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Sentenza

Sentenza n. 1306/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino relativa all’annessione ai negozi confinanti di una parte del porticato retrostante di un immobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 8 del 9 aprile 2026, nonché gli atti procedimentali connessi, deducendo il difetto di istruttoria. Hanno rappresentato che l’immobile era stato realizzato sulla base di una licenza edilizia del 2 maggio 1967 e del nulla osta della Soprintendenza del 7 aprile 1967; che lo stato di fatto risultava conforme alla planimetria catastale di primo impianto del 28 novembre 1972; che gli ampliamenti contestati erano stati accertati e verbalizzati da un tecnico comunale nel sopralluogo del 5 febbraio 1973; che a tale accertamento non era seguito alcun ordine di demolizione o riduzione in pristino; e che l’intero immobile era stato dichiarato abitabile/agibile il 14 maggio 1973. Secondo i ricorrenti, tali circostanze, non acquisite o comunque non valutate dal Comune, imponevano di verificare l’applicabilità dell’art. 34-ter, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e, conseguentemente, della disciplina delle tolleranze costruttive richiamata dall’art. 34-bis e dall’art. 3, comma 1, del d.l. 69/2024.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente fondato per difetto di istruttoria. Le circostanze storiche e documentali dedotte dai ricorrenti — titolo edilizio originario, accertamento comunale risalente, mancata adozione di ordini repressivi e successiva certificazione di abitabilità/agibilità — non risultavano acquisite alla pratica o valutate dall’amministrazione. Il Comune avrebbe quindi dovuto esaminarle e verificare se ricorressero i presupposti dell’art. 34-ter, comma 4, d.P.R. 380/2001, che assoggetta determinate parziali difformità alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis, nonché del regime richiamato dall’art. 3, comma 1, d.l. 69/2024. Per tale carenza istruttoria il giudice ha annullato l’ordinanza di ripristino. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo avere sentito le parti.

  • art. 34-ter, comma 4, d.P.R. 380/2001

    le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’art. 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis

    La norma imponeva al Comune di verificare se le opere contestate rientrassero nella disciplina delle tolleranze costruttive, alla luce dell’accertamento comunale, della mancata repressione e della certificazione di abitabilità/agibilità.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale disciplina delle tolleranze costruttive applicabile alle parziali difformità eventualmente riconducibili all’art. 34-ter, comma 4.

  • art. 3, comma 1, d.l. 69/2024

    gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all’art. 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all’art. 2, comma 1, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

    È richiamato quale ulteriore regime da verificare in relazione agli interventi riconducibili alle tolleranze costruttive.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato dall’art. 34-ter, comma 4, in relazione alla non annullabilità della certificazione di abitabilità o agibilità.

Massime di principio

  • Prima di adottare un’ordinanza repressiva edilizia, l’amministrazione deve acquisire e valutare le risultanze di precedenti sopralluoghi o accertamenti comunali, la documentazione relativa al titolo edilizio originario, l’eventuale mancata adozione di precedenti ordini di demolizione o ripristino e le certificazioni di abitabilità o agibilità, quando tali elementi possano incidere sulla qualificazione giuridica delle opere.
  • Le parziali difformità realizzate durante l’esecuzione di lavori assistiti da titolo abilitativo, accertate da funzionari incaricati delle verifiche di conformità, non seguite da ordine di demolizione o riduzione in pristino e accompagnate da certificazione di abitabilità o agibilità non annullabile, devono essere valutate ai fini dell’applicazione dell’art. 34-ter, comma 4, d.P.R. 380/2001 e della conseguente disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis.
  • L’omessa valutazione di circostanze documentali potenzialmente idonee a escludere o modificare l’applicazione della sanzione demolitoria integra difetto di istruttoria e determina l’illegittimità dell’ordinanza di ripristino.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

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