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Sentenza

Sentenza del 14/03/2016 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Como

RISCOSSIONE - CARTELLA ESATTORIALE - Modalità di notifica - Notifica a mezzo posta - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la cartella esattoriale non fosse stata validamente notificata perché inviata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ricorrere alle forme ordinarie di notificazione previste dalla prima parte dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 602/1973.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La notifica della cartella mediante invio diretto da parte del concessionario di una raccomandata con avviso di ricevimento è stata ritenuta valida, poiché costituisce una modalità alternativa di notificazione, integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale. Una volta esibita la documentazione delle raccomandate, spetta al contribuente dimostrare specifiche circostanze che abbiano impedito la conoscibilità della pretesa fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973

    La disposizione prevede modalità di notificazione della cartella esattoriale, tra cui l'invio diretto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma consente al concessionario di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di utilizzare esclusivamente le modalità ordinarie affidate ai soggetti notificatori indicati nella prima parte della disposizione. Le due modalità sono alternative.

Massime di principio

  • La cartella esattoriale può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, purché sia documentato l'invio e la ricezione o le modalità di consegna previste.
  • L'assenza dell'intervento di un ufficiale giudiziario o di altro soggetto notificatore non determina, da sola, l'invalidità della notifica quando la legge ammette l'invio diretto a mezzo posta.
  • Dopo l'esibizione della raccomandata e dell'avviso di ricevimento, il contribuente deve provare specifiche ragioni che abbiano concretamente impedito la conoscibilità dell'atto; una contestazione generica non è sufficiente.
  • La validità della notifica va distinta dalla fondatezza della pretesa fiscale: la pronuncia riguarda le modalità di comunicazione della cartella e non necessariamente l'esistenza o l'importo del debito.

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