Cassazione Penale, Sentenza n. 19635/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/03/2023 che, in sede rescissoria, aveva assolto Fagotti e Martini dall'omicidio colposo contestato (artt. 41, 113, 589 c.p.) per il sinistro mortale dell'8/6/2009. La parte civile deduceva vizi di motivazione e violazioni di norme del codice della strada (in particolare art. 141 c.d.s. relativo alla condotta di guida e artt. 14, 37 e 40 c.d.s. relativi agli obblighi di segnaletica a carico degli enti), nonché errori nel giudizio controfattuale sulla causalità della colpa e nella formula assolutoria adottata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello sul piano del giudizio controfattuale (mancata valutazione se una guida conforme alle norme avrebbe avuto significative probabilità di evitare l'evento) e sulla valutazione della posizione di garanzia del Martini (omessa valutazione della rilevanza della totale assenza della segnaletica orizzontale, non soltanto del suo stato manutentivo). Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati con rinvio per nuovo giudizio in appello; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito e il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 41 c.p.
Norma di rinvio sulla partecipazione e concorso di persone nel reato; richiamata nel quadro dell'imputazione a più soggetti per l'evento colposo
art. 113 c.p.
Concetto di concorso di persone nel reato; utilizzato per collegare le condotte di più soggetti nella causazione dell'evento
art. 589 c.p.
Riguarda l'omicidio colposo: la decisione verte sulla necessità che la colpa sia adeguatamente motivata e sulla verifica del nesso causale e della prevedibilità/evitabilità dell'evento
art. 141 c.d.s.
Obbligo di adeguare la velocità alle condizioni della strada/veicolo/traffico; la Corte richiama che la violazione non esaurisce il giudizio causale e che occorre valutare se una condotta conforme avrebbe avuto concrete probabilità di evitare l'evento
art. 142 c.d.s.
Limiti di velocità: la Corte precisa che il rispetto del limite non esclude automaticamente responsabilità se la velocità non fosse adeguata alle condizioni (concretizzazione del rischio)
art. 140 c.d.s.
Norma sulla prudenza e diligenza nella circolazione; richiamata nel quadro delle regole cautelari cui il conducente deve conformarsi
artt. 14 e 37 c.d.s.
Attribuiscono obblighi agli enti proprietari/gestori delle strade di apporre e manutenere la segnaletica; la Corte osserva che la totale assenza della segnaletica orizzontale costituisce un profilo strutturale rilevante diverso dalla mera omissione manutentiva
art. 40 c.d.s.
Richiama l'onere degli enti e degli organi competenti in materia di segnaletica e sicurezza stradale; rilevante per la posizione di garanzia del dirigente dell'Ufficio tecnico
art. 652 c.p.p.
Censurato nella motivazione del ricorso (terzo motivo) in relazione alla formula assolutoria "perché il fatto non sussiste"; il motivo è comunque stato dichiarato assorbito dalla Corte
Massime di principio
- La responsabilità penale per omicidio colposo da sinistro stradale richiede non solo la prova della violazione di norme cautelari, ma anche un giudizio controfattuale che accerti se una condotta conforme avrebbe avuto significative probabilità di prevenire l'evento (concretizzazione del rischio).
- Il rispetto del limite di velocità non esclude automaticamente la responsabilità: il conducente deve adeguare la velocità alle condizioni della strada, del veicolo e del traffico e prevedere comportamenti imprudenti altrui ragionevolmente prevedibili.
- Per i titolari di posizioni di garanzia (es. responsabili tecnici comunali) non opera un automatismo di addebito: occorre verificare la conoscibilità concreta delle anomalie e se la specifica omissione rientrava nella sfera di competenze e nella prevedibilità dell'evento; ma la totale assenza strutturale di segnaletica può integrare una responsabilità distinta dalla mera mancata manutenzione.
- Nella valutazione delle concause (es. comportamento della vittima) è fondamentale chiarire se tali fattori costituiscano causa esclusiva dell'evento o concause valutabili eventualmente solo sul piano risarcitorio; la decisione deve esplicitare la rilevanza causale delle condotte altrui.
- Una motivazione giudiziaria carente nel confronto con le risultanze di causa (in particolare con le consulenze tecniche) può giustificare l'annullamento con rinvio: il giudice di merito deve adeguatamente confrontarsi con le prove e spiegare il proprio giudizio controfattuale.
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