Cassazione Penale, Sentenza n. 17008/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha revocato la misura cautelare del divieto di dimora a carico di Grimaldi nonostante il quadro di gravità indiziaria per il delitto di corruzione per l'esercizio delle funzioni (assessore all'ambiente del Comune di Giugliano, presunti pagamenti e regalie dalla ditta appaltatrice Tecnoservice). Il Procuratore ha contestato la motivazione del Tribunale che aveva escluso il pericolo di reiterazione rilevando il decorso del tempo dai fatti, l'incensuratezza dell'indagato e l'assenza di condotte analoghe successive, mentre il quadro investigativo descriveva un sistema corruttivo stabile e una personalità «indubitabilmente spregiudicata».
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo la motivazione del Tribunale illogica e contraddittoria rispetto agli elementi fattuali. Pur confermando che i fatti ricostruiti delineano una collusione sistematica tra politici e imprenditori, il Tribunale aveva dato eccessivo peso a circostanze non qualificanti (tempo trascorso e incensuratezza) per escludere il pericolo di reiterazione. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al giudice del riesame perché rinnovi il giudizio sul pericolo di reiterazione e, se necessario, individui la misura cautelare più adeguata.
Massime di principio
- Quando sussiste un quadro di gravità indiziaria collegato a un sistema corruttivo stabile, il decorso del tempo dagli episodi non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione se l'indagato resta inserito nel medesimo contesto di potere.
- L'incensuratezza formale dell'indagato ha rilievo limitato nella valutazione prognostica del pericolo di reiterazione: vale più la valutazione del comportamento e del contesto che il mero dato anagrafico-giudiziario.
- La presenza di una «personalità spregiudicata» o di legami consolidati con imprenditori e faccendieri rafforza l’assunto della possibilità di reiterazione e giustifica misure cautelari adeguate.
- Per escludere il pericolo di reiterazione è utile fornire elementi concreti di ravvedimento o di cessazione del rapporto con il contesto corruttivo (p.es. abbandono di ruoli che consentono contatti decisionali, documentazione di comportamenti contrari alla precedente condotta).
- Il giudice del riesame deve motivare in modo coerente e congruente rispetto al quadro probatorio complessivo; valutazioni basate su circostanze generiche o puramente formali possono essere annullate in sede di legittimità.
- In contesti di infiltrazione sistemica tra politica e interessi privati, il giudice deve bilanciare il principio di libertà personale con la necessità di tutela dell'ordine pubblico, calibrando le misure (anche meno afflittive del carcere) sulla reale persistenza del rischio.
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