Cassazione Penale, Sentenza n. 25261/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, titolare di un'impresa individuale esercente attività odontoiatrica, era stato condannato per omessa dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018, con determinazione dell'imposta evasa in euro 55.538,72, pena di due anni di reclusione, pene accessorie e confisca fino a concorrenza dell'imposta evasa. In appello la condanna era stata confermata. Con ricorso per cassazione, il difensore ha dedotto cinque motivi: 1) violazione di legge in relazione all'art. 5 d.lgs. 74/2000, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso costi e spese deducibili dal calcolo dell'imposta evasa, con conseguente mancato rispetto della soglia di punibilità; 2) vizi motivazionali sulla valutazione delle ricevute carburante, ritenute formalmente inidonee; 3) omessa valutazione di documenti decisivi, tra cui bonifici all'ex moglie, sentenza di divorzio, fattura della CTU in causa civile e schede carburante; 4) violazione di legge per mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo un superamento della soglia minimo; 5) violazione di legge per mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 164 c.p., valorizzando incensuratezza ed entità contenuta dell'evasione. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi di motivazione, chiedessero in realtà una rivalutazione del merito sulla deducibilità e inerenza dei costi, già compiuta in modo congruo dai giudici di merito; in particolare, ha confermato che i versamenti all'ex coniuge non erano provati come assegno divorzile, che la fattura della CTU non bastava a dimostrare l'inerenza e che le schede carburante erano incomplete e prive di elementi essenziali. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, perché lo scostamento dalla soglia era superiore all'11% e la condotta si era protratta per più annualità, con assenza di elementi di occasionalità. Infine, ha giudicato non censurabile il diniego della sospensione condizionale, fondato sulla persistenza dell'omissione, sulla pluralità di annualità e sulla mancanza di condotte riparatorie. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, ha disposto il pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
configura il delitto omissivo proprio di omessa dichiarazione; la consumazione è collocata al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine dichiarativo e la soglia di punibilità va determinata con accertamento rigoroso dell'imposta evasa.
art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.
il ricorso non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto mascherando come violazione di legge una censura di merito.
art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.
il vizio motivazionale è scrutinabile solo se il ricorrente indica un travisamento o un'omissione decisiva, non bastando una diversa lettura delle prove.
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso.
art. 109 TUIR
richiamato per affermare che la deducibilità richiede inerenza e certezza documentale del costo.
art. 10 TUIR
richiamato con riferimento alla natura e deducibilità dei versamenti all'ex coniuge, esclusa per mancanza di prova della causale di assegno divorzile.
art. 54 TUIR
invocato dalla difesa per sostenere la deducibilità della spesa professionale, ma non accolto nella valutazione di merito.
art. 8 d.l. n. 16 del 2012
richiamato dalla difesa nel tentativo di distinguere l'indeducibilità dei costi connessi a reati rispetto al caso concreto, che sarebbe estraneo a collegamenti penalmente rilevanti.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
richiamato dalla difesa nel medesimo argomento sistematico sulla deducibilità dei costi.
art. 131-bis c.p.
esclusa l'applicazione perché l'offesa non è tenue: lo scostamento dalla soglia non è esiguo e la condotta non è occasionale ma reiterata per più anni.
art. 164 c.p.
la sospensione condizionale può essere negata sulla base di una prognosi negativa fondata su reiterazione dell'omissione e assenza di condotte riparatorie.
art. 133 c.p.
richiamato dalla difesa quale parametro della valutazione prognostica per la sospensione condizionale della pena.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa non ravvisata.
Massime di principio
- Nel reato di omessa dichiarazione, la soglia di punibilità va verificata attraverso un accertamento rigoroso dell'imposta evasa, ma la censura in cassazione non può tradursi in una nuova rivalutazione delle prove sui costi deducibili già scrutinati dai giudici di merito.
- La deducibilità di costi e spese rilevanti per ridurre l'imposta evasa richiede prova dell'inerenza, della riferibilità soggettiva e della sufficienza documentale; la parte interessata ha l'onere di fornire elementi concreti e non meramente assertivi.
- Le schede carburante o documenti analoghi, se incompleti e privi di dati essenziali come intestazione, chilometraggio, data certa e prova dell'utilizzo lavorativo, non sono idonei da soli a dimostrare la deducibilità del costo.
- La fattura di una consulenza tecnica o altro documento contabile isolato non basta, da solo, a provare l'inerenza del costo all'attività professionale se non è supportato da ulteriori elementi di collegamento concreto con l'attività stessa.
- La particolare tenuità del fatto è esclusa quando lo scostamento dalla soglia di punibilità non è esiguo e la condotta si è protratta per più annualità, poiché la reiterazione è indice di non occasionalità e di maggiore offensività.
- La sospensione condizionale della pena è rimessa a una prognosi del giudice di merito sindacabile solo per manifesta illogicità o motivazione apparente; il beneficio può essere negato valorizzando durata della condotta, persistenza dell'omissione e assenza di comportamenti riparatori.
- In cassazione, il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente il dato decisivo erroneamente percepito o omesso; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
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