Sentenza del 14/03/2016 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Asti
Cartella - Ordinanza di sospensione - Nulla.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento è stata dichiarata nulla, poiché notificata durante l'efficacia dell'ordinanza di sospensione dell'iscrizione a ruolo. Il successivo rigetto del ricorso non ha legittimato retroattivamente l'atto adottato mentre la sospensione era ancora operativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento notificata dopo che la Commissione tributaria aveva disposto la sospensione cautelare dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, mentre il giudizio sull'atto presupposto era ancora pendente. La cartella è stata quindi emessa durante il periodo in cui l'esecuzione della pretesa tributaria era giudizialmente sospesa. Il successivo rigetto del ricorso contro l'atto originario non è stato ritenuto idoneo a sanare retroattivamente l'illegittimità della cartella emessa in violazione della sospensione.
Norme richiamate
Ordinanza cautelare della Commissione tributaria di sospensione dell'iscrizione a ruolo
sospensione dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di giudizio
La sospensione cautelare impedisce temporaneamente all'amministrazione e all'agente della riscossione di procedere sulla base dell'iscrizione a ruolo sospesa. Gli atti adottati durante tale periodo risultano illegittimi o nulli secondo il principio affermato nella sentenza.
Principio di efficacia temporale dei provvedimenti cautelari giudiziali
Un provvedimento cautelare deve essere rispettato finché è efficace; il successivo esito sfavorevole del giudizio di merito non sana retroattivamente gli atti compiuti in violazione della sospensione.
Massime di principio
- Quando un giudice tributario sospende l'iscrizione a ruolo o la riscossione, l'amministrazione e l'agente della riscossione devono interrompere gli atti esecutivi e gli atti consequenziali per tutta la durata della sospensione.
- Un atto notificato durante una sospensione giudiziale può essere contestato per violazione del provvedimento cautelare, anche se il contribuente perde successivamente il giudizio sul tributo.
- L'esito successivo del giudizio non produce, di regola, una sanatoria retroattiva degli atti emessi quando la pretesa era temporaneamente inesigibile.
- Per valutare la validità dell'atto occorre verificare la data dell'ordinanza di sospensione, la sua portata, la durata e la data di emissione o notificazione dell'atto di riscossione.
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