Sentenza del 14/03/2016 n. 7 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: Avviso di accertamento ai fini IVA Società di capitali - Cancellazione società dal registro delle imprese - Debiti sociali residui - Responsabilità dei soci
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato IVA per l'anno 2008 nei confronti della società, ritenendo omessa la dichiarazione IVA e determinando l'imposta dovuta in via induttiva, senza riconoscere l'IVA detraibile sugli acquisti. Dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, l'avviso era stato notificato ai soci, ritenuti responsabili quali successori della società estinta. I soci hanno contestato sia l'omessa presentazione della dichiarazione IVA sia, soprattutto, la propria responsabilità patrimoniale, sostenendo di non aver ricevuto alcuna somma in sede di liquidazione e di beneficiare quindi della responsabilità limitata prevista per le società di capitali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole ai soci. La cancellazione della società ne ha determinato l'estinzione, ma i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali soltanto nei limiti di quanto effettivamente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Poiché era incontestato che i soci non avessero ricevuto alcuna distribuzione dell'attivo e l'Amministrazione non aveva fornito prova di successive attribuzioni patrimoniali a loro favore, non sussisteva una responsabilità dei soci verso il Fisco. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
I creditori possono agire nei confronti dei soci [...] sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
Dopo la cancellazione della società di capitali, i creditori, compreso il Fisco, possono agire contro i soci soltanto entro il limite dell'attivo effettivamente distribuito loro in sede di liquidazione. In assenza di somme riscosse, non sussiste responsabilità patrimoniale dei soci fondata sulla mera qualità di soci.
Art. 55 del D.P.R. 633/1972
Consente l'accertamento induttivo dell'IVA quando la dichiarazione non è stata presentata o non sono state esibite le scritture contabili richieste. La norma può legittimare il recupero d'imposta verso la società, ma non supera i limiti della responsabilità dei soci previsti dall'art. 2495 c.c.
Art. 2456, comma 2, codice civile previgente
La disciplina previgente già limitava la responsabilità dei soci della società estinta a quanto ricevuto in sede di liquidazione; l'art. 2495 c.c. ha sostanzialmente mantenuto tale principio.
Art. 28 della legge 25 settembre 2014, delega fiscale
La relativa disciplina non è stata applicata retroattivamente alla fattispecie, in conformità all'orientamento della Cassazione richiamato dalla Commissione.
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
La riforma del diritto societario ha confermato che la cancellazione dal Registro delle imprese produce l'estinzione della società, disciplinando anche gli effetti sostanziali e processuali nei confronti dei soci e dei creditori.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese ne determina l'estinzione, anche se restano debiti, crediti o rapporti fiscali non definiti.
- L'estinzione della società non trasferisce automaticamente ai soci l'intero debito sociale: la responsabilità dei soci è limitata a quanto essi abbiano effettivamente ricevuto in sede di liquidazione.
- Se il bilancio finale di liquidazione non evidenzia distribuzioni ai soci, il creditore deve provare eventuali attribuzioni patrimoniali ulteriori o dissimulate per poter ottenere il pagamento dai soci.
- La presunzione generica secondo cui, in una società a ristretta base sociale, gli utili o somme non dichiarate siano stati distribuiti ai soci non è sufficiente, da sola, a dimostrare la responsabilità ex art. 2495 c.c.
- Un accertamento fiscale valido nei confronti della società non comporta automaticamente la possibilità di riscuotere il debito dai soci: occorre rispettare e dimostrare i presupposti autonomi della loro responsabilità patrimoniale.
- Quando non vi è stato alcun attivo distribuito e il patrimonio sociale era comunque incapiente, la limitazione della responsabilità dei soci non costituisce un pregiudizio ingiustificato per il creditore, incluso il Fisco.
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