Cassazione Penale, Sentenza n. 33033/2024 del 22/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo che confermava la custodia cautelare in carcere in relazione alla partecipazione all'associazione mafiosa (famiglia di Valderice, con aggravante ai sensi dell'art. 416-bis.1). Tre motivi: 1) incompatibilità del Presidente del collegio che aveva deciso in sede di rinvio essendo lo stesso che aveva emesso la precedente ordinanza; 2) vizio di motivazione e travisamento del fatto nella valutazione delle intercettazioni: si sostenne che le conversazioni dimostrerebbero che Maranzano fosse vittima o semplice contiguo ai membri di Cosa nostra, non un partecipe, e che molte condotte (intermediazioni su greggi e terreni, abbattimento alberi, donazione di conigli) non dimostrassero organicità ma solo rapporti di vicinanza o subalternità; 3) infondatezza delle aggravanti contestate per assenza di prova di uso della violenza, prevaricazione mafiosa o consapevolezza di disponibilità di armi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sull'incompatibilità del Presidente: l'art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p. e la giurisprudenza (nonché la Corte costituzionale, sent. n. 91/2023) consentono che lo stesso giudice decida in sede di rinvio per ordini cautelari; l'art. 34 c.p.p. non trova applicazione per il giudizio cautelare. Sul merito delle censure relative ai gravi indizi, la Corte ha affermato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle intercettazioni (revisione ammessa solo se manifestamente illogica o irragionevole) e ha confermato che, da una valutazione globale e coerente delle conversazioni e degli elementi raccolti, emergeva la partecipazione effettiva e la disponibilità di Maranzano alla famiglia mafiosa di Valderice (elencando specifiche condotte e interlocuzioni ritenute indicative). Il motivo relativo all'aggravante dell'art. 416-bis.1 è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, poiché l'esclusione dell'aggravante non avrebbe prodotto utilità immediata sulla misura cautelare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
La norma sulle cause di incompatibilità è finalizzata a garantire l'imparzialità ma, secondo la giurisprudenza richiamata, non si applica automaticamente al giudizio cautelare di riesame in sede di rinvio, perché il giudizio cautelare è limitato e incidentale rispetto al merito.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di annullamento, gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza; la Corte interpreta la norma nel senso che non impone la sostituzione del giudice in sede di rinvio per provvedimenti cautelari.
art. 111 Cost.
Richiamato nella prospettiva del diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che la composizione del collegio, nella specie, non abbia violato questo principio.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata alla partecipazione a struttura mafiosa; la Corte ha ritenuto che la qualificazione aggravata fosse contestabile ma che la relativa esclusione non avrebbe modificato la situazione cautelare del ricorrente.
artt. 192, 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Riferiti ai criteri di valutazione della prova e alle presunzioni cautelari: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato in Cassazione sulla ricostruzione fattuale e sul valore probatorio delle intercettazioni, nonché il ruolo delle presunzioni nel rito cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla presunzione cautelare: la mera partecipazione al sodalizio è idonea a fondare la misura cautelare; l'esclusione di un'aggravante non necessariamente produce utilità cautelare immediata.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata rispetto agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; qui menzionata per gli obblighi formali conseguenti alla pronuncia.
Sentenza Corte costituzionale n. 91/2023
Giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto infondata la questione di legittimità relativa all'incompatibilità del giudice che partecipa al riesame in rinvio, confermando la distinzione tra giudizio cautelare e giudizio di merito.
Massime di principio
- La partecipazione allo stesso collegio in sede di rinvio per provvedimenti cautelari non costituisce di per sé incompatibilità: l'art. 623 c.p.p. e la giurisprudenza ammettono che lo stesso giudice possa decidere, in particolare per misure cautelari, purché non sussista una ricusazione specifica fondata.
- In Cassazione le censure sulla valutazione probatoria e sull'interpretazione delle intercettazioni sono ammesse con grande limitazione: la revisione del giudizio di merito è possibile solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per ottenere l'esclusione di un'aggravante con effetto utile sulla misura cautelare, l'impugnante deve dimostrare che tale esclusione comporterebbe una concreta utilità immediata sulla custodia; altrimenti il motivo è privo di interesse e inammissibile.
- Le intercettazioni e gli elementi indiziari devono essere valutati nel loro insieme e con logica globale; singoli elementi ambigui possono essere superati dalla coerenza complessiva del quadro indiziario.
- Fatti sopravvenuti o elementi probatori riferiti a epoche successive al provvedimento impugnato non rilevano per la riforma dell'ordinanza che si riferisce alla situazione temporale esaminata dal giudice cautelare originario.
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