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Sentenza

Sentenza del 18/04/2018 n. 138 - Comm. Trib. Prov. Varese

Imposta di pubblicità - Affissione di più messaggi pubblicitari - Unico mezzo pubblicitario- Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità in caso di affissione di più mezzi o messaggi pubblicitari identici, oppure riferiti allo stesso prodotto, produttore o oggetto, collocati in un contesto spazialmente unitario e delimitato. La questione è se ciascun messaggio debba essere tassato autonomamente oppure se l'insieme debba essere considerato un unico mezzo pubblicitario.

La decisione

La sentenza stabilisce che, quando i messaggi pubblicitari identici o riferiti allo stesso oggetto sono collocati in un contesto unitario e delimitato, non si applica un'imposizione separata per ciascun messaggio. L'insieme deve essere considerato, ai fini dell'imposta, come un unico mezzo pubblicitario e la tariffa deve essere calcolata sulla superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici dei singoli messaggi. La decisione conferma l'orientamento già espresso da Cass. n. 23250/2004.

Norme richiamate

  • Normativa sull'imposta comunale sulla pubblicità

    I messaggi pubblicitari identici o riferiti allo stesso prodotto, produttore o oggetto, affissi in uno spazio unitario e delimitato, devono essere considerati come un unico mezzo pubblicitario; l'imposta si calcola sulla superficie complessiva e non separatamente per ciascun messaggio.

  • Cassazione, sentenza n. 23250/2004

    Il principio secondo cui più messaggi pubblicitari identici o riferiti allo stesso oggetto, inseriti in un contesto spazialmente unitario, costituiscono un unico mezzo pubblicitario è stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • La presenza di più pannelli o messaggi non comporta automaticamente una tassazione autonoma per ciascuno di essi.
  • Quando i messaggi sono identici o promuovono lo stesso prodotto, produttore o oggetto e sono collocati in un contesto unitario e delimitato, occorre considerarli come un unico mezzo pubblicitario.
  • La base di calcolo dell'imposta è costituita dalla superficie complessiva dei messaggi, ottenuta sommando le singole superfici, anziché applicare la tariffa separatamente a ogni elemento.
  • La valutazione deve concentrarsi sull'unitarietà spaziale e funzionale dell'installazione pubblicitaria, non soltanto sul numero materiale dei pannelli o delle affissioni.

Testo integrale

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