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Sentenza

Sentenza n. 2374/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: cartella di pagamento relativa al mancato versamento della sanzione conseguente all'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la cartella di pagamento notificata loro in qualità di coobbligati, sostenendo che fosse illegittima per violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, poiché l'atto presupposto, costituito dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, non sarebbe stato ritualmente notificato. L'ingiunzione di demolizione era stata adottata dal Comune in relazione a opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico; la relativa impugnazione era stata respinta con sentenza passata in giudicato. Nel ricorso è stata quindi dedotta l'inesistenza della notificazione dell'accertamento di inottemperanza del 26 maggio 2022.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Dalla documentazione prodotta dal Comune è emerso che l'accertamento dell'inottemperanza era stato notificato a mani ai due ricorrenti, comproprietari e coniugi, il 22 luglio 2022, come comprovato dalle sottoscrizioni autografe apposte sulle relate di notifica, mai disconosciute. La censura relativa alla mancata notificazione dell'atto presupposto è stata pertanto smentita dagli atti di causa. Il Collegio ha inoltre riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia. Ritenendo che i ricorrenti avessero agito in mala fede, con consapevolezza dell'infondatezza della pretesa, il TAR ha applicato l'art. 26, comma 1, c.p.a., in relazione all'art. 96 c.p.c., condannandoli in solido al pagamento di euro 1.300,00 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, per le spese di lite in favore del Comune; le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sono state compensate per mancanza di difesa tecnica dell'amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La cartella relativa alla sanzione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione è stata contestata sotto il profilo della mancata notificazione dell'accertamento presupposto; nel caso concreto, tuttavia, la notificazione è risultata regolarmente eseguita.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile

    Il rinvio all'art. 96 c.p.c. consente al giudice amministrativo di applicare le conseguenze previste per l'azione esercitata con mala fede.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio

    La condotta temeraria prevista dal comma 2 è distinta dalla mala fede rilevante ai sensi del comma 1: la prima riguarda una pretesa manifestamente infondata e sprovvista della prova richiesta, mentre la seconda implica la consapevolezza del proprio torto.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., costituisce il fondamento della sanzione per la proposizione della domanda con mala fede.

  • art. 15 disp. att. c.p.a.

    È richiamato quale disposizione che prescrive la corresponsione della sanzione pecuniaria in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Massime di principio

  • La contestazione della mancata notificazione dell'atto presupposto di una cartella di pagamento è infondata quando dagli atti del giudizio risulti la notificazione personale dell'atto e la relata rechi una sottoscrizione autografa del destinatario mai disconosciuta.
  • Nel processo amministrativo, l'art. 26, comma 1, c.p.a., mediante il rinvio all'art. 96 c.p.c., consente di sanzionare la parte che agisce con mala fede, cioè con consapevolezza del proprio torto, distinta dalla temerarietà processuale prevista dall'art. 26, comma 2, c.p.a.
  • La mala fede processuale può essere desunta dalla proposizione di una censura fondata su un fatto obiettivamente smentito dalla documentazione versata in giudizio, quando la parte disponga di conoscenza diretta del fatto contrario alla propria allegazione.
  • La controversia relativa alla sanzione conseguente all'inottemperanza a un ordine amministrativo di demolizione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiurisdizione e ripartoSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiRiparto di giurisdizioneAbuso del diritto e del processoOnere della prova e principio dispositivo

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