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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36049/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva svolto, nell'ambito di una procedura fallimentare, un incarico di stima dei beni acquisiti all'attivo, conferitogli nel 2003 dal giudice delegato, con compiti anche funzionali alla vendita. Nel 2011 aveva poi svolto un aggiornamento della perizia, senza avere ricevuto il compenso né per la prima attività né per l'aggiornamento, e chiedeva che tali emolumenti, comprensivi di spese anticipate, fossero posti a carico dell'Erario con prenotazione a debito ai sensi della disciplina sulle spese degli ausiliari del magistrato. Il Tribunale aveva rigettato il reclamo contro il diniego, ritenendo che dopo la riforma del 2006 il perito stimatore non fosse più ausiliario del giudice delegato, che l'aggiornamento del 2011 dovesse considerarsi nuovo incarico e che la nomina spettasse al curatore, non al giudice. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, da un lato, l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla nomina del 2003 da parte del giudice delegato e dal mancato pagamento della prestazione originaria; dall'altro, la violazione dell'art. 87, comma 2, l.f., dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 146 d.P.R. n. 115/2002, per avere il Tribunale applicato retroattivamente la riforma e negato la qualità di ausiliario del magistrato per la prestazione iniziale e per l'attività di aggiornamento collegata alla stessa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, rilevando che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato il fatto decisivo della nomina originaria del 2003 da parte del giudice delegato e del mancato pagamento di quella prestazione. Ha osservato che la successiva attività di aggiornamento del 2011 poteva essere letta come integrazione della prestazione già resa sotto il precedente incarico, e non necessariamente come incarico autonomo interamente soggetto alla disciplina post-riforma. Per questo ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, affinché riesamini se e in quale misura le prestazioni rese siano riconducibili all'incarico originario e siano quindi anticipabili a carico dell'Erario, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo, qui individuato nella nomina originaria e nel mancato pagamento della prestazione iniziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Consente di denunciare violazione e falsa applicazione di legge, qui in relazione alla disciplina della nomina del perito stimatore e della anticipazione delle spese.

  • art. 87, comma 2, l.f.

    Dopo la riforma del 2006 prevede che, quando occorre, sia il curatore a nominare lo stimatore; la Corte ne esclude però un'applicazione tale da travolgere automaticamente incarichi originariamente conferiti dal giudice delegato.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È richiamato per il principio di irretroattività della legge, usato per contestare l'applicazione della riforma del 2006 a un incarico sorto in precedenza.

  • art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002

    Regola le spese e gli onorari degli ausiliari del magistrato in caso di difetto di fondi, consentendo la prenotazione a debito o l'anticipazione erariale nei casi previsti.

Massime di principio

  • In presenza di un incarico professionale originariamente conferito dal giudice delegato prima della riforma della disciplina fallimentare, la successiva modifica normativa sulla nomina dello stimatore non esclude di per sé la riferibilità della prestazione originaria al regime degli ausiliari del magistrato.
  • Ai fini della liquidazione del compenso a carico dell'Erario, il giudice deve esaminare il fatto decisivo del conferimento originario dell'incarico e del mancato pagamento della prestazione iniziale, non potendo limitarsi a qualificare l'attività successiva come nuovo incarico autonomo.
  • Quando una successiva attività di aggiornamento costituisce integrazione o completamento di una perizia già resa in base a un incarico preesistente, occorre verificare l'identità oggettiva della prestazione e la sua connessione funzionale con l'incarico originario, per stabilire il corretto titolo di pagamento e la sua eventuale anticipabilità pubblica.
  • L'applicazione della disciplina sopravvenuta non può essere automatica e richiede una valutazione intertemporale che tenga conto della genesi dell'incarico, della concreta attività svolta e della sua eventuale unitarietà economico-funzionale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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