Sentenza n. 1306/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino relativa all’annessione ai negozi confinanti di una parte del porticato retrostante di un immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 8 del 9 aprile 2026, nonché gli atti procedimentali connessi, deducendo il difetto di istruttoria. Hanno rappresentato che l’immobile era stato realizzato sulla base di una licenza edilizia del 2 maggio 1967 e del nulla osta della Soprintendenza del 7 aprile 1967; che lo stato di fatto risultava conforme alla planimetria catastale di primo impianto del 28 novembre 1972; che gli ampliamenti contestati erano stati accertati e verbalizzati da un tecnico comunale nel sopralluogo del 5 febbraio 1973; che a tale accertamento non era seguito alcun ordine di demolizione o riduzione in pristino; e che l’intero immobile era stato dichiarato abitabile/agibile il 14 maggio 1973. Secondo i ricorrenti, tali circostanze, non acquisite o comunque non valutate dal Comune, imponevano di verificare l’applicabilità dell’art. 34-ter, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e, conseguentemente, della disciplina delle tolleranze costruttive richiamata dall’art. 34-bis e dall’art. 3, comma 1, del d.l. 69/2024.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente fondato per difetto di istruttoria. Le circostanze storiche e documentali dedotte dai ricorrenti — titolo edilizio originario, accertamento comunale risalente, mancata adozione di ordini repressivi e successiva certificazione di abitabilità/agibilità — non risultavano acquisite alla pratica o valutate dall’amministrazione. Il Comune avrebbe quindi dovuto esaminarle e verificare se ricorressero i presupposti dell’art. 34-ter, comma 4, d.P.R. 380/2001, che assoggetta determinate parziali difformità alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis, nonché del regime richiamato dall’art. 3, comma 1, d.l. 69/2024. Per tale carenza istruttoria il giudice ha annullato l’ordinanza di ripristino. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo avere sentito le parti.
art. 34-ter, comma 4, d.P.R. 380/2001
le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’art. 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis
La norma imponeva al Comune di verificare se le opere contestate rientrassero nella disciplina delle tolleranze costruttive, alla luce dell’accertamento comunale, della mancata repressione e della certificazione di abitabilità/agibilità.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
È richiamato quale disciplina delle tolleranze costruttive applicabile alle parziali difformità eventualmente riconducibili all’art. 34-ter, comma 4.
art. 3, comma 1, d.l. 69/2024
gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all’art. 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all’art. 2, comma 1, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
È richiamato quale ulteriore regime da verificare in relazione agli interventi riconducibili alle tolleranze costruttive.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato dall’art. 34-ter, comma 4, in relazione alla non annullabilità della certificazione di abitabilità o agibilità.
Massime di principio
- Prima di adottare un’ordinanza repressiva edilizia, l’amministrazione deve acquisire e valutare le risultanze di precedenti sopralluoghi o accertamenti comunali, la documentazione relativa al titolo edilizio originario, l’eventuale mancata adozione di precedenti ordini di demolizione o ripristino e le certificazioni di abitabilità o agibilità, quando tali elementi possano incidere sulla qualificazione giuridica delle opere.
- Le parziali difformità realizzate durante l’esecuzione di lavori assistiti da titolo abilitativo, accertate da funzionari incaricati delle verifiche di conformità, non seguite da ordine di demolizione o riduzione in pristino e accompagnate da certificazione di abitabilità o agibilità non annullabile, devono essere valutate ai fini dell’applicazione dell’art. 34-ter, comma 4, d.P.R. 380/2001 e della conseguente disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis.
- L’omessa valutazione di circostanze documentali potenzialmente idonee a escludere o modificare l’applicazione della sanzione demolitoria integra difetto di istruttoria e determina l’illegittimità dell’ordinanza di ripristino.
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