Sentenza del 18/04/2018 n. 138 - Comm. Trib. Prov. Varese
Imposta di pubblicità - Affissione di più messaggi pubblicitari - Unico mezzo pubblicitario- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità in caso di affissione di più mezzi o messaggi pubblicitari identici, oppure riferiti allo stesso prodotto, produttore o oggetto, collocati in un contesto spazialmente unitario e delimitato. La questione è se ciascun messaggio debba essere tassato autonomamente oppure se l'insieme debba essere considerato un unico mezzo pubblicitario.
La decisione
La sentenza stabilisce che, quando i messaggi pubblicitari identici o riferiti allo stesso oggetto sono collocati in un contesto unitario e delimitato, non si applica un'imposizione separata per ciascun messaggio. L'insieme deve essere considerato, ai fini dell'imposta, come un unico mezzo pubblicitario e la tariffa deve essere calcolata sulla superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici dei singoli messaggi. La decisione conferma l'orientamento già espresso da Cass. n. 23250/2004.
Norme richiamate
Normativa sull'imposta comunale sulla pubblicità
I messaggi pubblicitari identici o riferiti allo stesso prodotto, produttore o oggetto, affissi in uno spazio unitario e delimitato, devono essere considerati come un unico mezzo pubblicitario; l'imposta si calcola sulla superficie complessiva e non separatamente per ciascun messaggio.
Cassazione, sentenza n. 23250/2004
Il principio secondo cui più messaggi pubblicitari identici o riferiti allo stesso oggetto, inseriti in un contesto spazialmente unitario, costituiscono un unico mezzo pubblicitario è stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- La presenza di più pannelli o messaggi non comporta automaticamente una tassazione autonoma per ciascuno di essi.
- Quando i messaggi sono identici o promuovono lo stesso prodotto, produttore o oggetto e sono collocati in un contesto unitario e delimitato, occorre considerarli come un unico mezzo pubblicitario.
- La base di calcolo dell'imposta è costituita dalla superficie complessiva dei messaggi, ottenuta sommando le singole superfici, anziché applicare la tariffa separatamente a ogni elemento.
- La valutazione deve concentrarsi sull'unitarietà spaziale e funzionale dell'installazione pubblicitaria, non soltanto sul numero materiale dei pannelli o delle affissioni.
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