Sentenza n. 1257/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza all’ordinanza ex art. 530 c.p.c. cron. n. 581/2025, rep. n. 115/2025, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania e datata 28.5.2025 (a definizione della procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 156/2017).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania ai sensi dell’art. 530 c.p.c.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori procedenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere dal Comune il pagamento delle somme loro assegnate con ordinanza del giudice dell’esecuzione, divenuta definitiva. L’ordinanza aveva disposto il pagamento di euro 24.666,17 in favore di un ricorrente e di euro 47.197,83 in favore dell’altro, dichiarando l’incapienza per la parte residua dei rispettivi crediti ed estinguendo la procedura esecutiva. I ricorrenti hanno dedotto la notifica del titolo, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la persistente inerzia comunale, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Comune ha prodotto mandati di pagamento. I ricorrenti hanno quindi sostenuto che la cessazione della materia del contendere fosse solo parziale, poiché uno di essi avrebbe ricevuto integralmente la somma dovuta al netto della ritenuta d’acconto, mentre l’altro avrebbe ricevuto soltanto pagamenti parziali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, affermando che l’ordinanza di assegnazione di un credito emessa dal giudice dell’esecuzione, se non impugnata con i rimedi previsti dall’ordinamento e divenuta definitiva, è equiparabile a una sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e può essere eseguita nei confronti di una pubblica amministrazione mediante il giudizio di ottemperanza. Ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del primo ricorrente, ritenendo integralmente soddisfatto il credito di euro 24.666,17: la somma netta corrisposta, pari a euro 19.732,94, derivava dalla legittima applicazione della ritenuta d’acconto di euro 4.933,23, non specificamente contestata. Quanto al secondo ricorrente, ha accertato pagamenti complessivi per euro 23.621,12, ritenendo legittima anche la ritenuta d’acconto operata su uno dei mandati, e ha riconosciuto ancora dovuto l’importo di euro 23.576,71. Ha pertanto accolto il ricorso nei suoi confronti e ordinato al Comune di corrispondere tale somma entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, incluse le modifiche di bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa, nonché il reperimento delle somme. Ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o l’assenza di liquidità non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato, nel rispetto dei limiti derivanti dall’art. 159, comma 5, T.U.E.L. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi o passati in giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’ottemperanza anche per l’esecuzione di provvedimenti equiparabili a sentenze passate in giudicato; l’ordinanza definitiva di assegnazione del credito rientra in tale ambito.
art. 530 c.p.c.
Costituisce la base processuale dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione azionata nel giudizio di ottemperanza.
art. 553 c.p.c.
È richiamato quale disposizione relativa all’ordinanza di assegnazione del credito, la cui definitività consente l’esperimento dell’ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 617 c.p.c.
Individua uno dei rimedi impugnatori dell’ordinanza di assegnazione; la mancata impugnazione determina la definitività del provvedimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo prima di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso.
art. 159, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Limita l’attività del commissario ad acta rispetto alle somme impignorabili indicate dalla norma, previa verifica dell’esistenza e legittimità delle deliberazioni previste.
art. 114 c.p.a.
Disciplina la decisione del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di impartire ordini all’amministrazione e nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- L’ordinanza di assegnazione di un credito emessa dal giudice dell’esecuzione, quando non sia stata impugnata con i rimedi previsti e abbia acquisito carattere definitivo, è equiparabile a una sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; nei confronti di una pubblica amministrazione può quindi essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento parziale del credito azionato determina la cessazione della materia del contendere solo per la parte effettivamente soddisfatta; per la residua somma il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e disporre sin d’ora la nomina di un commissario ad acta.
- La ritenuta d’acconto legittimamente applicata dall’amministrazione al pagamento di una somma dovuta in esecuzione di un titolo giudiziario non riduce l’importo del credito lordo oggetto del titolo, quando la ritenuta sia conforme alla normativa tributaria e non sia stata specificamente e motivatamente contestata.
- Nell’esecuzione di un giudicato nei confronti di un ente locale, l’esaurimento dei fondi stanziati in bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’adempimento; il commissario ad acta deve adottare le iniziative contabili e finanziarie necessarie, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 159 T.U.E.L.
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