Sentenza del 18/04/2016 n. 2312 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Dichiarazioni d'intento - Omessa presentazione telematica - Violazione formale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento è stata qualificata come violazione formale. In assenza di un concreto pregiudizio per l'Erario o per i controlli fiscali, non può essere trattata come una violazione sostanziale fondata sull'evasione o sull'indebita fruizione del regime agevolato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omessa presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d'intento. La questione è stabilire se tale omissione integri una violazione sostanziale, sanzionabile in modo ordinario, oppure una violazione meramente formale. Secondo il principio espresso, l'omissione è formale perché non determina un danno per l'Erario e non impedisce né compromette l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- L'omissione di un adempimento fiscale può essere qualificata come violazione formale quando non produce un danno concreto alle entrate pubbliche e non ostacola i controlli dell'Amministrazione finanziaria.
- Per valutare la gravità della violazione non è sufficiente accertare il mancato adempimento: occorre verificare se l'omissione abbia inciso sull'obbligazione tributaria, abbia determinato un indebito vantaggio fiscale o abbia reso più difficile l'attività di controllo.
- In situazioni analoghe, la sanzione dovrebbe essere valutata secondo il principio di proporzionalità, distinguendo le irregolarità meramente procedurali dalle condotte che comportano evasione, perdita di gettito o concreto ostacolo ai controlli.
- La qualificazione come violazione formale non implica necessariamente l'irrilevanza dell'adempimento: l'obbligo resta dovuto, ma la conseguenza sanzionatoria deve essere commisurata all'assenza di danno erariale e di pregiudizio ai controlli.
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