Sentenza del 14/03/2016 n. 145 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Contratti di "interest rate swap"- Deducibilità in caso di perdita - Principio d'inerenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità, ai fini IRES 2006, della perdita di euro 230.607,13 derivante da contratti di interest rate swap, sostenendo che tali strumenti avessero finalità speculative e non di copertura. Secondo l’Ufficio, la sproporzione tra gli importi nozionali degli swap e i finanziamenti della società, l’iscrizione della perdita tra i rischi e oneri e l’indicazione della finalità di trading nella nota integrativa dimostravano l’assenza di correlazione con l’attività d’impresa e quindi la violazione del principio di inerenza previsto dall’art. 109, comma 5, TUIR. La società ha sostenuto che i differenziali negativi erano deducibili ai sensi degli artt. 109 e 112 TUIR, anche qualora gli strumenti avessero avuto natura speculativa, poiché stipulati nell’esercizio dell’attività d’impresa e perché gli stessi contratti avevano prodotto, negli anni precedenti, differenziali positivi tassati.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che la distinzione tra operazione di copertura e operazione speculativa rilevasse principalmente per le modalità di imputazione e di concorso al reddito, non per escludere in via automatica l’inerenza o la deducibilità. L’inerenza deve essere valutata verificando l’eventuale finalità extra-imprenditoriale del costo, non la mera corrispondenza tra componente negativo e ricavi specifici. Poiché gli swap erano stati stipulati nell’ambito dell’attività d’impresa, avevano prodotto anche differenziali positivi tassati negli anni precedenti e la perdita era realizzata, il requisito dell’inerenza e della certezza del costo è stato ritenuto sussistente. L’avviso di accertamento è stato quindi annullato nella parte contestata. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, TUIR
"Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi"
L’inerenza è un requisito relativo, da valutare in rapporto all’attività d’impresa e non necessariamente a uno specifico ricavo. Il controllo deve concentrarsi sull’eventuale finalità extra-imprenditoriale del costo. La natura speculativa dell’operazione non comporta automaticamente l’inesistenza dell’inerenza.
Art. 112 TUIR
"Operazioni fuori bilancio"
La norma disciplina il concorso al reddito degli elementi positivi e negativi derivanti dalla valutazione e dal realizzo delle operazioni fuori bilancio, inclusi gli strumenti finanziari derivati. La qualificazione come operazione di copertura incide sulle modalità e sulla simmetria di imputazione dei componenti reddituali, ma non costituisce necessariamente una condizione autonoma per la deducibilità del costo, che resta soggetta ai principi generali dell’art. 109 TUIR.
Art. 110, comma 8, TUIR
La disposizione è stata richiamata dalla società tra i motivi di impugnazione, ma la decisione si è fondata principalmente sull’interpretazione degli artt. 109 e 112 TUIR e sul principio di inerenza.
Circolare Banca d’Italia n. 166 del 30 luglio 1992
Sono stati richiamati tre criteri indicativi della finalità di copertura: l’intento dell’impresa, la correlazione tecnico-finanziaria tra attività o passività coperte e contratto derivato e l’esistenza di adeguata documentazione ed evidenze interne.
Massime di principio
- La qualificazione di uno swap come strumento di copertura o come operazione speculativa non determina automaticamente, da sola, la deducibilità o l’indeducibilità della perdita.
- Per i derivati stipulati da un’impresa, l’inerenza deve essere valutata in concreto verificando il collegamento funzionale con l’attività imprenditoriale e l’assenza di finalità personali o estranee all’impresa.
- L’inerenza non richiede necessariamente una correlazione diretta tra il costo e uno specifico ricavo: è sufficiente il collegamento con attività potenzialmente produttive di ricavi o proventi imponibili.
- La perdita derivante da un differenziale swap realizzato può risultare deducibile quando il costo è certo, determinato e sostenuto nell’ambito dell’attività d’impresa, anche se l’operazione non ha prodotto l’esito economico sperato.
- La natura di copertura deve essere documentata attraverso delibere, policy finanziarie, analisi dei rischi, corrispondenza tra nozionale e debiti coperti, scadenze e tassi coerenti; l’assenza di tale documentazione può rafforzare la tesi dell’Amministrazione sulla natura speculativa.
- La precedente posizione dell’Amministrazione finanziaria su un diverso periodo d’imposta può contribuire all’affidamento del contribuente, ma non vincola necessariamente l’accertamento relativo ad altre annualità, in ragione dell’autonomia dei periodi d’imposta.
- La decisione riguarda il quadro normativo e interpretativo applicabile al caso concreto e non esclude che, in presenza di operazioni prive di collegamento con l’attività d’impresa o di costi incerti e non documentati, la deduzione possa essere negata.
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