Sentenza del 18/04/2016 n. 564 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Contratto Leasing - Bene oggetto del contratto - Unità da diporto - Contratto atipico - Accertamento cessione bene - Particolarità settore nautico - Abuso del diritto - Esclusione - Garanzie finanziatore - Illegittimità avviso - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva riqualificato alcuni contratti di leasing nautico aventi a oggetto unità da diporto come vere e proprie cessioni di beni, sostenendo che l’elevato maxicanone iniziale, la breve durata, il prezzo di riscatto ridotto e le garanzie finanziarie evidenziassero un intento elusivo e un abuso del diritto finalizzato a ottenere un indebito vantaggio IVA. Il contribuente ha contestato tale ricostruzione, deducendo la genuinità dei contratti e la compatibilità delle loro caratteristiche con le peculiarità e i maggiori rischi del settore nautico. È stato inoltre richiamato il principio di tutela del legittimo affidamento previsto dall’art. 10 della legge n. 212/2000.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento. Ha ritenuto che il leasing nautico non dissimulasse necessariamente una vendita e che gli indicatori considerati anomali dall’Ufficio fossero giustificabili dalle esigenze di tutela del finanziatore in un settore caratterizzato da elevato rischio creditizio. La sola fruizione di un regime fiscale favorevole previsto o comunque considerato dall’ordinamento non integra abuso del diritto, in assenza di prova dell’assenza di sostanza economica e dell’esclusiva finalità fiscale. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 50.000 euro oltre accessori e contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
Art. 10 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima.
La norma tutela il rapporto di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione. Secondo un orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza, in presenza di un affidamento particolarmente qualificato, fondato su atti formali e specifici dell’Amministrazione, la tutela può estendersi anche all’inesigibilità del tributo; l’orientamento più restrittivo la limita invece a sanzioni e interessi.
Art. 10-bis della legge n. 212/2000, abuso del diritto o elusione fiscale
Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
L’abuso richiede congiuntamente assenza di sostanza economica, vantaggio fiscale indebito e carattere essenziale del vantaggio fiscale rispetto all’operazione. La disciplina è stata richiamata come normativa successiva e non direttamente applicabile alla fattispecie temporalmente esaminata.
Articoli 2, 23, 53 e 97 della Costituzione
Sono richiamati quali fondamenti costituzionali dei principi di solidarietà, legalità dell’imposizione, capacità contributiva, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, dai quali deriva anche la tutela del legittimo affidamento.
Art. 11 della legge n. 212/2000, interpello
La risposta a un interpello relativo a un caso concreto e personale vincola l’Amministrazione e preclude atti impositivi contrari. La sentenza richiama il possibile parallelismo tra interpello e affidamento derivante da precedenti determinazioni specifiche dell’Amministrazione.
Art. 2043 del codice civile
È richiamato quale possibile fondamento di una responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione per danni derivanti da informazioni errate che abbiano indotto il contribuente a compiere determinate operazioni.
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione, relativa all’elusione fiscale, è stata abrogata dal decreto legislativo n. 128/2015 e sostituita, per quanto compatibile, dalla disciplina generale dell’art. 10-bis dello Statuto.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE, sentenza Halifax
A un soggetto passivo che ha la scelta tra due operazioni, la sesta direttiva non impone di scegliere quella che implica un maggiore pagamento IVA.
Il contribuente può scegliere, tra operazioni economicamente alternative e genuine, quella fiscalmente meno onerosa. Il risparmio d’imposta diventa abusivo solo quando l’operazione è artificiosa e priva di sostanza economica.
Cassazione tributaria n. 17576/2002, n. 7080/2004, n. 21513/2006, n. 18218/2007 e n. 10982/2009
Le pronunce richiamate individuano i presupposti del legittimo affidamento: comportamento dell’Amministrazione idoneo a creare un’apparenza di legittimità, conformazione in buona fede del contribuente e assenza di condotte scorrette. In presenza di comportamenti amministrativi univoci e specifici, una parte della giurisprudenza ha riconosciuto anche l’inesigibilità del tributo.
Cassazione tributaria n. 19479/2009, n. 21070/2011 e n. 15224/2012
L’orientamento più recente richiamato limita la tutela dell’affidamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2, dello Statuto, all’esclusione di sanzioni e interessi, senza incidere sull’obbligazione tributaria, salvo il diverso regime dell’interpello.
Massime di principio
- La scelta di un contratto fiscalmente più conveniente non costituisce di per sé abuso del diritto: occorre dimostrare che l’operazione sia priva di sostanza economica, artificiosa e principalmente diretta a ottenere un vantaggio fiscale indebito.
- La riqualificazione di un leasing in vendita non può basarsi soltanto su parametri contrattuali atipici, come maxicanone elevato, durata breve o prezzo di riscatto ridotto; tali elementi devono essere valutati nel contesto economico del settore e spiegati alla luce delle esigenze di tutela del finanziatore.
- Nel leasing nautico, le garanzie rafforzate e i pagamenti iniziali elevati possono essere giustificati dal maggiore rischio del bene e dalla volatilità del mercato. La loro presenza, da sola, non prova una cessione simulata.
- L’utilizzo trasparente di un’agevolazione o di un regime fiscale previsto dal legislatore non è illecito: non si può contestare come abusiva un’operazione che realizza proprio l’obiettivo economico-fiscale perseguito dalla normativa.
- Il legittimo affidamento richiede elementi concreti e qualificati, come atti formali, specifici e univoci dell’Amministrazione, non una semplice prassi informale o il mancato controllo di operazioni precedenti.
- In caso di mutamento dell’orientamento amministrativo, la tutela dell’affidamento comporta certamente la possibile esclusione di sanzioni e interessi; l’esclusione del tributo resta controversa e dipende dalla forza, specificità e qualificazione dell’affidamento, nonché dall’eventuale presenza di un interpello.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno documentare la sostanza economica dell’operazione, le ragioni commerciali del leasing, la coerenza delle clausole con la prassi del settore, l’effettiva assunzione dei rischi da parte del finanziatore e l’assenza di accordi occulti volti a trasferire automaticamente la proprietà.
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