Sentenza del 14/03/2016 n. 110 - Comm. Trib. Prov. Como
IRAP - NOTIFICA ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - ESCLUSIONE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'utilizzo del raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973, nella parte in cui era stato applicato anche all'IRAP. Ha sostenuto che tale raddoppio è ammesso esclusivamente per le imposte sui redditi e per l'IVA, mentre l'IRAP non è un'imposta reddituale in senso tecnico. È stata inoltre contestata l'inclusione dell'IRAP nella quantificazione dell'imposta evasa rilevante ai fini penali, poiché le dichiarazioni oggetto del reato di cui all'art. 4 del d.lgs. 74/2000 sono individuate nelle dichiarazioni annuali IVA.
La decisione
La contestazione è stata accolta sul punto relativo all'IRAP: il raddoppio dei termini per l'accertamento non può essere applicato all'IRAP, ma soltanto alle imposte sui redditi e all'IVA. Di conseguenza, l'inclusione dell'IRAP nel calcolo dell'imposta evasa e nel presupposto del raddoppio è stata ritenuta illegittima. L'accertamento resta quindi valido, eventualmente, solo nei limiti delle imposte per le quali il raddoppio è consentito e sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti di legge.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
Il raddoppio dei termini opera per le imposte sui redditi e, secondo la disciplina richiamata, per l'IVA, ma non può essere esteso all'IRAP, che non è un'imposta sui redditi in senso tecnico.
Art. 4 d.lgs. 74/2000
Le dichiarazioni rilevanti ai fini del reato sono le dichiarazioni annuali IVA e quelle relative alle imposte sui redditi; l'IRAP non rientra tra le imposte considerate ai fini della fattispecie e non può concorrere alla quantificazione dell'imposta evasa rilevante per il raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente a ogni tributo indicato nell'avviso: occorre verificare se il tributo rientra espressamente nell'ambito delle imposte sui redditi o dell'IVA.
- L'IRAP deve essere tenuta distinta dalle imposte sui redditi: la sua inclusione nel calcolo dell'imposta evasa non consente, da sola, di prorogare i termini di accertamento.
- Quando un avviso riguarda più imposte, l'eventuale raddoppio dei termini deve essere valutato separatamente per ciascun tributo e può operare soltanto per quelli ammessi dalla legge.
- Ai fini dell'eventuale rilevanza penale e del calcolo dell'imposta evasa, non è sufficiente che il tributo sia indicato nella dichiarazione: deve rientrare espressamente nella fattispecie penale applicabile.
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