciuta anche al concorrente che fosse consapevole della finalità agevolativa perseguita dal compartecipe
art. 513-bis cod. pen.
delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia; la Corte spiega la differenza e conclude che, anche se configurabile, non esclude necessariamente la qualificazione estorsiva (concorso formale possibile)
art. 74 d.P.R. n. 309/90
norma sul concorso in reato di stupefacenti; ritenuta applicabile per i fatti relativi al narcotraffico e sufficiente per ritenere la partecipazione al sodalizio dedito al traffico
art. 274 cod. proc. pen.
regola il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte valuta il rapporto tra tempo trascorso e presunzione di pericolosità
art. 275 cod. proc. pen.
prevede la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipante ad associazione mafiosa; la Corte adotta un approccio intermedio: la presunzione può essere superata da elementi che dimostrino la recisione dei legami o altri indizi di esclusione
art. 546 cod. proc. pen. (modello motivazionale richiamato)
modello motivazionale cui conformare la decisione del tribunale del riesame, adattato alla natura indiziaria della decisione cautelare
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
disciplinazione dei limiti di enunciazione dei motivi del ricorso di cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti
Massime di principio
- La Corte di legittimità verifica la congruenza logica della motivazione del giudice di merito (tribunale del riesame) ma non sostituisce la propria valutazione di merito; non è necessaria una formula sacramentale come la parola "grave" se la valutazione degli indizi è autonoma e adeguatamente esposta.
- La partecipazione materiale a incontri o il compimento di atti diretti a favorire il monopolio (es. accompagnare la vittima all'incontro, pedinamenti, controllo dell'asta del pescato) può fondare la consapevolezza e contribuire a configurare l'estorsione "contrattuale" e la partecipazione associativa, anche senza minacce esplicite, specie in contesti di "estorsione ambientale".
- Le dichiarazioni di collaboratori non sono automaticamente decisive: vanno valutate nel loro contenuto, nel periodo temporale di riferimento e confrontate con altri elementi probatori; una dichiarazione che indichi un'auspicio o un fatto anteriore non esclude fatti successivi che dimostrino adesione continuativa al sodalizio.
- La qualificazione tra estorsione e illecita concorrenza (art. 513-bis) dipende dalle modalità concretamente adottate; le due fattispecie possono coesistere o concorrere formalmente e l'eventuale riconoscimento dell'una non annulla necessariamente l'altra.
- Una precedente condanna per associazione mafiosa e l'emersione di compiti operativi significativi costituiscono elementi rilevanti per ritenere la persistenza del vincolo associativo e la sussistenza dei gravi indizi in sede cautelare.
- Per i reati connessi al narcotraffico, anche contributi di breve durata possono essere rilevanti se presentano significatività causale e contributiva alle esigenze del sodalizio (es. occultamento stupefacente, supporto logistico o operativo).
- Sul piano cautelare, rispetto alle presunzioni di pericolosità (art. 275 c.p.p.), vale un approccio bilanciato: la presunzione è relativa e può essere contrastata da prova di effettiva recisione dei legami o da altri elementi indicativi di discontinuità; il mero decorso del tempo non è sufficiente se non vi sono elementi che dimostrino il concreto distacco dal sodalizio.
- Per impugnare efficacemente misure cautelari in casi analoghi, il difensore deve proporre elementi nuovi e specifici che dimostrino la cessazione dei legami associativi o la insufficienza degli indizi (es. prove di vita legale, documenti o testimonianze che attestino il distacco), non limitandosi a contestazioni generiche della motivazione.
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