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Sentenza

Sentenza del 18/04/2016 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di importo complessivo pari a 4.227,42 euro, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2005. Ha contestato di non aver ricevuto la comunicazione di irregolarità o cosiddetto avviso bonario, sostenendo tale circostanza con documentazione rilasciata da Poste Italiane. In appello ha inoltre censurato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché l'avviso bonario non era stato impugnato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha stabilito che il contribuente non aveva l'obbligo di impugnare l'avviso bonario e che la mancata contestazione di tale comunicazione non impediva di impugnare la successiva cartella di pagamento. Ha ritenuto dimostrato che l'avviso bonario non era stato ricevuto. Poiché le imposte risultavano dovute e non erano state contestate, la cartella è rimasta valida quanto alle imposte. Tuttavia, è stata riconosciuta al contribuente la riduzione delle sanzioni al 10%, corrispondente al beneficio che avrebbe potuto ottenere mediante il pagamento successivo alla comunicazione di irregolarità. L'Ufficio è stato incaricato di procedere allo sgravio della parte eccedente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    La cartella è stata emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione. Nel caso concreto, gli importi d'imposta risultavano dichiarati dal contribuente e non contestati.

  • Disciplina della comunicazione di irregolarità o avviso bonario

    non vi è alcun obbligo per il contribuente di impugnare il c.d. avviso bonario

    L'avviso bonario non è stato considerato un atto autonomamente obbligatorio da impugnare. La sua mancata contestazione non preclude l'impugnazione della successiva cartella di pagamento.

  • Regime di definizione agevolata delle sanzioni connesse alla comunicazione di irregolarità

    riduzione delle sanzioni al 10%

    La mancata ricezione dell'avviso bonario, se adeguatamente provata, può giustificare il riconoscimento successivo della riduzione delle sanzioni al 10%, anche se l'imposta principale resta dovuta.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di un avviso bonario non rende automaticamente inammissibile il ricorso contro la successiva cartella di pagamento.
  • Se il contribuente dimostra con documentazione attendibile che l'avviso bonario non è stato ricevuto, può chiedere di beneficiare della riduzione delle sanzioni che avrebbe ottenuto mediante la definizione tempestiva della comunicazione.
  • La mancata ricezione dell'avviso bonario non elimina il debito d'imposta quando gli importi risultano correttamente dichiarati o comunque non sono stati contestati nel merito.
  • La prova della mancata ricezione deve essere concreta e idonea, ad esempio mediante documentazione del servizio postale o altri elementi oggettivi; la semplice affermazione del contribuente può non essere sufficiente.
  • In situazioni analoghe, il ricorso dovrebbe distinguere chiaramente tra imposta, sanzioni e interessi: l'assenza dell'avviso può incidere sulle sanzioni e sulle agevolazioni procedurali, ma non necessariamente sulla debenza dell'imposta principale.

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