Cassazione Civile, Ordinanza n. 17160/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento al consumo concluso nel 2004, poi estinto anticipatamente nel 2007. Il mutuatario aveva agito per ottenere la restituzione della quota non maturata di commissioni, spese di intermediazione e premi assicurativi pagati all’atto dell’erogazione, invocando il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale aveva respinto l’appello della società finanziaria, ritenendo: che la pretesa avesse natura restitutoria dell’indebito verso il soggetto che aveva incassato gli oneri; che trovasse applicazione l’art. 125, comma 2, T.U.B. nel testo anteriore alle modifiche del 2010; che la mancata emanazione della delibera CICR non escludesse il diritto alla riduzione; che le clausole contrattuali di irripetibilità fossero nulle; e che il calcolo proporzionale pro rata temporis fosse corretto. Con il ricorso per cassazione la società deduceva tre motivi: difetto di legittimazione passiva, per asserita estraneità al rapporto sostanziale e pretesa imputabilità della restituzione solo alla mandante; errata applicazione della disciplina temporale, sostenendo che non fosse rimasto operativo l’art. 125 T.U.B. senza delibera CICR e che non fossero applicabili né la disciplina consumeristica né il criterio restitutorio adottato; omesso esame di un documento che, secondo la ricorrente, dimostrava l’esistenza di una polizza assicurativa e il ruolo di mera mandataria dell’odierna ricorrente. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo e il secondo perché non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il terzo per difetto di autosufficienza e, comunque, perché mirava a una rivalutazione del fatto in presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha osservato, quanto al primo motivo, che la sentenza impugnata aveva fondato la legittimazione passiva della società sull’avvenuto incasso diretto degli oneri di intermediazione su un proprio conto corrente e sulla mancata prova del trasferimento delle somme alla mandante; quanto al secondo, che il tribunale aveva espressamente escluso che la tutela dipendesse dalla delibera CICR, richiamando la disciplina già vigente del credito al consumo e confermando il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata; quanto al terzo, che il richiamo a un documento non trascritto o riassunto in ricorso violava l’art. 366, n. 6, c.p.c. ed era in ogni caso incompatibile con il sindacato di legittimità su una doppia conforme.
Norme richiamate
art. 125, comma 2, T.U.B.
"ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito"
Nel testo anteriore alle modifiche del 2010, la norma riconosce al consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito; la Corte richiama l’orientamento secondo cui, in mancanza di una norma integrativa efficace o di diverse modalità vincolanti, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito.
art. 125-sexies T.U.B.
Non applicabile al rapporto in esame perché entrato in vigore successivamente alla stipula e all’estinzione anticipata del finanziamento.
art. 127 T.U.B.
Le pattuizioni contrattuali non possono derogare in peius alla disciplina di favore per il cliente prevista dal titolo.
art. 1418 c.c.
Richiamato per affermare la nullità delle clausole contrattuali contrastanti con la normativa imperativa di settore.
art. 1341 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’approvazione specifica delle clausole di irripetibilità.
art. 1342 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente.
art. 1703 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ricostruzione del rapporto come mandato.
art. 1704 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che il contratto era stato concluso dal mandatario nei limiti dei poteri conferiti.
art. 1372 c.c.
Richiamato per affermare che il contratto produce effetti soltanto tra le parti e che la pretesa non poteva essere azionata verso un soggetto terzo.
art. 1388 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di rappresentanza e imputazione degli effetti del contratto.
art. 1709 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai rapporti di mandato.
art. 1720 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai rapporti di mandato e restituzione delle somme.
art. 2033 c.c.
Richiamato per sostenere che la legittimazione alla ripetizione spetti a chi ha eseguito il pagamento senza causa.
art. 2041 c.c.
Richiamato in via subordinata nel motivo di ricorso, nel contesto della contestazione della pretesa restitutoria.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il richiamo a un documento non trascritto o riassunto in modo adeguato rende il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo formulato come omesso esame di un documento è stato ritenuto inammissibile perché, nella sostanza, mirava a una nuova valutazione del fatto e risultava non autosufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
D.M. 8 luglio 1992, art. 3, comma 1.
Richiamato come disciplina già vigente sulle modalità di riduzione dei costi nel credito al consumo, ritenuta sufficiente a rendere operativa la tutela anche prima della delibera CICR.
L. n. 142/1992, art. 3, comma 1
Non citata testualmente nel testo; non inserita.
D.Lgs. n. 206/2005, artt. 33, 34, 36
Richiamati per sostenere la nullità/vessatorietà della clausola di irripetibilità.
Massime di principio
- Nel credito al consumo, l’estinzione anticipata del rapporto attribuisce al consumatore il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito e alla restituzione della quota non maturata degli oneri, quando tali costi siano collegati al tempo di durata del finanziamento.
- La disciplina applicabile va individuata in base alla data di conclusione ed estinzione del rapporto: norme sopravvenute non si applicano retroattivamente a contratti già esauriti, salvo diversa previsione.
- La mancata adozione della delibera CICR non esclude automaticamente il diritto alla riduzione dei costi se la normativa primaria o secondaria già vigente consente di determinare le modalità del rimborso.
- Le clausole contrattuali che escludono in blocco il rimborso dei costi soggetti a maturazione nel tempo possono essere nulle se contrastano con norme imperative di protezione del cliente.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il motivo che deduce l’omesso esame di un documento è inammissibile se il documento non è trascritto o riassunto in modo sufficiente nel ricorso, oppure se la censura richiede una rivalutazione del fatto in presenza di doppia conforme.
- La legittimazione passiva alla ripetizione può essere riconosciuta anche al soggetto che abbia concretamente incassato gli oneri contestati, ove non risulti provato il trasferimento delle somme ad altro soggetto.
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