Cassazione Civile, Ordinanza n. 11356/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e dell'adesione del Comune resistente, dichiarando estinto il giudizio. In conseguenza dell'estinzione non ha provveduto sulle spese e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasceva dalla prosecuzione ex lege del servizio di distribuzione del gas naturale dopo la scadenza della concessione. La società subentrata nella titolarità della concessione sosteneva che, nel periodo di prorogatio fino al subentro del nuovo gestore, non dovesse applicarsi automaticamente il canone previsto dal contratto scaduto, ma la disciplina speciale dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, come interpretata anche alla luce della normativa successiva e dei principi di buona fede, correttezza ed equilibrio economico del rapporto. Il Comune, invece, chiedeva il pagamento dei canoni per il periodo ottobre 2016-dicembre 2017 sulla base del contratto originario. In arbitrato il collegio aveva rideterminato il canone e accolto la domanda della società. Il Comune aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, che aveva dichiarato la nullità del lodo e riconosciuto il diritto del Comune a percepire il canone contrattuale anche nel periodo di prosecuzione ex lege. Contro tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1372 e 1374 c.c., dell'art. 18 del contratto e dell'art. 14, commi 1 e 7, d.lgs. n. 164/2000, nonché dell'art. 1, comma 453, l. n. 232/2016; 2) violazione dei principi di correttezza e buona fede, della normativa sui contratti pubblici e dell'art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, per avere la Corte escluso la revisione del canone; 3) ulteriore violazione delle medesime norme e degli artt. 99 c.p.c., 2697, 2907, 2934 ss. e 2964 ss. c.c.; 4) omesso esame del fatto decisivo consistente nel totale rifiuto del Comune di rinegoziare il canone. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha rinunciato al ricorso e il Comune ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000
regola la prosecuzione del servizio dopo la scadenza della concessione fino al subentro del nuovo gestore; nel giudizio di merito era letta come fonte della prorogatio ex lege e del correlato obbligo di gestione limitata all'ordinaria amministrazione.
art. 1, comma 453, l. n. 232/2016
considerata dalla Corte d'appello come norma di interpretazione autentica dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, diretta a imporre il pagamento del canone previsto in contratto anche nel periodo di prosecuzione ex lege.
art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016
richiamato dalla Corte territoriale quale presidio dell'equilibrio contrattuale e come rimedio azionabile dalla società per chiedere la revisione del canone, con effetti solo per il periodo successivo alla domanda.
art. 1372 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere che, scaduto il contratto, non potevano derivarne automaticamente effetti ulteriori se non nei limiti di legge.
art. 1374 c.c.
invocato dalla ricorrente in tema di integrazione del contratto da parte della legge e degli usi.
art. 1175 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza nell'esecuzione e nella rinegoziazione del rapporto.
art. 1366 c.c.
richiamato dalla ricorrente come criterio interpretativo in chiave di buona fede.
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente per affermare la necessità di esecuzione del rapporto secondo buona fede.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
invocato dalla ricorrente a sostegno dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione.
art. 19, comma 2-bis, l. n. 109/1994
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sui rapporti contrattuali pubblici e sull'equilibrio economico.
art. 3, comma 8, l. n. 415/1998
richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto dei contratti pubblici.
art. 99 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova.
art. 2907 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di tutela giurisdizionale dei diritti.
art. 2934 ss. c.c.
richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina della prescrizione.
art. 2964 ss. c.c.
richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina della decadenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso che trovi applicazione in caso di estinzione del giudizio conseguente a rinuncia all'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso accettata o alla quale la controparte aderisce, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza decidere nel merito e senza provvedere sulle spese, salvo diversa disciplina processuale applicabile.
- In caso di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per la parte impugnante non vittoriosa.
- Nei rapporti di concessione o affidamento pubblico la questione dell'effetto della scadenza del contratto e della prosecuzione del servizio può implicare il coordinamento tra disciplina speciale di settore, eventuali norme di interpretazione autentica e rimedi di revisione dell'equilibrio contrattuale, ma tale valutazione resta assorbita se il giudizio si estingue per rinuncia.
- La rinuncia al ricorso in cassazione rende superfluo l'esame dei motivi dedotti, anche quando essi investano l'interpretazione del contratto, l'applicazione di norme speciali e il riparto dell'onere della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11211/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11213/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11220/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11224/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11225/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11228/2026 del 27/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →