Cassazione Civile, Ordinanza n. 27155/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un’azione proposta da una banca contro il debitore principale e la moglie di quest’ultimo per far dichiarare la simulazione relativa e la dissimulazione, oppure in subordine la revocatoria ex art. 2901 c.c., di una donazione immobiliare stipulata dopo il sorgere del credito della banca. Il tribunale aveva accolto la domanda dichiarando inefficace l’atto. In appello, la donataria aveva dedotto solo in sede di replica la nullità della difesa della banca per difetto di ius postulandi dei difensori, in relazione a una procura rilasciata da soggetto privo di potere. La corte territoriale aveva rigettato l’appello ritenendo tardiva e comunque non correttamente proposta l’eccezione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 75, comma 2, 82 c.p.c. e 2328 c.c., sostenendo che la Corte d’appello non avesse rilevato il difetto di ius postulandi della banca in base a un precedente di questa Corte riferito alla medesima procura; affermava inoltre di non aver potuto sollevare prima la questione perché la banca in precedenza era difesa da altri avvocati e la conoscenza del vizio sarebbe sopravvenuta solo dopo. La Suprema Corte ha però rilevato che il motivo non indicava in concreto in che modo il vizio di costituzione della banca avesse inciso sulla decisione di merito, né se avesse avuto rilievo sulla statuizione sulle spese, e ha quindi ritenuto la censura priva di interesse e manifestamente inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, in via preliminare, che il giudizio di appello era stato svolto in violazione del litisconsorzio necessario per omessa evocazione del debitore principale, ma tale rilievo non poteva condurre alla cassazione perché il ricorso era comunque inammissibile. La censura sul difetto di ius postulandi è stata reputata inidonea a fondare l’annullamento della sentenza, perché non spiegava l’incidenza concreta del dedotto vizio sulla decisione impugnata e non articolava una specifica doglianza sulla sola statuizione delle spese. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, e al pagamento del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come base della domanda revocatoria dell’atto di donazione compiuta dopo il sorgere del credito
art. 331 c.p.c.
richiamato dal Collegio per evidenziare che il giudizio di appello si era svolto senza la partecipazione di una parte necessaria
art. 102 c.p.c.
evocato in relazione al litisconsorzio necessario omesso nel giudizio di appello
art. 383 c.p.c.
indicato come possibile base per la cassazione con rinvio in caso di violazione del litisconsorzio necessario
art. 360 n. 3 c.p.c.
usato come parametro formale della censura per violazione di legge
art. 75, comma 2, c.p.c.
richiamato nel motivo come norma violata in tema di capacità/processualità della parte e rappresentanza
art. 82 c.p.c.
richiamato nel motivo in tema di ius postulandi e assistenza tecnica
art. 2328 c.c.
richiamato nel motivo in relazione ai poteri rappresentativi connessi alla struttura societaria e alla procura
art. 360-bis n. 2 c.p.c.
utilizzato per affermare la manifesta inammissibilità del motivo, oltre alla mancanza di interesse
art. 366 c.p.c.
richiamato per ribadire che il motivo deve indicare concretamente l’incidenza del vizio denunciato sulla decisione impugnata
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per sanzionare l’uso abusivo e pretestuoso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come presupposto del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non basta denunciare in astratto un vizio della costituzione della controparte o dello ius postulandi: occorre spiegare specificamente in che modo quel vizio abbia inciso sulla decisione impugnata, rendendo la censura concretamente utile all’annullamento.
- La doglianza deve colpire una statuizione effettivamente decisiva della sentenza; se il vizio prospettato non ha avuto incidenza sul decisum, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
- Quando si contesta la validità della costituzione della controparte, è necessario articolare espressamente anche l’eventuale ricaduta sulla statuizione sulle spese, se si intende aggredire solo quella parte della decisione.
- La deduzione di una violazione processuale non consente il superamento del requisito di autosufficienza del motivo: il ricorrente deve indicare gli elementi fattuali e processuali che rendono comprensibile la decisività dell’errore denunciato.
- L’abuso del processo può essere sanzionato con la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. quando il ricorso appaia pretestuoso.
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